Mozziconi di sigarette trovate all’interno del giardino e una manica di maglione da donna, usato come passamontagna (trovato all’interno di un cassonetto), rivelano tracce biologiche riconducibili agli autori della rapina (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 30 novembre 2020, n. 33829).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna – Presidente –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

SCHIAVELLI LORIS nato il 13/10/1991 a CORIGLIANO CALABRO;

VERONESE PASQUALINO nato il 30/11/1991 a CORIGLIANO CALABRO;

avverso la sentenza del 09/07/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Piero MESSINI D’AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi GIORDANO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore avv. Antonio DI IACOVO per Veronese, anche in sostituzione dell’avv. Antonio PUCCI (per Schiavelli), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9/7/2019 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Castrovillari aveva condannato Loris Schiavelli e Pasqualino Veronese rispettivamente alle pene di cinque anni e quattro mesi di reclusione e quattro anni di reclusione (oltre alle multe) per concorso in una rapina pluriaggravata, commessa il 10/10/2015 in danno di Grazia Feraco, nonché – il solo Schiavelli – per un’altra rapina pluriaggravata consumata il 14/9/2015 in danno dei coniugi Ammirati-Meringolo.

2. Hanno proposto ricorso Loris Schiavelli e Pasqualino Veronese, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di Loris Schiavelli denuncia vizio motivazionale.

3.1. In ordine all’affermazione di responsabilità per la rapina commessa in danno dei coniugi Ammirati-Meringolo, la motivazione è contraddittoria e illogica.

La colpevolezza del ricorrente è stata affermata sulla base di un unico insufficiente indizio, costituito dal rinvenimento di tracce biologiche riconducibili al profilo genetico di Schiavelli su un mozzicone di sigaretta trovato nel giardino dell’abitazione all’interno della quale fu commessa la rapina.

La Corte di appello ha “confermato il giudizio di primo grado travisando le risultanze probatorie”, in quanto ha ritenuto che le tracce biologiche fossero state rinvenute su due mozziconi, ha liquidato come inverosimile la versione dell’imputato (che ben avrebbe potuto gettare casualmente il mozzicone, abitando vicino alla casa delle vittime) ed ha considerato un elemento comune alle due rapine (l’uso di una maschera da carnevale), smentito dalle dichiarazioni dell’anziana persona offesa della seconda rapina, che peraltro si trovava in uno stato di agitazione e confusione, come riconosciuto nella sentenza.

3.2. La motivazione è mancante, invece, in ordine al trattamento sanzionatorio, laddove non ha risposto alla doglianza con la quale la difesa, nell’atto di appello, aveva censurato la quantificazione dell’aumento a titolo di continuazione per la seconda rapina, in assenza di specifica motivazione.

4. Anche il ricorso presentato nell’interesse di Pasqualino Veronese è articolato in due motivi.

4.1. Violazione della legge processuale per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 63, commi 1 e 2, del codice di rito, in relazione alle dichiarazioni rilasciate da Pierluigi Gaccione, con le quali egli aveva escluso la partecipazione del ricorrente alla rapina in danno della signora Feraco.

Dette dichiarazioni sono state ritenute erroneamente inutilizzabili erga omnes, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie è applicabile la sanzione di inutilizzabilità relativa, prevista dal comma 1 dell’art. 63 cod. proc. pen. (e non già quella assoluta del comma 2), in quanto Gaccione, quando fu convocato dai Carabinieri, era stato raggiunto da meri sospetti derivanti da una circostanza appresa da una fonte confidenziale, costituita dalla presenza in luoghi limitrofi all’abitazione della vittima, che non integrava un indizio inequivoco di reità; la sua successiva iscrizione nel registro degli indagati fu conseguenza solo delle sue dichiarazioni autoaccusatorie rese ai Carabinieri in data 12/10/2015.

In secondo luogo, la Corte di appello ha errato nella interpretazione dell’art. 63 cod. proc. pen., letterale, sistematica e teleologica, che impone di sanzionare con la inutilizzabilità le “sole dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese, rispettivamente, ‘contro la persona che le ha rese’ e nei confronti delle altre persone contro le quali sono state rese (erga alios) e non già quelle favorevoli ad un terzo.

La prova costituita dalle suddette dichiarazioni, ritenute inutilizzabili, è “dotata di una decisività e rilevanza tali da incidere sulle residue risultanze probatorie, in maniera tale da renderle insufficienti a giustificare l’identico convincimento espresso nelle sentenze di merito (cd, prova di resistenza)”.

