Il ricorrente adduce che la clausola della separazione gli veniva estorta con violenza e minaccia dall’ex consorte (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 4 agosto 2021, n. 22270).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano – Presidente

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10541-2019 proposto da:

(OMISSIS) FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. ROBERTA (OMISSIS) e dall’avv. ARMANDO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma presso il loro Studio, via M. (OMISSIS) 17/A

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) LAURA, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO (OMISSIS), domiciliata in Roma presso il suo Studio, Largo della (OMISSIS), n. 1

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4956/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2018, notificata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.ssa MARILENA GORGONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ALESSANDRO PEPE, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Francesco (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la moglie Laura (OMISSIS), chiedendo l’annullamento delle condizioni della separazione consensuale, omologata, in data 6 giugno 2011, dal Tribunale di Milano, ritenendole viziate dalla violenza con cui era stato estorto il suo consenso, nonché la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito in esecuzione delle clausole annullate e al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa nella somma di euro 50.000,00 o nella maggior somma ritenuta di giustizia; in via subordinata, domandava la revoca e rescissione delle condizioni di separazione, ai sensi dell’art. 1447 cod.civ., adducendo di avere assunto le obbligazioni oggetto delle medesime a condizioni inique e, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé e la figlia minore dal pericolo attuale di un grave danno consistente nella minaccia della moglie di spostare la propria residenza e quella della figlia a Palermo, cioè a 900 km di distanza, al fine di incidere negativamente sul suo rapporto con la minore e rendergli più difficoltoso l’esercizio dei diritti di visita e di affidamento della medesima.

Il Tribunale di Milano respingeva la domanda, ritenendo che l’attore, commercialista, esperto di diritto ed economia, acculturato ed assistito dal suo avvocato, era stato nella condizione di comprendere il contenuto degli accordi di separazione, anche di quelli atipici, che le condizioni di separazione erano state omologate dal Tribunale che ne aveva riconosciuto la congruità e che, risultando che le obbligazioni assunte erano state più volte inadempiute dall’attore, doveva escludersi che egli fosse intimorito dalle eventuali conseguenze negative che da tale inadempimento sarebbero potute derivare.

La decisione veniva impugnata dall’odierno ricorrente dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, lamentando l’omessa valutazione delle prove poste a fondamento della domanda e dei fatti non contestati, la contraddittorietà della motivazione con riferimento all’esistenza del vizio del consenso, sol perché gli accordi di separazione erano stati omologati, nonché con riferimento alla ritenuta perdurante attualità del pericolo, l’erroneo rigetto delle istanze istruttorie e della domanda di rescissione.

La Corte d’Appello, con la decisione n. 4956/2018, oggetto dell’odierno ricorso, rigettava il gravame, escludendo che vi fosse prova della violenza subita dall’appellante e che ricossero i presupposti per la rescissione degli accordi di separazione.

Francesco (OMISSIS) ricorre, articolando quattro motivi, per la cassazione della suddetta decisione.

Resiste con controricorso Laura (OMISSIS).

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

Si dà preliminarmente atto che, per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

RAGIONI DI DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge con riferimento agli artt. 1427 e 1435 cod.civ. circa la qualità ed i requisiti della ‘minaccia’ con cui si consuma la violenza, e violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e motivazione apparente e/o contraddittoria con riferimento all’assolvimento dell’onere probatorio circa l’esistenza della minaccia e circa la sua efficacia a coartare la volontà di una persona – totale omessa motivazione con riferimento alla ammissibilità delle prove articolate dall’appellante, che costituivano apposito motivo di appello – nullità della sentenza”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, ritenendo che non vi fossero prove che egli all’epoca della separazione soffrisse di un qualche disagio psichico che gli impedisse di comprendere l’impegno che stava assumendo e che non fosse dimostrata la ricorrenza di alcuna minaccia della moglie di trasferirsi a Palermo con la figlia minore, avrebbe adottato una “motivazione contraddittoria e insufficiente”, perché avrebbe negato l’accoglimento delle sue istanze istruttorie, confermando la decisione del Tribunale, senza spiegarne la ragione, limitandosi a riportare in corsivo la pronuncia di prime cure (che aveva rigettato l’ammissione dei nove capitoli di prova testimoniale ritenendoli irrilevanti, ininfluenti o inammissibili perché avrebbero richiesto prove de relato su sue narrazioni ai testimoni), senza neppure dichiarare di aderirvi, e poi deciso che non vi fosse prova di quanto egli si proponeva di dimostrare proprio attraverso le istanze istruttorie che gli erano state negate.

