L’assegno di invalidità deve essere restituito solo dal momento della comunicazione della visita di revisione (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 4 agosto 2022, n. 24180).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6305-2021 proposto da:

(OMISSIS) ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE (OMISSIS) 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA (OMISSIS), MANUELA (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 469/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

1. la Corte d’appello di Lecce, a conferma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha riconosciuto il diritto dell’Inps alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di assegno di invalidità per il periodo 1.11.2010/30.6.2014 ovvero dalla data in cui l’assistita era stata sottoposta a visita di revisione (2010) e fino al momento del provvedimento di comunicazione (2014);

2. in estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, rispetto al diritto alla ripetibilità, l’accertamento di un particolare stato soggettivo dell’accipiens;

3. la cassazione della sentenza è domandata da Anna Maria (OMISSIS), sulla base di un unico e articolato motivo;

4. l’Inps ha depositato procura speciale;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

6. con l’ unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 della legge nr. 88 del 1989, dell’art. 13 della legge nr. 412 del 1991, dell’art. 5 del DPR nr. 698 del 1994, dell’art. 4 della legge nr. 425 del 1996 dell’art. 37 della legge nr. 448 e dell’art. 2033 cod.civ. nonché dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni assistenziali indebite;

7. il motivo è fondato in base al principio per cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall’art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);

8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all’accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;

9. pertanto, l’indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l’esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile all’assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;

10. la sentenza impugnata – che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell’accipeins – è, dunque incorsa in errore di diritto; va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione;

11. al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.