Il ricorrente ha dimostrato una certa dimestichezza con il crimine con la precedente realizzazione di plurimi delitti anche contro il patrimonio (Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, Sentenza 12 gennaio 2022, n. 654).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SETTIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) GIUSEPPE nato a NAPOLI il 28/11/19xx;

avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 18 febbraio 2020, di condanna di (OMISSIS) Giuseppe alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., ulteriormente aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen., commesso in Portici il 18 febbraio 2020.

2. Il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato è affidato a tre motivi, che denunciano:

I.) la violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da travisamento della prova;

II.) la violazione dell’art. 99 cod. pen. e il difetto di motivazione di punto di riconoscimento della recidiva;

III.) la violazione degli artt. 133, 99, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 3 dicembre 2021, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Il primo motivo di ricorso – che, per vero, risulta affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni astratte, meramente assertive ed esplorative, giacché non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulato in violazione della norma di cui all’art. 581 lett. d), cod. proc. pen.) – è articolato senza neppure tener conto che il giudice di legittimità non è chiamato a sindacare la valutazione delle prove, per come operata dai giudici di merito – nel caso che occupa anche con doppia conforme sentenza -, quanto, piuttosto, a scrutinare l’esistenza di una manifesta insufficienza o illogicità o contraddittorietà della motivazione rispetto a specifici atti del processo; atti che il ricorrente non si è neppure peritato di specificamente indicare, limitandosi a suggerire una mera rivalutazione della vicenda processuale, che, per quanto già evidenziato, non è consentita in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

4.2. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto affidato a deduzioni prive di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con il tenore della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di applicazione della recidiva contestata.

L’argomentazione a sostegno risulta, invece, in linea con l’obbligo giustificativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del furto di cui alla regiudicanda è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della condotta dell’imputato e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l’epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dallo (OMISSIS) con la precedente realizzazione di plurimi delitti anche contro il patrimonio, che per la loro cronologia e analogia delle modalità di realizzazione, dovevano ragionevolmente considerarsi espressione della sua proclività al reato.

Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

4.3. Le doglianze in punto di dosimetria della pena, che, anche nella misura fissata per la pena-base è immune da profili di illegalità, sono state articolate, senza tener conto che la graduazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della sua congruità della pena ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, avuto riguardo all’ampia motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.