Il G.I.P. non può emettere la convalida di un provvedimento non prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica all’interessato (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 29 luglio 2020, n. 23056).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Masala Davide, nato a Genova il 30-06-1983;

avverso l’ordinanza del 04-01-2020 del G.I.P. presso il Tribunale di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 4 gennaio 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Genova convalidava il provvedimento emesso in data 2 gennaio 2020, con cui il Questore di Genova aveva imposto a Davide Masala, in aggiunta al divieto di accedere per 6 anni ai luoghi dove si svolgono gli incontri sportivi di calcio di qualsiasi serie e categoria, la prescrizione di presentarsi, per la durata di 6 anni, presso gli uffici del Commissariato di P.S. di San Fruttuoso a metà del primo tempo e a metà del secondo tempo di ogni partita disputata in casa e in trasferta dalla squadra di calcio del Genoa;

il provvedimento del Questore, in particolare, veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 14 dicembre 2019 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, in occasione del derby tra Genoa e Sampdoria.

2. Avverso l’ordinanza del G.I.P. ligure, Masala, tramite i suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

2.a. Con il primo, il ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del Questore gli è stato notificato il 3 gennaio 2020 alle ore 12,10, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta il 4 gennaio 2020 alle 11.45, ben prima dello scadere delle 48 ore dalla predetta notifica.

2.b. Con il secondo motivo, la difesa censura il difetto di motivazione in ordine alle ragioni per cui l’interessato dovesse presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli, essendo impossibile per il ricorrente informarsi quotidianamente sulla programmazione delle gare amichevoli della propria squadra, che spesso si giocano a porte chiuse o anche nei giorni feriali.

2.c. Con il terzo motivo, infine, oggetto di doglianza è la violazione di legge per la mancata fissazione di un’udienza nell’ambito del procedimento di convalida dell’obbligo di comparizione presso un Ufficio di Polizia, comportando ciò la violazione degli art. 3, 24, 111 e 117 Cost., oltre che dell’art. 6 della C.E.D.U.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

2. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Ciò posto, come rilevato anche dal Sostituto Procuratore generale, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore non è stato rispettato.

E invero il provvedimento del Questore di Genova risulta notificato a Masala il 3 gennaio 2020 alle ore 12.10, come risulta dalla disamina della notifica in atti, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta il 4 gennaio 2020 alle ore 11.35 (dovendosi fare riferimento all’orario del deposito e non a quello indicato dal giudice, peraltro di dieci minuti prima); in ogni caso, ciò che in questa sede rileva è che la convalida del G.I.P. risale a un momento antecedente la scadenza del termine di 48 ore dalla notifica all’indagato del provvedimento questorile, il che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza de qua, non risultando che siano stati presi in considerazione scritti difensivi eventualmente trasmessi.

3. Da ciò consegue la cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Genova del 2 gennaio 2020, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell’8 luglio 2016).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Genova del 2 gennaio 2020, limitatamente all’obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Genova.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.