Responsabilità civile generale – danni ad immobile da costruzione di gallerie – chiamata in garanzie dell’assicuratrice (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 30 novembre 2023, n. 33497).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Dott. Franco DE STEFANO           – Rel. Presidente –

Dott. Pasquale GIANNITI             – Consigliere –

Dott. Stefano Giaime GUIZZI      – Consigliere –

Dott. Salvatore SAIJA                    – Consigliere –

Dott. Carmelo Carlo ROSSELLO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20708/2020R.G. proposto da

(omissis) BT spa, in persona dei legali rappresentanti e procuratori speciali, domiciliati in Roma, (omissis) (omissis) 76, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis) (omissis);

-ricorrente-

contro

ANAS spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, via (omissis) 10, ora rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis);

-controricorrente-

nonché contro

(omissis) (omissis), Impresa (omissis) ing. (omissis) spa in liq.ne, Curatela del fallimento (omissis) (omissis) srl;

-intimati-

avverso la sentenza n. 1245/2019 della Corte d’appello dell’Aquila, pubblicata il 15/07/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Presidente Dott. Franco De Stefano;

rilevato che:

nel maggio del 2002 (omissis) (omissis) agì in giudizio per conseguire il risarcimento di ingenti danni al proprio immobile, arrecati dai lavori di costruzione delle gallerie sulla variante alla s.s. 80, convenendo dinanzi al Tribunale di Teramo l’ANAS, l’A.T.I. appaltatrice (omissis) ing. (omissis) spa (e Coop costruttori scrl) e la subappaltatrice (omissis) (omissis) spa;

chiamata in causa l’assicuratrice della responsabilità civile della seconda, Assicuratrice (omissis) spa, la domanda fu accolta con solidale condanna delle convenute – tranne la subappaltatrice, nelle more fallita -a pagare € 304.616, oltre accessori e spese;

l’appello dell’incorporante dell’assicuratrice, (omissis) (omissis) spa, fu accolto quanto all’esclusione della rappresentanza della capogruppo anche per l’altra impresa, nonché quanto alla solidarietà della condanna dell’assicuratrice e ad una modesta riliquidazione del danno patrimoniale: e tanto con finale condanna solidale della sola ANAS spa e della (omissis) ing. (omissis) spa (ora in liq.ne), in proprio, a pagare allo (omissis) € 288.040 (oltre accessori) e distinta condanna della (omissis) (omissis) spa a tenere indenne la (omissis) ing. (omissis) spa, qualificata come convenuta e chiamante in proprio, di quanto questa era stata condannata a pagare al danneggiato, limitando alle condannate in via principale la condanna alle spese del doppio grado in favore del solo danneggiato;

per la cassazione della sentenza di appello, di cui in epigrafe, ricorre la (omissis) (omissis) spa, affidandosi ad otto motivi;

resiste la sola ANAS spa, mentre (omissis) (omissis), la (omissis) ing. (omissis) spa e la Curatela del fallimento (omissis) (omissis) spa restano intimati;

entrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;

considerato che:

la ricorrente si duole:

col primo mezzo, della mancanza assoluta motivi su reiezione eccezione inoperatività polizza a primo rischio, contestandone la declaratoria di genericità;

col secondo, di omissione di pronuncia sulla domanda di declaratoria di inoperatività della polizza a primo rischio;

col terzo, di omesso esame e mancanza assoluta di motivazione sulla medesima questione;

col quarto, di mancanza totale di motivazione sulla reiezione delle eccezioni di inadempimento degli obblighi di avviso e di salvataggio, contestandone la declaratoria di inammissibilità per tardività;

col quinto, di mancanza assoluta di motivazione sulla domanda di reiezione della domanda di manleva;

col sesto, di mancanza assoluta di motivazione sull’esclusione del dolo per la mancata comunicazione dell’esistenza di altre assicuratrici a garanzia del primo rischio;

col settimo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 co. 1 e 1223 cod. civ., spettando (secondo Cass. 6794/95 ) in caso di danneggiamento di immobile solo i costi per ripristino ed avendo lo stesso c.t.u. indicato che la totale ricostruzione dell’abitazione avrebbe costituito un miglioramento patrimoniale per l’attore;

con l’ottavo, di omesso esame e carenza assoluta di motivazione sulla medesima questione;

all’esame di tutti i motivi va premessa la constatazione della impossibilità di una loro riqualificazione o di un esame al di là di quanto imposto dall’univoca riconduzione, ad opera della ricorrente, ad uno specifico vizio di quelli disciplinati dall’art. 360 cod. proc. civ.;

i primi tre motivi, unitariamente considerati per attinenza ad una stessa questione, sono infondati:

la motivazione c’è e la censura è stata esaminata e valutata come generica, ma nessuna diretta doglianza è stata mossa a detta qualificazione in quanto tale;

anche il quarto motivo è infondato, poiché la motivazione c’è ed è chiara in ordine alla tardività, non essendo censurata direttamente l’argomentazione che questa sorregge;

il quinto motivo è infondato, perché sulla domanda di rigetto di quella di manleva a favore dell’(omissis) la corte territoriale si è complessivamente pronunciata, dapprima limitandola a favore della sola (omissis) Ing. (omissis) spa e, poi, esaminando partitamente le eccezioni svolte dall’appellante assicuratrice per disattenderle;

pure il sesto motivo è infondato, poiché la motivazione, nel suo complesso e sia pure se sobriamente espressa, comunque sussiste sull’accollo dell’onere di provare il carattere doloso dell’omissione a chi invoca quest’ultima:

ed il suo merito non viene reso oggetto di specifica e diretta censura, pure in relazione a quanto sul punto concretamente prospettato al giudice del gravame;

infine, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili per violazione del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. in relazione alle ragioni dell’applicazione da parte del giudice del merito del più ampio parametro individuato dall’ausiliario e sulla tempestività della contestazione delle sue conclusioni fin dal primo grado, nonché sugli sviluppi sulle medesime;

e tanto a prescindere dalla considerazione che la perdita dell’abitazione è stata valutata, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, come totale ed irrimediabile;

il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della soccombente ricorrente alle spese di lite;

infine, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto -ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime, Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive, Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione;

per questi motivi

la Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il giorno 5 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.