4.2. Mancanza della motivazione su decisivi elementi probatori specificamente dedotti con l’atto di appello e manifesta illogicità della motivazione per inosservanza delle regole di valutazione probatoria, di stesura della motivazione e di giudizio contenute rispettivamente negli artt. 192, comma 2, 546, comma 1 lett. e), e 533, comma 1, del codice di rito.

La difesa aveva indicato una serie di elementi probatori ricavabili dalla descrizione del fatto contenuta nella querela sporta dalla signora Feraco e dalle già richiamate dichiarazioni di Pierluigi Gaccione, basista della rapina, che ha indicato altri tre soggetti quali autori materiali del delitto e non Veronese.

Il percorso seguito dalla impugnata sentenza per dimostrare l’infondatezza dei motivi di appello è manifestamente illogico per avere effettuato un processo inferenziale che, partendo da un dato probatorio noto (il rinvenimento di una manica di un maglione da donna, sulla quale vi era una traccia biologica del ricorrente, all’interno di un cassonetto posto a cento metri dall’abitazione della vittima), si è basato su catene di presunzioni non fondate su dati certi, in contrasto con i principi enunciati in numerose pronunce della Corte di cassazione.

In particolare, la motivazione fa riferimento ad uno stato di confusione della vittima, durante la esposizione del fatto ai Carabinieri, smentito da una serie di circostanze, e non ha risposto alla deduzione circa la presenza, all’interno dell’abitazione della signora Feraco, di due impronte digitali appartenenti a Loris Schiavelli e di altre due impronte non appartenenti né a Schiavelli né al ricorrente.

La Corte territoriale ha illogicamente escluso la decisività della prova diretta costituita dalle dichiarazioni di Gaccione e dei quattro elementi di natura indiziaria emergenti dal racconto della vittima (circa l’altezza dei rapinatori, il dialetto dagli stessi parlato, gli oggetti toccati e utilizzati, le modalità del loro travisamento), incompatibile con la individuazione di Veronese nel rapinatore più basso e indicativo di una mancanza di collegamento fra il momento in cui il ricorrente ha lasciato la traccia biologica sulla manica del maglione da donna ed il luogo di esecuzione del reato.

La sentenza di appello, rispetto a quella di primo grado, ha offerto una nuova, laconica argomentazione, contrastante con gli elementi sopra indicati, inerente all’utilizzo di una maschera da carnevale anche nella rapina commessa il mese precedente in danno dei coniugi Ammirati-Meringolo, considerato anche che la signora Feraco ha indicato nel rapinatore più basso (in ipotesi Veronese) il soggetto che indossava la maschera (e quindi non il passamontagna, costituito dalla manica del maglione sulla quale furono trovate le tracce biologiche del ricorrente).

I giudici di merito, con motivazione illogica, hanno fatto gravare sull’imputato l’onere di dimostrare in quali circostanze egli avrebbe lasciato dette tracce, non essendo “ragionevole pretendere che una persona si ricordi a distanza di anni tutti i maglioni da donna con i quali è entrato in contatto in un indeterminato ed indeterminabile arco temporale”.

4.3. In data 13/10/2020 la difesa ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha reiterato le deduzioni svolte con il ricorso, evidenziando, quanto al primo motivo, che anche la giurisprudenza di legittimità afferma che la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 cod. proc. pen. non può essere applicata per ignorare un giudizio favorevole alla difesa.

In ordine al secondo motivo, il difensore ha ribadito che il rapinatore in compagnia di Loris Schiavelli non poteva essere Veronese, in quanto tale soggetto era stato descritto dalla vittima quale l’uomo più basso, con la maschera di carnevale, che parlava il dialetto rossanese; necessariamente al secondo rapinatore sono riconducibili le due impronte digitali non appartenenti né a Schiavelli né al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

2. Il ricorso presentato nell’interesse di Schiavelli è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2.1. In ordine al profilo della responsabilità, va premesso che la sentenza impugnata ha dato atto della repertazione, da parte dei Carabinieri, di un pacchetto di sigarette e di due mozziconi di sigarette, che consentì “il rinvenimento di tracce biologiche riconducibili al profilo genetico di Schiavelli Loris” (pag. 2); è pacifico, come evidenziato dal primo giudice (pag. 3), che dette tracce furono rinvenute su uno soltanto dei mozziconi e le argomentazioni della Corte di appello, conformi a quelle del primo giudice, non sono state affatto inficiate dalla presunta convinzione, peraltro irrilevante, della presenza di tracce su entrambi i mozziconi. Il ricorrente ha dedotto che detti esiti di indagine genetica costituirebbero un unico insufficiente indizio.

