I Militari di pattugliamento urbano, sono agenti di P.S. (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 19 gennaio 2020, n. 1658).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente –

Dott. VILLONI Orlando – Rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere –

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere –

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Capizzi Massimiliano, n. Cernusco sul Naviglio (Mi) 8.8.1973;

avverso la sentenza n. 1405/19 Corte di Appello di Milano del 21/02/2019;

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita la relazione del consigliere, Dott. Orlando Villoni;

udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha ribadito la responsabilità di Massimilano Capizzi in ordine al reato di cui al’art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado di quattro mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con un unico motivo deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata ha confermato la condanna non soltanto in relazione alla minaccia rivolta ai militari dell’Esercito in servizio di pattugliamento urbano intervenuti a sedare la colluttazione in cui il ricorrente era rimasto coinvolto, ma anche in relazione alle espressioni adoperate e alle gomitate inferte ai due Agenti della Polizia di Stato successivamente accorsi in sostegno dei militari, condotta quest’ultima non espressamente contemplata dal capo d’imputazione.

A fronte dell’obiezione difensiva che la condotta attuata all’indirizzo degli Agenti della Polizia di Stato non era contemplata dal capo d’imputazione, la Corte d’Appello ha replicato che non sussisteva alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (la doglianza non avendo, tra l’altro, costituito motivo di appello), non essendosi prodotta alcuna sostanziale modificazione della imputazione riferita al nucleo sostanziale dell’addebito, tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente diritto di difesa.

Sempre secondo la Corte territoriale, la sentenza di primo grado aveva semplicemente indicato le ulteriori condotte di resistenza compiute nei confronti degli agenti della Polizia di Stato intervenuti in ausilio dei militari, il che non aveva integrato alcuna modifica sostanziale dell’addebito (identica la condotta di aggressione e minaccia dei militari dell’esercito e identica la volontà di opporsi a un atto dell’ufficio degli Agenti successivamente intervenuti).

Il ricorrente deduce ancora violazione di legge in relazione alla dedotta assenza della qualifica di pubblici ufficiali dei militari dell’Esercito parti offese del reato.

Lamenta, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare le allegazioni difensive, tra cui la condizione personale del ricorrente di soggetto senza fissa dimora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va come tale dichiarato inammissibile.

2. Prima di affrontare l’esame della doglianza principale è opportuno trattare, in ragione della peculiarità della fattispecie, quella strettamente connessa della dedotta assenza della qualifica di pubblici ufficiali dei militari dell’Esercito Italiano in servizio di pattugliamento urbano.

La censura è manifestamente infondata.

La qualifica di pubblici ufficiali e in particolare di agenti di pubblica sicurezza dei militari impegnati in detto servizio è espressamente sancita dall’art. 7 bis, comma 3 legge n. 185 del 2008, il quale recita che “Nell’esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità’ di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più’ vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri.

Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dello articolo 349 del codice di procedura penale”.

Il possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ma non di polizia giudiziaria spiega l’esigenza della necessaria cooperazione tra i militari addetti al servizio e gli appartenenti ai corpi di polizia dello Stato che posseggono la seconda qualifica e dà conto dell’eventuale, auspicata e nella fattispecie realizzata sinergia tra le diverse categorie dei soggetti indicati, tutti comunque in possesso della qualità di pubblici ufficiali.

Tale è anche il motivo della correttezza della statuizione della Corte territoriale secondo cui, attesa ancora la peculiarità della fattispecie, non si è consumata alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, il quale risulta (per tutte v. Sez. 6, sent. n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu, Rv. 226796).

Trattandosi di condotte indistintamente poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali nel medesimo contesto spazio – temporale ed anzi senza soluzione di continuità cronologica tra la prima (minacce verbali rivolte ai militari) e la seconda (minacce verbali e violenza fisica all’indirizzo degli Agenti di Polizia) fase delle stesse, l’imputato ha avuto modo di difendersi adeguatamente dall’addebito, che non può dirsi mutato in senso sostanziale rispetto alla contestazione formale che, al di là della indicazione esclusiva dei militari quali persone offese dal reato, contempla l’esercizio tanto della minaccia quanto della violenza.

In maniera dirimente va, infine, osservato che ove in ipotesi si fosse ritenuta effettivamente mutata l’imputazione, la circostanza non risulta avere influito sulla misura della pena, applicata senza previsione di aumento per continuazione interna e anzi sul presupposto del carattere unitario della condotta illecita.

Palesemente improponibile, infine, appare la censura riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti facoltative generiche, dalla Corte territoriale congruamente argomentato mediante il richiamo alla negativa personalità dello imputato, gravato da numerosi precedenti specifici e ciò nonostante già gratificato dall’omessa contestazione della recidiva (pag. 4 sent. imp.).

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, come per legge, la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e d una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, ij 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

_____//

Milano, 22 ottobre 2019: Militari del 7 reggimento alpini Belluno bloccano scippatore …

video
play-sharp-fill