2. Con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello di essere incorsa in “Violazione di legge con riferimento agli artt. 1427 e 1435 cod.civ. circa la qualità ed i requisiti della ‘minaccia’ con cui si consuma la violenza: la Corte di Appello disapplica i principi della normativa di riferimento, ed erra nel ritenere che la violenza ex art. 1435 cod.civ. debba essere individuata esclusivamente in un disagio psichico tale da rendere il soggetto passivo incapace di intendere e volere circa gli effetti del negozio stipulando”.

Nella sostanza ciò che viene imputato alla Corte d’Appello è di avere erroneamente applicato l’istituto della violenza morale, escludendola sol perché non era stato dimostrato che, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, il ricorrente fosse affetto da “un qualche disagio psichico” che lo avesse reso “particolarmente fragile e poco capace di comprendere quanto stava accadendo nella sua vita” (p. 11 della sentenza).

Avrebbe dovuto, invece, secondo la prospettazione di Francesco (OMISSIS), tener conto del fatto che egli, al fine di evitare il male minacciato, cioè il trasferimento della figlia minore a Palermo, era stato messo di fronte ad una alternativa che non consentiva altra soluzione che l’accettazione delle condizioni di separazione: accettazione, quindi, che non era stata il frutto di una libera determinazione della sua volontà, ma il risultato di un giudizio di convenienza circa il minore dei mali.

3. Con il terzo motivo il ricorrente adduce la ricorrenza di una “Violazione di legge con riferimento agli artt. 1427 e 1435 cod.civ. circa l’attualità della ‘minaccia’ con cui si consuma la violenza: la sentenza impugnata è errata e disapplicata la norma di riferimento anche circa l’errata considerazione di circostanze e condotte che sono ‘successive’ alla stipula del negozio, peraltro con errata valutazione delle prove su tali circostanze, con cui l’impugnato provvedimento sostanzia anche violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.”, per avere la sentenza impugnata dato risalto a circostanze sopravvenute rispetto al momento di stipulazione degli accordi di separazione, al fine di escludere la ricorrenza della violenza e per non aver fatto buon governo del materiale probatorio, non essendo mai emersa in atti alcuna contestazione circa il fatto che egli avesse onorato i sui impegni economici verso la moglie, riferendosi l’asserito inadempimento all’obbligo di corresponsione di euro 100.000,00 che scadeva il 30 ottobre 2016, cioè dopo la proposizione della domanda giudiziale.

4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la “Violazione di legge con riferimento agli artt. 1447 e 1448 cod.civ. sulla domanda di rescissione del contratto ed omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, inerente la sproporzione delle condizioni di separazione e le capacità patrimoniali del marito – violazione di legge anche con riferimento agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.

Violazione di legge ex artt. 1447 e 1448 cod.civ. anche con riferimento alla ‘evitabilità’ del danno”, per avere la Corte d’Appello, nonostante egli avesse documentato i propri redditi al momento della separazione e per gli anni successivi, fino al 2015, non solo non valutato le sue condizioni patrimoniali, ai fini della domanda di rescissione degli accordi, ma ritenuto impossibile la valutazione della sproporzione, essendo rimasta oscura la sua reale condizione patrimoniale; per avere ritenuto necessario ai fini della rescissione la evitabilità del danno, per avere dato rilievo alla circostanza che, ove assistito da un buon avvocato, avrebbe potuto tutelare i suoi diritti di genitore, atteso che l’unico elemento di indagine avrebbe dovuto ritenersi il se la minaccia fosse tale da generare lo squilibrio tra le due parti dello stipulando accordo.

5. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il riscontro da parte di questa Corte della violazione dell’art. 369 , comma 2, n. 2, cod.proc.civ., provocata dal mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, della relata, in copia anch’essa autentica, della notificazione (Cass., Sez. Un., 02/05/2017, n. 10648; Cass. 22/07/2019, n. 19695; Cass. 12/02/2020, n. 3466).

Della relata di notifica non si fa menzione nel ricorso; una sua copia non è stata rinvenuta aliunde nel fascicolo di parte; neppure la parte controricorrente risulta avere allegato tale documento.

Non è possibile sanare l’improcedibilità attraverso la c.d. prova di resistenza (su cui cfr. Cass. 10/07/2013, n. 17066; Cass. 30/04/2019, n. 11386): perché il ricorso è stato notificato il 25 marzo 2019 e la sentenza impugnata è stata depositata il 15 novembre 2018.

Una volta avvenuta la notificazione della sentenza – il ricorrente deduce che la sentenza è stata notificata il 22 gennaio 2019 – l’esercizio del diritto di impugnazione è tempestivo solo con l’osservanza del cosiddetto termine breve (60 giorni).

Il rispetto del vincolo della cosa giudicata formale è legato ad una esigenza pubblicistica e, quindi, non disponibile dalle parti; pertanto, non rileva che il controricorrente non abbia eccepito l’intempestività del ricorso.

3. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.

4. Il ricorso, in verità, non sarebbe stato accolto, quand’anche il Collegio non avesse rilevato la suddetta causa di improcedibilità.

5. Quanto al primo motivo – in disparte il fatto che non è più possibile, a seguito della modifica introdotta con la I. n. 134/2002, applicabile ratione temporis alla sentenza per cui è causa, in quanto pubblicata dopo l’11 settembre 2012, censurare la insufficienza della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass.18/12/2014, n. 26654) – il ricorrente, innanzitutto, erra quando sostiene che “non è dato comprendere al lettore, stante il tenore della mera trascrizione, se la Corte d’Appello l’abbia riportata al fine di aderirvi, o semplicemente riportare la decisione di primo grado o ca altro” (p. 16 del ricorso).

La Corte d’Appello ha sì riportato, trascrivendola in corsivo, la decisione di primo grado (§ 4), ma premettendo di condividerne integralmente le “motivazioni ampiamente argomentate” e di “farle proprie” (p. 6); e, quanto alle richieste istruttore dell’appellante – le stesse proposte nel giudizio di primo grado e richiamate dalla sentenza alle pp. 3-5 – le ha respinte con ordinanza del 24 novembre 2017 “ritenendole inammissibili per le stesse ragioni evidenziate dalla sentenza impugnata” (§ 3).

Il che induce a interrogarsi semmai circa se ed in che misura sia possibile che il giudice di appello assolva l’obbligo di motivare la decisione assunta tramite rinvio alla motivazione della sentenza gravata: questione che, oltre a non essere stata posta in questi termini dal ricorrente (il quale a supporto del motivo adduce il vizio di omessa pronuncia e quello di motivazione apparente), è comunque risolta dalla giurisprudenza di questa Corte non nel senso di una preclusione tout court della motivazione per relationem, bensì nel senso di un divieto di mera generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame e con una laconicità che non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. 25/10/2018, n.27112).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha offerto una motivazione che ha permesso di rendere intellegibili le ragioni che hanno sorretto la decisione di prime cure, di cui, come si è detto ha trascritto i passaggi motivazionali, e della tenuta delle stesse rispetto alle critiche formulate dall’appellante, le cui censure non meritano accoglimento: la prima, quella di omessa pronuncia perché tale vizio che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (Cass., Sez. Un., 18/12/2001, n. 15982); per queste ultime l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

Neppure ricorre il vizio di motivazione, perché dalla sentenza impugnata risulta che le istanze istruttorie non sono state accolte con ordinanza del 24 novembre 2017 – che il ricorrente omette di riprodurre – che risulta averle ritenute inammissibili per le stesse ragioni evidenziate dalla sentenza impugnata (p. 6 della sentenza).

Va aggiunto che non sussiste neppure il vizio di motivazione contraddittoria che è ravvisabile allorché il giudice d’appello violi il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta” (così Cass., Sez. Un., 29/03/1963, n. 789; ripresa da Cass. 20/10/1964, n. 2631; Cass. 05/10/1964, n. 2505; in seguito il principio è stato costantemente ribadito, sino a divenire ius receptum: cfr. Cass. 07/05/2015 n. 9249).

