Incidente stradale avvenuto all’estero: quale giudice è competente? (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 25 giugno 2021, n. 18286).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo –  Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 32556-2018 proposto da:

(OMISSIS) ILARIA, (OMISSIS) ANDREA, (OMISSIS) DONATELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo (OMISSIS) (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Isabella (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe (OMISSIS), che la rappresenta e difende

– controricorrente –

nonché contro

COVEA FLEET, LES CARS ROUGES, (OMISSIS) JEAN-CLAUDE M., CAISSE PRIMARIE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1960/2018 della CORTE D’APPELLO di 2049 FIRENZE, depositata il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato Lorenzo (OMISSIS) (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Come si evince dal ricorso e dal controricorso, la causa all’esame ha ad oggetto la domanda proposta da Donatella (OMISSIS), Ilaria (OMISSIS) e Andrea (OMISSIS), in proprio e iure hereditatis, volta ad ottenere il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto a Parigi, in Francia, nel quale la (OMISSIS) aveva subito gravi lesioni e Giancarlo (OMISSIS), marito e padre degli attori, aveva riportato lesioni gravi e, a distanza di sei giorni dal ricovero, era deceduto dopo aver subito vari interventi chirurgici.

Tale domanda venne proposta al Tribunale di Firenze e nei confronti di Covea Fleet (già Azur Assurances, società assicuratrice del pullman che improvvisamente aveva invaso il marciapiede ed aveva colpito un palo della luce che si era abbattuto al suolo dopo aver colpito i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) che stavano passeggiando su quel marciapiede), di Les Cars Rouges (proprietaria del pullman), di Italiana Assicurazioni (impresa mandataria di Covea Fleet), di Jean-Claude M. (OMISSIS) (conducente del pullman) e di Caisse d’Assurance Maladie du Vai de Marne.

I convenuti si costituirono tutti, ad eccezione di Caisse d’Assurance Maladie du Val de Marne, chiedendo il rigetto delle domande e sollevando eccezioni preliminari.

Il Tribunale adito, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano e la legittimazione passiva di Italiana Assicurazioni S.p.a., mandataria in Italia della compagnia francese Covea Fleet, accolse la domanda e condannò tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti, facendo applicazione della legge italiana e delle tabelle di Milano per la liquidazione degli stessi.

La sentenza di primo grado venne impugnata da Italiana Assicurazioni S.p.a., Covea Fleet, Les Cars Rouges e Jean-Claude M. (OMISSIS) con un unico atto di appello.

Gli attuali ricorrenti si costituirono chiedendo il rigetto del gravame.

Rimase contumace Caisse d’Assurance Maladie du Vai de Marne.

Con sentenza n. 1960/2018 la Corte d’Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sulla proposta impugnazione, dichiarò la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana”; in parziale accoglimento del gravame, dichiarò doversi applicare al sinistro in parola il diritto francese in ordine alla quantificazione e liquidazione dei danni; confermò nel resto l’impugnata sentenza e dispose la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Avverso detta sentenza Donatella (OMISSIS), Ilaria (OMISSIS) e Andrea (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi.

Italiana Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente il Collegio che la copia della sentenza impugnata in questa sede, così come depositata e la cui conformità è attestata dal difensore dei ricorrenti, è priva delle pagine 2, 3, 5 e 7, relative, sembrerebbe, all’illustrazione del quinto motivo di appello e all’esame e alla decisione dello stesso.

La controricorrente non ha depositato alcuna copia di tale sentenza.

Nella specie l’impugnazione proposta non può essere scrutinata sulla base di tale incompleta copia, in quanto l’oggetto cui l’impugnazione si riferisce non è desumibile dalla parte della sentenza risultante da tale copia (arg. ex Cass, sez. un., 3/10/2016, n. 19675).

Peraltro, non ritiene il Collegio di aderire, in relazione alla fattispecie all’esame, a quanto affermato da Cass., ord. 5/06/2018, n. 14426, – che ha ritenuto di poter evincere la decisione impugnata dalla motivazione della stessa riportata nel ricorso.

Al riguardo si evidenzia che l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. prescrive il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e che, nella specie, come già evidenziato, la conformità della copia della sentenza in questa sede impugnata all’originale digitale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta è attestata dallo stesso difensore nella sua versione monca.

Pertanto, non può ovviarsi alla incompletezza della copia attestata conforme all’originale e depositata presso questa Corte attingendo ad altri atti del processo (nella specie, lo stesso ricorso che riporta in parte la motivazione mancante), in quanto così si svilirebbe la previsione di cui al secondo comma dell’articolo citato, che non può che riferirsi alla copia autentica integrale della sentenza e non ad una copia notevolmente incompleta e attestata – si rimarca – conforme all’originale dallo stesso difensore della parte ricorrente.

2. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

3. Per mera completezza, va peraltro osservato quanto segue.

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando – ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. – «violazione e falsa applicazione dell’art. 4 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, dell’art. 16 L. 218/1995, degli artt. 1226, 2043, 2056, 2057, 2058 e 2059 cod. civ.», censurano la sentenza impugnata per aver la Corte di merito, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 dicembre 2015 nella causa C350-14, affermato – accogliendo il quinto motivo di appello – che ai sensi dell’art. 4 appena indicato, il danno diretto subito da un cittadino italiano all’estero, in un Paese dell’Unione Europea, in conseguenza di un sinistro stradale, dovrebbe essere liquidato in base alla legge del luogo in cui è avvenuto il sinistro.

Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’art. 4 del citato regolamento preveda unicamente l’applicazione del luogo in cui è avvenuto l’evento, stabilendo invece espressamente «…indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto», ed erroneamente avrebbe richiamato la menzionata sentenza della Corte europea che riguarderebbe un caso diverso (danni indiretti subiti iure proprio dal genitore residente all’estero, in conseguenza del decesso della figlia, residente in Italia e avvenuto nel nostro Paese in conseguenza di un sinistro stradale, laddove, nel caso all’esame, si tratterebbe «prevalentemente, di risarcimento dei danni direttamente subiti dalle vittime, cittadini italiani residenti a Firenze, a causa di un sinistro avvenuto a Parigi».

3.2. Con il secondo motivo, denunciando – ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – «violazione e falsa applicazione dell’art. 4 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, dell’art. 16 L. 218/1995, degli artt. 137 e 138 cod. ass. nonché degli artt. 1226, 2043, 2056, 2057, 2058 e 2059 cod. civ.», sostengono i ricorrenti che la violazione di legge denunciata con il primo motivo di ricorso implicherebbe che la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui ha affermato che l’accoglimento del quinto motivo dell’appello assorbe il sesto motivo e che per la corretta quantificazione del quantum occorre rifarsi alla vigente normativa francese, con conseguente modifica della statuizione di primo grado in ordine a tale aspetto, statuizione che, ad avviso dei ricorrenti dovrebbe, invece, essere confermata.

3.3. Orbene, rileva il Collegio che ove la questione da esaminare nella specie fosse effettivamente quella su cui si focalizzano i ricorrenti nei ricordati motivi, che risultano strettamente connessi, la stessa sarebbe comunque infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte con l’ordinanza 21/08/2018, n. 20841, secondo cui la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all’estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell’Unione europea o quello costituzionale.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite.

5. Va dato atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, in data 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.