Correttamente la sentenza ha affermato che gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sicché sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti: ciò discende dal grado di affidabilità piena, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore.

Nel contempo, qualora l’indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria, il che significa che, nell’ipotesi – quale quella in esame – in cui si pongano in termini di identità, gli esiti dell’indagine genetica assumono rilievo probatorio, mentre in caso di mera compatibilità con un determinato profilo genetico, hanno rilievo meramente indiziario, sempre a condizione che consti che le attività di repertazione, conservazione ed analisi del reperto siano state rispettose delle regole di esperienza consacrate dai protocolli in materia (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Bossetti, Rv. 275058, in motivazione; Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161; Sez. 5 n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv 264863; Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257; Sez. 1 n. 48349 del 30/06/2004, Rizzetto, Rv. 231182).

Occorre precisare che, evidentemente, l’indagine genetica svolta ha consentito di accertare con certezza che fu l’imputato a fumare quella sigaretta il cui mozzicone fu rinvenuto – come si legge nella sentenza impugnata (pag. 2) – “sul cordolo esterno alla casa delle vittime”, “circondata da un ampio spazio di terreno e da un’altra recinzione”, come risulta dal fascicolo fotografico in atti (pag. 3 della sentenza di primo grado).

Proprio in virtù dello stato dei luoghi, documentato da un fascicolo fotografico, i giudici di merito hanno escluso la possibilità che il mozzicone potesse essere stato gettato casualmente da Schiavelli, transitato davanti al fabbricato.

Con ragionamento tutt’altro che illogico la sentenza impugnata, ad ulteriore supporto della prova considerata dal primo giudice, ha evidenziato un elemento comune alla rapina di cui si tratta ed all’altra, commessa neppure un mese dopo sempre in un’abitazione di Corigliano Calabro, in relazione alla quale la responsabilità di Schiavelli non è stata contestata neppure con l’atto di appello: in entrambi gli episodi, nei quali Pierluigi Gaccione rivestì la funzione di basista, uno dei due rapinatori indossava una maschera di carnevale.

2.2. Privo di pregio è anche il motivo inerente all’aumento disposto dal primo giudice a titolo di continuazione per la seconda rapina.

Nell’atto di appello, infatti, si era sul punto soltanto affermato che l’aumento di due anni di reclusione (prima della diminuzione per il rito) era “eccessivamente severo e immotivato”.

La deduzione era generica e priva di fondamento, considerato che il G.u.p. aveva fatto espresso riferimento alla “brutalità del metodo” utilizzato in entrambe le rapine ed ai precedenti penali specifici dell’imputato.

Anche la sentenza impugnata, nel confermare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, ha richiamato “l’estrema gravità di entrambi i fatti delittuosi ed il rilevante allarme sociale da essi scaturito”.

L’art. 81, secondo comma, cod. pen. consente l’aumento della pena inflitta per la violazione più grave sino al triplo, fermo restando il rispetto del limite previsto dal terzo comma dello stesso articolo, che preclude, in caso di continuazione fra reati, l’applicazione di un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello del cumulo materiale delle pene.

Il Tribunale, per la seconda rapina, ha aumentato la pena di un terzo, con motivazione per nulla mancante, integrata da quella della Corte di appello.

Nel contempo va ribadito che, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 23324 del 02/07/2020, Mazzaferro, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).

3. Il ricorso di Veronese è inammissibile perché proposto con motivi in parte generici, non consentiti o manifestamente infondati.

4. La difesa ha lamentato la ritenuta inutilizzabilità da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni rese da Pierluigi Gaccione, riportate nell’annotazione di P.G. allegata al ricorso.

Invero, nell’annotazione si legge che “Gaccione, a bordo di un trattore, si era recato presso l’abitazione della Feraco e dopo avere verificato che la stessa era sola, ritornava dallo Schiavelli e gli comunicava quanto accertato. Quest’ultimo, unitamente al fratello Giuseppe ed a Cosimo Capriccioso, si dirigeva verso la casa dell’anziana signora, mentre il Gaccione andava via”.

Premesso che tale testuale dichiarazione non equivale ad escludere la partecipazione di Veronese alla rapina, la difesa non si è confrontata con il dirimente rilievo della sentenza impugnata, secondo la quale, anche ammettendo l’utilizzabilità in favore dell’imputato delle dichiarazioni riportate nell’annotazione, “le stesse risulterebbero comunque ininfluenti sulla posizione di Veronese, la cui presenza sul luogo del delitto è provata con certezza dalla traccia biologica riportata sul passamontagna ricondotta al suo DNA” (pag. 5).

