Foto intime dell’amante con l’uomo fedifrago inviate alla moglie tradita: legittima la condanna (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 1 aprile 2022, n. 12013).

REPUBBLICA ITALIANA

A NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente –

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere –

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CENTOFANTI Francesco – Rel. Consigliere –

ha pronunciato il seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Maria Elena, nata a Conversano il 03/01/19xx;

avverso la sentenza del 04/02/2021 del Tribunale di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Francesco Centofanti;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito, in difesa dell’imputata, l’avvocato Roberta (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari dichiarava Maria Elena (OMISSIS) colpevole della contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. – per avere l’imputata ripetutamente molestato, con il telefono e a mezzo del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp®, Cristina (OMISSIS), inviandole immagini riproducenti momenti di condivisione intima intrattenuti con il marito di quest’ultima, legato all’imputata da relazione extraconiugale – e la condannava alla pena di quattrocento euro di ammenda.

2. Maria Elena (OMISSIS) ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’omessa pronuncia in ordine all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., espressamente invocata dinanzi al giudice di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, perché, per dominante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017, Boetti, Rv. 269406-01; Sez. 3, n. 48315 del 11/10/2016, Quaranta, Rv. 268498-01; Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255-01; Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566-01; v. anche Sez. 5, n. 14845 del 28/02/2017, A., Rv. 270021701), con cui parte impugnante omette totalmente di confrontarsi, la causa di non punibilità, integrata dalla particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata, secondo previsione testuale, ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.

La causa di non punibilità non può dunque trovare applicazione neppure in relazione al reato di cui all’art. 660 cod. pen., che in concreto (cfr. Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276309-01) abbia assunto, per il susseguirsi delle condotte moleste, l’anzidetto carattere di abitualità, come è incontestato essere avvenuto nella specie; e ciò senza necessità di esplicita motivazione sul punto da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794-01).

2. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/01/2022.

Depositato in Cancelleria il 1° aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.