La Corte d’Appello ha ritenuto non credibile la ricorrenza della minaccia, perché il ricorrente non versava in condizioni di disagio psichico che lo rendessero particolarmente fragile e poco capace di comprendere quanto stava accadendo nella sua vita.

Ora, nella sostanza, tutte le prove testimoniali non ammesse riguardavano la circostanza che la moglie lo avesse minacciato di trasferire la propria residenza e quella della figlia in Sicilia, e che per sfuggire a tale minaccia egli fosse stato costretto ad accettare le condizioni patrimoniali della separazione di cui oggi chiede l’annullamento; ma tale minaccia, dal giudice a quo, non è stata considerata tale da far presa su una persona sensata, quale doveva considerarsi il ricorrente, il quale, per vincere la presunzione di sensatezza derivante dalla sua condizione personale, avrebbe dovuto dimostrare di trovarsi in una particolare situazione di disagio psichico e nessuno dei capitoli di prova non ammessi si riferiva a detta circostanza.

In conclusione, il motivo non avrebbe meritato accoglimento né là dove si duole dell’inesistenza della motivazione né dove lamenta che al ricorrente sia stata addebitata la mancata prova, avendo taciuto sulle ragioni dell’ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie di cui si è detto, che all’evidenza la Corte territoriale ha implicitamente ribadito.

6. Quanto al secondo motivo, ad avviso del Collegio, il ricorrente muove da una premessa in iure errata, perché sovrappone profili differenti.

La Corte d’Appello, con la motivazione riferita, ha inteso negare la ricorrenza di una violenza, posto che il legislatore non tutela il contraente rispetto ad ogni forma di violenza, ma esclusivamente rispetto a quella che abbia determinate caratteristiche.

Per avere effetto caducatorio dell’accordo contrattuale, la minaccia deve essere, infatti, ai sensi dell’art. 1435 cod.civ., prima di tutto credibile e cioè “di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole”, avuto riguardo per l’età, il sesso e le condizioni delle persone.

Ebbene, la sentenza impugnata ha negato, con la statuizione verso cui si indirizza la censura cassatoria, proprio la ricorrenza di una minaccia credibile, con una statuizione che riposa su un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorrente è stato ritenuto una persona sensata, capace, per formazione personale e per condizione, di valutare l’entità del male minacciato, le sue conseguenze, la probabilità della sua realizzazione in concreto.

Solo la dimostrazione, che ha fatto difetto nel caso di specie, del sopravvenire di una causa capace di alterarne la sensatezza, al momento dell’assunzione delle obbligazioni oggetto dell’accordo di separazione, nel senso dianzi precisato, avrebbe potuto rendere credibile la minaccia ricevuta, impressionandolo siccome richiesto dalla disposizione codicistica.

Tutte le argomentazioni del ricorrente, per un verso, si riferiscono ad un profilo diverso – il giudizio relativo agli effetti della violenza sulla volontà negoziale: profilo che presuppone, però, positivamente accertata la ricorrenza di una minaccia credibile – per l’altro, danno prova di aver travisato la ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha richiesto, come sembra adombrare il ricorrente, la dimostrazione di uno stato di incapacità di intendere e di volere (sulla non perfetta coincidenza dei presupposti dell’incapacità di intendere e volere e della violenza cfr. Cass. 20/05/2002, n. 7327), ma ha ragionato, come già riferito, in questi termini: la minaccia in concreto asseritamente esercitata non era credibile, perché non era in grado di coartare la volontà di una persona sensata, quale doveva ritenersi Francesco (OMISSIS); per vincere la presunzione di sensatezza, pacificamente ritenuta indice della capacità di ponderare le proprie decisioni ed il loro effetti – anche sotto tale profilo gli argomenti del ricorrente sono destituiti di fondamento, perché tanto in dottrina quanto in giurisprudenza la persona sensata è quella che è in grado di valutare la natura degli atti che compie e di comprenderne gli effetti – il ricorrente avrebbe dovuto provare che egli, per una situazione di particolare disagio psichico, non era stato in grado di comportarsi come una persona sensata avrebbe fatto e che, perciò, aveva percepito come credibile una minaccia che altrimenti non gli sarebbe apparsa tale.

