Il Giudice di sorveglianza: il detenuto può avvalersi della struttura sanitaria carceraria (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 9 luglio 2020, n. 20514).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARINIELLO ANTONIO nato a ACERRA il 10/06/1955;

avverso l’ordinanza del 27/06/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

lette le conclusioni del PG Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di Mariniello Antonio di rinvio della pena per motivi di salute.

Secondo il Tribunale, l’attuale condizione clinica del detenuto, indubbiamente complessa per le molteplici patologie, richiedeva continui contatti con i presidi sanitari ma non dava luogo ad una situazione di incompatibilità con la detenzione.

Nessuna patologia si presentava in fase acuta, Mariniello veniva seguito dai sanitari presenti ed era ricoverato, ai sensi dell’art. 11 ord. pen., ogni volta che erano necessari accertamenti diagnostici e terapeutici.

In definitiva, il quadro clinico non risultava particolarmente grave ed allarmante, né era stato accertato un peggioramento delle condizioni.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Mariniello Antonio deducendo carenza e illogicità della motivazione.

L’illogicità del provvedimento si ricavava dalla circostanza che, prima la grave condizione di salute veniva indicata come complessa e richiedente numerosi contatti con i presidi sanitari e, subito dopo, veniva ritenuta compatibile con il regime carcerario.

Il Tribunale non aveva motivato adeguatamente sulla circostanza che il mantenimento dello stato detentivo potesse risolversi in un trattamento contrario al senso di umanità; né aveva valutato l’idoneità della Casa di Reclusione di Poggioreale a garantire l’assistenza onerosa che la condizione di salute del condannato richiede.

3. Il Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, espone considerazioni in fatto al fine di sollecitare questa Corte a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella adottata dal Tribunale di Sorveglianza.

Non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella motivazione per il richiamo agli interventi esterni congiunto al rigetto dell’istanza di rinvio dell’esecuzione della pena: l’art. 11 ord. pen. prevede come soluzione niente affatto eccezionale la possibilità di trasferimento in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura quando siano necessari cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, cosicché il ricorso a tale strumento non costituisce, di per sé, indice della necessità di procedere al rinvio dell’esecuzione della pena.

Non a caso si è affermato che, ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014 – dep. 05/09/2014, Carfora, Rv. 260780).

È altresì infondata la censura mossa all’ordinanza di non contenere una motivazione circa la contrarietà al senso di umanità del trattamento in atto nei confronti di Mariniello;

il Tribunale di Sorveglianza esclude la ricorrenza di tale contrarietà, così come esclude — con motivazione adeguata e strettamente legata alle risultanze sanitarie in atti — che la condizione di salute del soggetto sia incompatibile con lo stato di detenzione.

In effetti, il ricorrente non chiarisce affatto sotto quale profilo la detenzione di Mariniello comporti una sofferenza ed un’afflizione di tali intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dall’esecuzione di una pena: l’ordinanza dà atto che il quadro clinico non risulta né particolarmente grave né allarmante e riferisce che, quotidianamente, Mariniello è sottoposto ad alcune ore di ossigenoterapia; non emergono evenienze che possano infliggere al detenuto una particolare sofferenza.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.