REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO A. GENOVESE -Presidente-
Dott. CLOTILDE PARISE -Consigliere-Rel.-
Dott. MARCO MARULLI -Consigliere-
Dott. LAURA TRICOMI -Consigliere-
Dott. ROSARIO CAIAZZO -Consigliere-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18065/2022 R.G. proposto da:
(omissis) (omissis) elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
(omissis) (omissis) elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di ROMA R.G. n. 51859/2021 depositato il 04/01/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere dott.ssa CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto pubblicato il 10-8-2021 il Tribunale per i Minorenni di Roma rigettava il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 317 bis cod. civ., da (omissis) (omissis) che chiedeva disporsi, anche previo espletamento di C.T.U., la frequentazione con il nipote (omissis) (omissis) nato il (omissis) a (omissis), nato dalla relazione di suo figlio deceduto nel (omissis) con (omissis) (omissis).
2. Con decreto 5/2022 pubblicato il 4 gennaio 2022, notificato il giorno successivo, la Corte di Appello di Roma respingeva il reclamo proposto da (omissis) (omissis) avverso il citato provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, (omissis) la reclamante al pagamento delle spese.
3. Avverso questo decreto (omissis) (omissis) ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., affidato a due motivi, resistito con controricorso da (omissis) (omissis).
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente denuncia:
i) con il primo motivo la «violazione e falsa applicazione degli 315 bis e 317 bis c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per non avere la Corte di merito fornito una motivazione sulla concreta inidoneità specifica dell’odierna ricorrente, riferendosi genericamente allo stato di degrado dei rapporti con la madre del bambino ed alle preoccupazioni di quest’ultima circa la nocività della relazione con la nonna sullo sviluppo psicofisico del minore, nonché recependo mere suggestioni della (omissis) prive di riscontro probatorio, anche perché non era pendente, tra l’altro, tra le parti alcun giudizio;
ii) con il secondo motivo la «omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. », per avere la Corte d’appello posto a base della decisione documenti inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c., in quanto prodotti per la prima volta in appello.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. L’impugnazione è stata proposta tardivamente, come eccepito dalla controricorrente, in quanto il decreto impugnato è stato notificato ad istanza di parte e a mezzo pec il 5-1-2022 (doc. 2 allegato al controricorso) e il ricorso è stato notificato il 4-7-2022.
Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 3372/2022), si applica il termine breve per impugnare anche nel caso di presentazione di ricorso ex 111 Cost., quando il provvedimento è stato notificato su istanza di parte, operando, in mancanza, il termine lungo di cui all’articolo 327 c.c. (tra le tante anche Cass.18004/2021; Cass. 5990/2020, richiamata anche dalla controricorrente; Cass. 10540/2019).
Con la memoria illustrativa la ricorrente deduce di non avere avuto conoscenza della notificazione del provvedimento impugnato a causa di un malfunzionamento del servizio di posta elettronica per causa non imputabile al difensore, come assume provato dal doc. 1 che allega (interruzione servizio pec del 3-1-2022), deduce che parte ricorrente non avrebbe dimostrato che il malfunzionamento fosse a lei non imputabile e conclude, sul punto, affermando che il ricorso deve ritenersi tempestivo.
Le suddette argomentazioni difensive sono infondate.
Secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (da ultimo Cass. 6912/2022), e peraltro richiamato dalla stessa ricorrente, ma all’evidenza interpretato erroneamente per quanto si dirà, in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (in quella fattispecie, si è ritenuto che la produzione della dichiarazione scritta del soggetto che gestiva la casella di posta elettronica della società ricorrente – nella quale si faceva riferimento a generici “malfunzionamenti” – non dimostrasse con certezza che la stessa ricorrente non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione dell’atto, né che tale impossibilità fosse conseguenza di un evento non imputabile).
Nel caso di specie, a fronte della produzione da parte della controricorrente della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, era onere della ricorrente provare il malfunzionamento del proprio servizio di posta elettronica per causa a lei non imputabile.
Il documento prodotto riguarda l’interruzione del servizio pec del 3-1- 2022, mentre la notifica del decreto impugnato è avvenuta il 5-1- 2022, e all’evidenza, come peraltro implicitamente riconosciuto dalla stessa ricorrente, quest’ultima non ha fornito la prova contraria, sulla stessa incombente contrariamente a quanto si assume nella memoria, di non aver ricevuto quella notifica per malfunzionamento dovuto a evento non imputabile.
2.2. Sussistono, peraltro, anche altre ragioni di inammissibilità dei motivi di ricorso.
In particolare, il primo è impropriamente diretto a sollecitare il riesame di valutazioni meritali, a fronte del convincimento espresso, con idonea motivazione fondata sulle risultanze istruttorie, dalla Corte di merito circa il livello di conflittualità tra le parti, ritenuto elevato a tal punto da essere ostativo di una frequentazione “serena” tra nonna e nipote.
Il secondo motivo è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., poiché, per consolidata giurisprudenza di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e finanche di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi, sicché non opera affatto la preclusione ex art. 345 cod. proc. civ. (Cass. 21178/2018; Cass. 25420/2015; Cass.10119/2006).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
4. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 06/06/2023.
Il Presidente
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2023.