Anche relativamente alla prova che la moglie gli aveva estorto le condizioni patrimoniali trasfuse nell’accordo di separazione, i rilievi del ricorrente non meritano accoglimento.

Egli, a torto, censura la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza della denunciata violenza anche sotto un altro profilo, quello della attendibilità del male minacciato ed in specie quanto alla realizzabilità in concreto del male asseritamente minacciato, in considerazione delle difficoltà oggettive che si frapponevano alla sua realizzazione in concreto.

Il trasferimento della residenza della figlia minore del ricorrente in Sicilia non avrebbe potuto essere messo in atto dal soggetto attivo della violenza, dovendo il male asseritamente minacciato sottostare ad una valutazione giudiziale.

Con un accertamento di fatto insuscettibile di essere rimesso in discussione in sede di legittimità, la Corte d’Appello ha ritenuto non provate le minacce che la moglie avrebbe rivolto al marito, trasfondendo detto accertamento in una motivazione coerente sotto il profilo logico e giuridico.

Ha osservato, infatti, che dalle dichiarazioni dell’odierna resistente si evincevano la sua intenzione iniziale di tornare a vivere in Sicilia per essere aiutata dalla sua famiglia, il suo ripensamento, la sua volontà di raggiungere un accordo consensuale con cui rinunciava al trasferimento a Palermo a fronte delle elargizioni economiche riconosciutele dal marito; ha tenuto conto, in aggiunta, dell’impossibilità che la resistente, senza l’autorizzazione del giudice della separazione, trasferisse la residenza della figlia, anche in considerazione del fatto che l’ordinamento prevede adeguati strumenti per garantire il mantenimento di regolari e significativi rapporti tra genitori e figli, della facoltà per il ricorrente di farsi assistere, nella controversia che lo vedeva opposto alla moglie, da una delle avvocate più esperte in Italia in materia di diritto di famiglia; ha tratto il convincimento che il ricorrente non avesse effettivamente avuto timore delle minacce della moglie dal fatto che aveva rinunciato all’assistenza di detto avvocato e che si era reso inadempiente.

Il motivo comunque nemmeno ha la sostanza di una censura in iure e ciò neppure sotto la specie del c.d. vizio di sussunzione, atteso che sollecita una rivalutazione della quaestio facti.

7. L’illustrazione del terzo motivo cela il tentativo del ricorrente di ottenere una rivalutazione degli accertamenti fattuali posti alla base della decisione impugnata.

Il ricorrente torna, infatti, a torto, a censurare la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza della denunciata violenza per aver ritenuto il male minacciato irrealizzabile.

La Corte d’Appello, infatti, ha posto l’accento sul fatto che il trasferimento della residenza della figlia minore del ricorrente in Sicilia non avrebbe potuto essere messo in atto dalla moglie, dovendo la realizzazione della minaccia passare attraverso il vaglio di un giudice, rispetto al quale il ricorrente era attrezzato sia culturalmente sia economicamente per far valere le sue ragioni.

Ed, inoltre, ha rafforzato tale suo convincimento traendo elementi di valutazione – ulteriori – dal comportamento delle parti successivo alla stipulazione dell’annullando accordo: quello del soggetto asseritamente autore della minaccia che non aveva mai riproposto al ricorrente né l’intenzione né la minaccia di lasciare Milano e che non aveva in alcun modo ostacolato la relazione padre-figlia e quello del soggetto che avrebbe dovuto considerarsi vittima della violenza che si era reso inadempiente, rilevando che “verosimilmente non si sentiva così intimorito dalle presunte minacce della moglie ed anzi era ben convinto di poter trasgredire agli impegni assunti e sottoscritti in separazione (…) senza conseguenze per il mantenimento del suo rapporto a Milano con la figlia” (p. 11 della sentenza).

