La Cassazione conferma la condanna dell’imputato per aver detenuto due volatili (pappagalli) in condizioni di degrado (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 2 dicembre 2020, n. 34236).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Santino nato a Passignano sul Trasimeno il xx-xx-19xx;

avverso la sentenza del 05-07-2019 del Tribunale di Civitavecchia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2019, il Tribunale di Civitavecchia condannava Santino (OMISSIS) alla pena di mesi di 800 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all’art. 727 comma 2 cod. proc. pen., a lui contestata per aver detenuto, in un’area di sosta camper denominata “Riva di Ponente”, un esemplare di Ara Ara Ararauna e un esemplare di Conuro della Patagonia all’interno di una gabbia sporca, con presenza di deiezioni e piume, con poca acqua sporca a disposizione e dunque in condizioni incompatibili con la natura degli animali, fatto accertato in Ladispoli il 26 settembre 2015.

2. Avverso la sentenza del Tribunale laziale, (OMISSIS), tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto appello, sollevando due profili di censura.

2.1 Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato, evidenziando che, se all’accesso delle guardie zoologiche le gabbie risultavano sporche, non era provato che lo stato di fatto fosse la conseguenza di una pluralità di giorni di incuria, non potendosi escludere che tale condizione dipendesse da attività fisiologiche espletate dopo la pulizia quotidiana delle gabbie e degli animali, che certo non rispettavano orari fissi per i loro bisogni.

2.2 Con il secondo tema di censura, la difesa si duole infine del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risultato del tutto occasionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione, in quanto proposto avverso sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, deve rilevarsi che l’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Iniziando dalle censure sull’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, deve rilevarsi che le stesse, prevalentemente fattuali e assertive, non sono affatto idonee a scalfire il percorso argomentativo seguito dal Tribunale rispetto alla sussistenza del reato contestato e alla sua ascrivibilità a (OMISSIS).

E invero il Giudice monocratico ha innanzitutto operato un’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, richiamando in particolare gli esiti del sopralluogo eseguito dal Nucleo di Guardie zoofile della Onlus Oipa Italia, che, il 26 settembre 2015, a seguito di una segnalazione, si recavano presso l’area di sosta camper denominata “Riva di Ponente”, sita in Ladispoli, dove accertavano la detenzione da parte di Santino (OMISSIS) di numerosi esemplari della fauna selvatica locale; nel sito risultavano inoltre presenti, senza che vi fossero attestati sulla loro provenienza, due pappagalli, ovvero un esemplare di Conuro della Patagonia detenuto in una gabbia caratterizzata dalla presenza di numerose deiezioni e di piume, con poca acqua a disposizione e priva degli arricchimenti ambientali necessari al benessere della specie, e un esemplare di Ara ararauna che, in seguito al decesso, veniva consegnato agli operanti in stato di crioconservazione.

Appartenendo a una delle specie ricomprese all’interno dell’allegato B del regolamento CE n. 388/97, i volatili necessitavano di uno specifico grado di protezione, nella vicenda de qua non assicurato, per cui, alla luce delle condizioni in cui sono stati rinvenuti gli uccelli, legittimamente a carico di (OMISSIS) è stato ritenuta configurabile la contravvenzione di cui all’art. 727 comma 2 cod. pen.

In quanto coerente con le fonti dimostrativi disponibili, il giudizio sulla penale responsabilità di (OMISSIS) non presta dunque il fianco alle obiezioni difensive, formulate invero in termini apodittici e non adeguatamente specifici.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, risultando pure in tal caso generica la censura difensiva, a fronte di una condotta che non appare riconducibile a un comportamento estemporaneo, stante le condizioni di generale degrado in cui versavano i volatili, non potendosi peraltro sottacere che in senso ostativo all’asserita occasionalità del fatto si pone anche l’esistenza dei numerosi precedenti penali dell’imputato richiamati dal Tribunale.

Anche nella parte relativa al diniego della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis cod. pen., la sentenza del Tribunale resiste quindi alle censure difensive.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l’impugnazione proposta nell’interesse di (OMISSIS) deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il gravame sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23/09/2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.