REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26/2017 R.G. proposto da:
PREFETTURA — UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ORISTANO, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
– ricorrente –
contro
MUSINO GIAN LUCA, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Fresi, con domicilio in Oristano, via XX Settembre n. 31.
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 832/2016, depositata in data 12.10.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16.7.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Oristano ha confermato la sentenza del giudice di pace di Terralba n. 3/2010, con cui era stata accolta l’opposizione proposta da Gian Luca Musino avverso il verbale di accertamento n. 67618717, concernente la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 141, commi primo e secondo, CDS.
Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado, dato atto che la violazione non era stata immediatamente contestata a causa della verificazione di un incidente, ha ritenuto insufficiente la motivazione addotta dai verbalizzanti, osservando che le previsioni del codice della strada richiedono che l’Amministrazione, sia pur sinteticamente, indichi, in caso di sinistro, le ragioni ulteriori, connesse a tale evento, in forza delle quali non sia stato oggettivamente possibile contestare immediatamente l’infrazione, esplicitando le ragioni di tale scelta in modo da consentire il sindacato sulla legittimità della sanzione.
La cassazione della sentenza è chiesta dalla Prefettura di Oristano con ricorso in un unico motivo.
Gian Luca Musino ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, il quale, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, contiene un’adeguata esposizione delle vicende processuali ed enuncia in modo compiuto i rilievi critici alla decisione impugnata e le questioni in diritto sottoposte allo scrutinio di legittimità.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 201 D.LGS. 285/1992, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, nel valutare la legittimità della contestazione differita, il tribunale avrebbe dovuto verificare esclusivamente se il motivo indicato a verbale giustificasse la condotta dell’amministrazione, potendo ritenersi illegittima la sanzione solo qualora fosse stata del tutto omessa l’indicazione dei motivi della contestazione differita.
Nello specifico, il tribunale avrebbe dovuto poi considerare che la verificazione dell’incidente aveva reso necessario svolgere tutti i relativi accertamenti nell’immediatezza dell’accaduto, non essendo concretamente possibile la contestazione immediata.
La censura è fondata.
Ai sensi degli artt. 200 e 201 d.lgs. 285/1992, la violazione delle nome stradali, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e al coobbligato in solido al pagamento della somma dovuta, fatte salve le ipotesi regolate dall’art. 201, comma 1-bis.
Più in particolare, la contestazione differita deve avvenire con la notificazione del verbale nel termine di legge, ma solo nei casi ricadenti nell’art. 201, comma 1 bis, CDS non è necessaria l’indicazione dei relativi motivi giustificativi, in quanto già insiti nella natura stessa delle violazioni (non essendo, in tal caso, consentito alcun margine di apprezzamento circa l’eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata).
Qualora, invece, la contestazione sia stata differita per ragioni diverse da quelle elencante nelle lettere a-g, del comma 1 bis della norma già citata, occorre che il verbale contenga l’indicazione dei motivi giustificativi, date le molteplici eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all’accertamento. In tal caso, l’apprezzamento del giudice verte sulla sola ragionevolezza del motivo addotto dall’amministrazione a giustificazione del proprio operato.
Questa Corte ha inoltre affermato che l’indicazione, contenuta nel verbale, che la contestazione non sia stata immediata a causa della verificazione di un sinistro, costituisce una motivazione sufficiente a rendere legittima la sanzione.
Non occorre che l’esposizione dei motivi sia preceduta da una rubrica esplicativa che circostanzi in modo puntuale le ragioni addotte, essendo detta motivazione già munita di un’intrinseca logica (Cass.18023/2018; Cass. 21264/2014; Cass. 14040/2008), stante inoltre l’impossibilità di censurare, in tali frangenti, le scelte operative degli organi accertatori (Cass. 2206/2007; Cass. 19032/2008; Cass.19902/2009; Cass. 21878/2009).
Consegue – pertanto – l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Oristano, in persona di altro Giudice, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Oristano, in persona di altro Giudice, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 16.7.2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020.