Non ricorre la dedotta violazione di legge quanto al fatto che l’accertamento della violenza dovesse riguardare le condizioni esistenti al momento della stipulazione dell’accordo e non fatti sopravvenuti, perché la Corte d’Appello, come si è riferito, si è limitata a trarre elementi di valutazione rafforzativi del suo convincimento dal comportamento delle parti successivo all’assunzione degli accordi.

Peraltro, le argomentazioni del ricorrente sono viziate da una insanabile contraddizione, giacché egli, per un verso, denuncia che la Corte d’Appello non avrebbe dovuto dare rilievo al suo inadempimento degli obblighi assunti con la separazione, per altro, contesta di essere stato inadempiente, rimproverando alla sentenza la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., senza neppure allegarne e dimostrarne i presupposti per come individuati da Cass. 10/06/2016, n. 11892, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 20/03/2017 (in motivazione non massimata), ma limitandosi a denunciare che non era mai stato contestato che egli avesse dal principio onorato gli impegni assunti e deducendo che le prestazioni asseritamente rimaste inadempiute non erano ancora esigibili, giungendo ad ipotizzare la ricorrenza del vizio di omesso esame, che non solo non risulta sorretto dai previsti oneri di allegazione, ma neppure era deducibile, stante la preclusione di cui all’art. 384 ter ultimo comma cod.proc.civ.

8. Il quarto motivo viola in primo luogo l’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., giacché si fonda su documenti che non riproduce né direttamente né indirettamente e, peraltro, omette di indicare che cosa sulla base di essi si fosse argomentato e dove lo si fosse argomentato in appello (vi è solo un rinvio del tutto generico a pag. 27 del ricorso).

In aggiunta, in disparte il fatto che il ricorrente, essendo incorso nella preclusione processuale di cui all’art. 348 ter ultimo comma, cod.proc.civ. e non avendo dimostrato che la sentenza di primo grado e quella di appello erano fon- date su dati di riferimento oggettivo differenti, non può far valere il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, va osservato che la Corte d’Appello ha ritenuto oscura la situazione patrimoniale del ricorrente non perché non ha preso in considerazione la dichiarazione dei redditi, prodotta in giudizio, ma perché ha ritenuto che essa non fosse rappresentativa della effettiva situazione patrimoniale del ricorrente.

In sostanza, ha ritenuto che spettava a Francesco (OMISSIS) dimostrare che la sua situazione patrimoniale era tale da far emergere l’iniquità delle obbligazioni assunte, sì da giustificare l’accoglimento della domanda di rescissione.

La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non è pertinente, perché, a parte la genericità con cui è stata dedotta, essa riguarda la mancata contestazione dei redditi del ricorrente e non inficia la ragione giustificativa della statuizione impugnata che, come si è riferito, ha riguardato la mancata prova della sua effettiva e complessiva situazione patrimoniale.

La conferma della decisione impugnata quanto alla non ricorrenza di uno dei presupposti richiesti per rescindere il contratto concluso in stato di pericolo rende irrilevante la censura di violazione degli artt. 1447 e 1448 cod.civ.

Detta censura, al netto del coinvolgimento dell’ipotesi della rescissione del contratto per lesione, del tutto eccentrica rispetto ai fatti di causa e mai in precedenza dedotta – come rilevato anche dal Pubblico Ministero – pur essendo condivisibile sotto il profilo dell’evitabilità del danno alla persona [posto che, non essendo lo stato di pericolo assimilabile allo stato di necessità di cui all’art. 2045 cod.civ. o 54 cod.pen., la rescissione, nel caso regolato dall’art. 1447 cod.civ., avrebbe dovuto considerarsi applicabile anche ove il pericolo fosse stato evitabile altrimenti che con l’assunzione delle obbligazioni inique (data la intenzionale illegittimità della azione del contraente esoso e la obiettivamente ingiustificata locupletazione non determina l’accoglimento del motivo di ricorso)], non potrebbe portare all’accoglimento della domanda di rescissione, in considerazione della ritenuta mancanza dell’assunzione di obbligazioni a condizioni inique: presupposto alla cui ricorrenza è subordinata l’impugnativa negoziale invocata da Francesco (OMISSIS).

9. In conclusione il ricorso è improcedibile.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso il 10/2/2021.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.