Funivia del Mottarone: le motivazioni del GIP sulla mancata convalida del fermo degli indagati (all. 1).

In considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verbania (dott.ssa Donatella Banci Buonamici) nell’ambito del procedimento relativo al tragico crollo della funivia Stresa – Mottarone del 23 maggio 2021 nel quale hanno perso la vita 14 persone.

In punto di esigenze cautelari, il GIP ha ritenuto insussistente il pericolo di fuga, dovendo lo stesso essere, «oltre che concreto, anche attuale», essendo, dunque, richiesto «comunque l’accertamento, con giudizio prognostico verificabile, dell’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento».

Per quanto riguarda la gravità del reato e l’entità dell’irroganda sanzione – si legge nell’ordinanza – «da tempo la giurisprudenza della Corte ha affermato che le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte unicamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede».

Suggestivo – prosegue il Giudice – «ma assolutamente non conferente è il riferimento al clamore mediatico nazionale ed internazionale dato alla vicenda: è di palese evidenza la totale irrilevanza, al fine di affermare il pericolo di fuga, di tale condizione, non potendosi certo farsi ricadere sulla persona dell’indagato un clamore mediatico creatosi attorno ad una vicenda che, allo stato, fino ad oggi mai è stata sub iudice».

Fonte: Giurisprudenza Penale

ORDINANZA – copia conforme -.