Il TAR ha annullato l’ordinanza del Comune di Firenze che obbligava l’uso del casco all’utenza maggiorenne sul monopattini (T.A.R. Toscana, Sezione Prima, Sentenza 8 febbraio 2021 n. 215).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Manfredo Atzeni, Presidente

Dott. Luigi Viola, Consigliere

Dott. Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2021, proposto da

Bit Mobility S.r.l., rappresentata e difeso dagli avvocati Martina Crivellente, Stefanì Tieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in piazza della Signoria, 1;

nei confronti

Timove S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Falorni, Lorenzo Poretti, Federico Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fausto Falorni in Firenze, via de’ Pucci n. 4;

Bird Rides Italy S.r.l. non costituita in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:

Associazione – Gabriele Borgogni – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Parenti, Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2021, proposto da

Timove S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Falorni, Lorenzo Poretti, Federico Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fausto Falorni in Firenze, via de’ Pucci n. 4;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in piazza della Signoria, 1;

nei confronti

Bird Rides Italy S.r.l. non costituita in giudizio;

Bit Mobility S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zanardi, Martina Crivellente, Stefanì Tieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l’intervento di

ad opponendum:

Associazione – Gabriele Borgogni – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Parenti, Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento previa sospensione della efficacia:

quanto al ricorso n. 32 del 2021:

– dell’Ordinanza del Sindaco di Firenze Numero: ORD/2020/00508 del 18 dicembre 2020 avente il seguente oggetto: “Obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell’art.1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze” (Doc. 1);

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anchorchè di estremi e contenuto sconosciuti, compresa la comunicazione della Direzione Nuove infrastrutture e Moobilità – Servizio Mobilità, Prot. n. 341103 (Doc. 2).

– con riserva di azione per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in esecuzione della impugnata ordinanza..

quanto al ricorso n. 50 del 2021:

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze, n. ord/2020/00508 in data 18.12.2020, mediante la quale è stato introdotto l’“obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell’art. 1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze”; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui la nota di comunicazione in data 18.12.2020, prot. n. 341103..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Timove S.r.l. e di Comune di Firenze e di Bit Mobility S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Le ricorrenti in quanto società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino nell’ambito della città di Firenze impugnano con separati ricorsi l’ordinanza in epigrafe con la quale il Sindaco dell’omonimo comune ha imposto l’obbligo di indossare il casco anche all’utenza maggiorenne.

I ricorsi possono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

L’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse ad agire sollevata in entrambi casi dal comune di Firenze non è fondata.

Le ricorrenti in quanto gestori del servizio sopra descritto rivestono una posizione particolare rispetto all’assetto di interessi stabilito dal provvedimento che vale a distinguerle dal quisque de populo.

Non vi è dubbio, inoltre, sul fatto che l’ordinanza impugnata è suscettibile di incidere sulle scelte dell’utenza in ordine alla facoltà di avvalersi del monopattino rispetto ad altri mezzi di trasporto urbano che non richiedono la disponibilità di un casco.

Nel merito è fondata ed assorbente la censura (dedotta da entrambe le società ricorrenti) con la quale viene denunciato il vizio di incompetenza.

La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato è data dagli artt. 7 comma 1 e 6, comma 4 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).

I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione.

Ciò chiarito secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, n.1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012).

Ciò in quanto il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D.Lgs 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza (art. 107 t.u.e.l.; T.A.R. Venezia, sez. I, 03/04/2013, n. 494 ; T.A.R. Toscana, I, 16.6.2014, n. 1033);

Soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale (Cons. di St., V, 13.11.2015, n. 5191).

Si tratta peraltro di valutazione riservata al legislatore che non può essere effettuata caso per caso dal giudice attesa la specificità della fattispecie contemplata dal comma 9 dell’art. 7 e considerato anche il fatto che molte delle situazioni rimesse alla potestà sindacale (ed ora dirigenziale) dal comma 1 della medesima norma potrebbero astrattamente essere considerate di elevato impatto anche in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti (ad es. la limitazione alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale).

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorsi, come in epigrafe proposti:

a) li riunisce;

b) li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

c) compensa le spese di lite;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria l’8 febbraio 2021.

TAR – TOSCANA – sentenza -.