La “prova di resistenza” astratta sostenuta dal ricorrente è stata in concreto smentita dalla Corte di appello, che è pervenuta alla conferma della responsabilità di Veronese, ritenendo insuperabile la prova data dall’esito della indagine genetica, pur volendosi considerare le dichiarazioni di Gacciano, che peraltro – come detto – si allontanò mentre fratelli Schiavelli e Capriccioso “si dirigevano verso la casa della vittima”.

I giudici di merito, con argomentazioni conformi, hanno evidenziato:

– l’esito della indagine genetica, alla luce della quale sulla manica del maglioncino nero da donna, su cui erano stati praticati due fori, fu rinvenuta con certezza una traccia biologica di Veronese;

– il sicuro utilizzo di quella manica quale passamontagna indossato da uno dei rapinatori, in ragione di numerosi e concordanti elementi: l’oggetto fu ritrovato all’interno di un cassonetto per la spazzatura, posto a circa 100 metri dall’abitazione della vittima, ove furono rinvenuti due coltelli, uno dei quali utilizzato dai rapinatori, come riconosciuto dalla signora Feraco, che pure confermò “che la parte dell’indumento ritrovato era proprio quella indossata da uno dei due giovani come passamontagna” (pag. 4 della sentenza del G.u.p.).

A fronte di tale risultato probatorio di immediata evidenza l’imputato ha spiegato che la traccia del DNA sull’indumento sarebbe stata da lui lasciata nel corso di un incontro amoroso avvenuto in quella zona con una donna non meglio individuata ed in epoca imprecisata.

Con adeguata motivazione i giudici di merito hanno ritenuto che “la spiegazione fornita, che si caratterizza per l’intrinseca mancanza di chiarezza, non offre logico supporto ad una valida ricostruzione alternativa” (pag. 5 sentenza del primo giudice) e che “risulta inverosimile e fantasiosa, oltre che assolutamente decontestualizzata, la giustificazione della presenza di tale indumento, fornita dal Veronese” (pag. 5 della sentenza impugnata).

Senza fondamento la difesa ha censurato le sentenze di merito per avere le stesse affermato una sorta di inversione dell’onere della prova, non potendo gravare “sull’imputato l’onere di dimostrare in quale tempo, in quale luogo ed in quali circostanze la sua traccia biologica è entrata in contatto con la manica del maglione da donna”.

Infatti, nell’ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell’imputato ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, R‘kt. 261657; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916).

Inoltre, «ove l’imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli, Rv. 278009, in motivazione).

Nel caso di specie, con adeguata motivazione, i giudici di merito hanno ritenuto che la giustificazione dell’imputato fosse generica, inverosimile, sfornita del benché minimo riscontro, dovendosi in proposito ricordare che l’alto grado di credibilità razionale che consente un’affermazione di responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, n. 20461, Graziadei, Rv. 266131; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, deo. 2015, Segura, Rv. 262280).

5. Il ricorrente, poi, ha obliterato un altro dato rimarcato dai giudici di merito: sulla manica del maglione fu rinvenuto esclusivamente il DNA dell’imputato e non anche quello di un presunto diverso soggetto, che l’avrebbe poi utilizzata per commettere la rapina.

Le altre argomentazioni inerenti al rinvenimento delle impronte ed alle incongruenze fra l’individuazione di Veronese quale uno dei rapinatori ed il racconto della vittima sono state esaminate dai giudici di merito, che hanno anche ricordato “l’ovvio stato di agitazione e confusione nel quale, verosimilmente, si è venuta a trovare la P.O., all’epoca settantacinquenne, nell’immediatezza del fatto”, ritenendo comunque “tali incongruenze inidonee a incidere sul granitico elemento probatorio costituito dalla traccia di DNA repertata” (pag. 6 della sentenza impugnata).

Va ribadito, inoltre, che il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, specie in presenza di una “doppia conforme”.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; da ultimo v. Sez. 2, n. 6738 del 30/01/2020, Pipolo, non mass).

6. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

_____//

Ai soli fini dimostrativi – didattici, vi alleghiamo un video riproducente l’attività investigativa del Reparto del RIS (Raggruppamento Investigazioni Scientifiche), dell’Arma dei Carabinieri  …

video
play-sharp-fill