La detenzione di bossoli, anche se esplosi, relativi a munizioni da guerra, è reato (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 31 gennaio 2020, n. 4178).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella Patrizia – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) LORENZO ALBERTO nato a MELITO DI PORTO SALVO il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

E’ presente l’avvocato (OMISSIS) NICOLA del foro di LAGONEGRO, quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) BIAGIO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di (OMISSIS) LORENZO ALBERTO, come da delega depositata in udienza, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava quella del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria di condanna di (OMISSIS) Lorenzo Alberto alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i delitti di illecita detenzione di un silenziatore per arma da fuoco, detenzione di due fucili clandestini ed alterati, ricettazione di tali armi, detenzione di munizioni da guerra e detenzione di munizioni per arma comune da sparo.

Il processo era sorto a seguito di una perquisizione domiciliare.

Si limita l’esposizione alle circostanze rilevanti alla luce dei motivi di ricorso.

Le munizioni da guerra oggetto dell’imputazione sub e) erano 28 bossoli esplosi, di cui 23 uniti a nastro metallico e appesi al muro del corridoio dell’abitazione.

L’imputato aveva rivelato che si trattava di ricordo del servizio militare prestato; la difesa aveva sottolineato la loro inutilizzabilità e la loro inidoneità al reimpiego per cartucce utilizzabili in arma da guerra.

La Corte territoriale richiamava la perizia balistica, che aveva dimostrato la destinazione d’uso militare ed applicava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per l’integrazione del delitto di detenzione di munizioni da guerra, non è necessario che le munizioni siano atte all’impiego.

Veniva respinto il motivo di appello che invocava la concessione delle attenuanti generiche: la Corte riteneva che la confessione dell’imputato non valesse ad elidere la pericolosità sociale della condotta, di particolare allarme sociale in ragione della tipologia di armamenti detenuti.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Lorenzo Alberto (OMISSIS), deducendo, in un primo motivo, violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il delitto di cui al capo e) dell’imputazione (detenzione di munizioni da guerra).

Il ricorrente ribadisce che tutti i bossoli rinvenuti nel corso della perquisizione, prodotti nel 1988, erano esplosi: si trattava di cimeli di ricordo del servizio militare prestato dall’imputato.

La Corte territoriale non aveva tenuto conto dell’inoffensività dei bossoli da guerra esplosi, del lungo tempo trascorso dalla loro produzione, della mancanza di polvere da sparo e della circostanza che i bossoli non erano stati ricaricati. Il ricorrente richiama una circolare del Ministero dell’Interno sulla natura dei bossoli ricaricati e invoca la buona fede dell’imputato, che non aveva mai pensato che la detenzione di tali bossoli potesse costituire reato, tanto da appenderli in bella vista all’interno dell’appartamento.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, sottolineando l’incensuratezza dell’imputato e ricordando la confessione resa, il suo comportamento corretto durante la detenzione e la mancanza di legami con la criminalità organizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. La giurisprudenza costante di questa Corte, anche recentemente ribadita, afferma che configura il reato di cui all’art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895, la detenzione di bossoli, anche se esplosi, relativi a munizioni da guerra, non essendo necessario che si tratti di munizioni atte all’impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (da ultimo, Sez. 1, n. 15086 del 19/06/2018 – dep. 05/04/2019, Dimitri, Rv. 276389).

In effetti, in base all’art. 1, comma 3, della legge 110 del 1975, sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Quindi, la qualità di munizione da guerra è collegata alla sua destinazione originaria che, nel caso di specie, non è in contestazione.

La sentenza da ultimo citata affrontava anche la rilevanza della circolare del Ministero degli Interni menzionata nel ricorso, con una motivazione che appare opportuno riportare: “Nessun profilo di illegittimità può, poi, fondatamente ravvisarsi nella sentenza impugnata, per avere i giudici di merito implicitamente ritenuto non decisive le osservazioni espresse dall’evocata circolare del Ministero dell’Interno (n. 559/C-50,133-E.99), secondo cui il bossolo esploso di arma portatile da guerra non può essere considerato parte di munizione di arma da guerra perché non sarebbe più destinabile al caricamento di armi da guerra.

Una circolare ministeriale, così come formulata, non può derogare né svolgere una funzione integratrice della nozione di munizione da guerra contenuta nella norma di rango superiore, quale è quella di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 110 del 1975, né efficacemente contrastare la consolidata interpretazione fornitane da questa Corte regolatrice che ha ripetutamente spiegato come, per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra, non sia necessario che esse siano atte all’impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (tra le molte: Sez. 1, n. 23613 del 09/04/2014, Palumbo, Rv. 259619; Sez. 1, n. 35106 del 31/05/2011, Fanale, Rv. 250788; in termini, quanto alla detenzione di bossoli esplosi relativi a munizioni da guerra: Sez. 1,,n. 22655 del 21/02/2008, Martini, Rv. 240402).”

La buona fede dell’imputato, infine, altro non è che ignoranza della legge penale.

2. Anche il motivo di ricorso concernente il diniego delle attenuanti generiche è infondato.

La Corte territoriale, legittimamente, ha ritenuto prevalente il dato della gravità e pericolosità della condotta sull’incensuratezza e sugli ulteriori elementi positivi evidenziati dalla difesa; il giudizio di gravità e pericolosità è legato alla natura delle armi: due fucili a canne mozze con matricola abrasa e un silenziatore per arma da fuoco.

Si tratta di valutazione per la quale il giudice di merito ha esercitato in maniera niente affatto irragionevole la sua discrezionalità e che, quindi, è esente da censure di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.