L’avviso di accertamento sottoscritto dall’agente postale gode di forza certificatoria fino a querela di falso (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 9 settembre 2024, n. 24099).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA MARGHERIATA LEONE              – Presidente –

Dott. GUGLIELMO CINQUE                             – Rel. Consigliere –

Dott. ANTONELLA PAGETTA                           – Consigliere –

Dott. ROSSANA MANCINO                              – Consigliere –

Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO        – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16310-2023 proposto da:

(omissis) (omissis), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);

-ricorrente-

contro

(omissis) ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (omissis) (omissis) 130, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 261/2023 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/02/2023 R.G.N. 71/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Castrovillari, con la pronuncia del 17.6.2020, ha condannato, nella contumacia di (omissis) (omissis), quest’ultimo al pagamento della somma di euro 287.667,43, oltre accessori, in favore di (omissis) Assicurazioni spa per la quale aveva lavorato come agente e che dallo stesso aveva rivendicato l’importo a titolo di premi incassati “per la stipula e/o il rinnovo di polizze assicurative”.

2. Proposto gravame ex art. 327 co. 2 cpc, con il quale (omissis) (omissis) ha denunciato la nullità del procedimento di primo grado per non essergli stato validamente notificato l’atto introduttivo del giudizio, la Corte di appello di Catanzaro lo ha dichiarato inammissibile condividendo quanto statuito in prime cure circa la regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio e la valida costituzione del contraddittorio.

3. In particolare, la Corte distrettuale ha rilevato che:

a) il ricorso introduttivo era stato notificato ai sensi della legge n. 53/94 ed il plico era stato indirizzato alla via (omissis) (omissis) n. 11 di (omissis);

b) l’agente postale, in data 10.4.2019, stante la temporanea assenza del destinatario, aveva immesso l’avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo e aveva spedito al destinatario, nello stesso giorno, comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale ex art. 8 co. 4 legge n. 890/82;

c) anche questa comunicazione era stata immessa in cassetta e in data 23.4.2019 l’agente postale aveva attestato il mancato ritiro entro il termine di 10 giorni del plico recapitato;

d) l’attestazione dell’agente postale dimostrava, fino a querela di falso, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico, cioè una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire gli avvisi;

e) il DM 9.4.2001 prescrive, all’art. 45, che la cassetta postale deve recare l’indicazione, ben visibile, del nome dell’intestatario che ne fa uso ed è onere di quest’ultimo impugnare di falso le risultanze della relazione dell’agente postale: querela che, nel caso di specie, non era stata proposta;

f) non rilevava, pertanto, che la cassetta postale si trovasse nel civico 15 di via (omissis) (omissis) mentre l’indirizzo della notifica, come civico, recava il n. 11, atteso che i due civici facevano parte della medesima palazzina, dove i civici n. 11 e n. 13 identificavano i passi carrabili e il n. 15 l’accesso pedonale, per cui non era ravvisabile alcuna nullità della notifica essendosi la stessa ritualmente perfezionata secondo le modalità di cui all’art. 8 co. 4 legge n. 890/82.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso (omissis) Assicurazioni spa.

5. Le parti hanno depositato memorie.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 149, 156, 160 cpc e degli artt. 7 e 8 legge n. 890/82.

Egli sostiene che la fattispecie in esame non rientrava nei casi in cui avrebbe dovuto proporre querela di falso e che, siccome al civico n. 11 non esisteva alcuna abitazione ma un cancello che conduceva alla porta carraia, non munita di alcuna cassetta postale, si verteva in un caso di inesistenza dell’atto di notifica in quanto all’agente postale, una volta che non rinveniva il destinatario, non era dato porre l’avviso in una cassetta riposta in un civico diverso, ma di annotare che l’indirizzo non era sufficiente o/e che al civico indicato il soggetto non era reperibile.

2. Preliminarmente va dichiarata la tardività del controricorso presentato da (omissis) Assicurazioni spa.

3. Invero, in base al riformato art. 370 cpc, come modificato dal decreto legislativo n. 149/22, ratione temporis applicabile (“Ai sensi del comma 5 dell’art. 35 del D.lgs 149/2022 così sostituito dal comma 380 della l. 197/2022 le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data”) la parte contro la quale è diretto il ricorso per cassazione, se ha intenzione di contraddire, deve solo depositare il controricorso entro il termine di giorni 40 dalla notifica del ricorso per cassazione.

4. Nella fattispecie, a fronte del ricorso proposto da (omissis) (omissis), notificato il 17.7.2023, la società ha depositato il controricorso l’8.9.2023, oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge non applicandosi, alle controversie di lavoro come quella oggetto del presente giudizio, la sospensione feriale dei termini. Né le memorie possono essere riqualificate come controricorso, ancorché tardivo, ai fini della instaurazione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c (Cass. n. 2599/2024).

5. Ciò premesso e venendo all’esame dello scrutinio del motivo, ritiene questa Corte che lo stesso sia infondato.

6. In primo luogo, deve evidenziarsi la correttezza, in punto di diritto, della statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto che doveva essere proposta una querela di falso in ordine alla attestazione dell’agente postale che aveva riscontrato, all’indirizzo indicato nella raccomandata, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico: in particolare, una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire entrambi gli avvisi.

7. Invero, è stato affermato in sede di legittimità (Cass. n. 22058/2019) che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.

Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

8. In secondo luogo, con riferimento alle altre doglianze, deve sottolinearsi che la notificazione è un procedimento finalizzato alla conoscenza legale di un atto al suo destinatario. Si tratta di un’attività procedimentale tipica e formale, completata la quale se ne presume la conoscenza nonostante la prova contraria.

9. Quanto alla esecuzione, tutti i soggetti abilitati devono effettuare ogni adempimento necessario per determinare la conoscenza giuridica dell’atto.

10. Tutta le disposizioni relative alla procedura di notificazione vanno interpretate, quindi, alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l’obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e sull’agente postale ex artt. 7 e 8 legge n. 890/82.

11. Nella fattispecie, con un accertamento in fatto non sindacabile perché adeguatamente motivato, la Corte territoriale ha rilevato la correttezza della condotta dell’agente postale che, nonostante l’indirizzo del piego da notificare indicasse il civico n. 11 (che identificava unitamente al civico n. 13 unicamente i passi carrabili dello stabile e dove non erano presenti posti di recapito), ha individuato, sempre nell’ambito dello stesso stabile, il civico n. 15 dove ha rinvenuto la cassetta, accessibile al portalettere, riconducibile al (omissis) e dove ha inserito gli avvisi previsti dalla legge per la notifica a persone temporaneamente assenti, in mancanza di altre persone abilitate.

12. Alcuna violazione delle norme indicate nella censura è, quindi, ravvisabile ed effettivamente se si fosse voluto contestare la riferibilità della cassetta postale al destinatario dell’atto da notificare avrebbe dovuto essere proposta querela di falso, come evidenziato dai giudici di seconde cure.

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

14. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità per la rilevata tardività del controricorso.

15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.