Lesioni gravi e gravissime derivanti dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale: procedibilità (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 24 febbraio 2021, n. 7120).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) IGINO nato a (OMISSIS) il 24/09/19xx;

avverso la sentenza del 21/06/2019 del TRIBUNALE di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Donatella FERRANTI;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cagliari il 28.02.2019, ha ridotto la provvisionale assegnata, confermando l’affermazione della penale responsabilità di (OMISSIS) Igino in relazione al reato di cui all’art. 590 commi 1,2,3 cod. pen. perché, per colpa generica e per violazione delle norme sulla sicurezza stradale (art. 38 comma 1 CDS) cagionava a (OMISSIS) Maurizio lesioni personali gravi.

In particolare quale agente della Polizia Municipale di Uta, in servizio per regolare la viabilità nella zona di Via IV Novembre, autorizzava l’autoarticolato Scania tg B(OMISSIS)S, condotto da (OMISSIS) Diego che trasportava il gioco da luna park “Rana Pazza”, a percorrere la Via IV novembre, a senso unico verso Via Roma, in senso vietato, lo precedeva con l’autovettura di servizio Fiat Panda, agitando la paletta fuori del finestrino senza aver predisposto alcuna misura di prevenzione o di preavviso per chi percorreva la medesima via nell’unico senso di marcia consentito e realizzava così una pressoché completa ostruzione del fronte della carreggiata.

Inoltre intimava alla autovettura che sopraggiungeva nel corretto senso di marcia, la Toyota tg C(OMISSIS)Z condotta da (OMISSIS) Vincenzo, di fermarsi e di accostare a destra, proprio nel tratto in cui vi era il divieto di fermata, in quanto la Via IV Novembre descriveva una traiettoria curvilinea verso sinistra, con ridotta visibilità da parte di chi sopraggiungeva; il (OMISSIS) che, a bordo del motoveicolo Triunph Thruston 900, con direzione di marcia autorizzata, aveva imboccato la parte di Via IV novembre nel tratto curvilineo verso sinistra, si trovava difronte i tre mezzi sopra indicati, tutti contromano, effettuava una frenata in emergenza e andava a collidere con la parte posteriore destra dell’autovettura del (OMISSIS), ferma al bordo destro e a, seguito dell’impatto, riportava lesioni personali gravi con uno stato di malattia di 124 giorni oltre a 150 giorni dì ridotta capacità nonché un indebolimento permanente dell’apparato muscoloscheletrico. In Uta il 5.09.2011 .

2. In base alle risultanze della consulenza tecnica dell’ing. Marongiu nominato dal Giudice di pace, sostanzialmente condivise dai consulenti del Pubblico Ministero e della Parte civile, della testimonianza della persona offesa e dei rilievi tecnici il Tribunale ha ricostruito la dinamica dell’episodio criminoso ritenendo la sentenza di primo grado immune da censure e in particolare ha escluso che la condotta del motociclista potesse porsi come causa del tutto indipendente dalla condotta colposa addebitata all'(OMISSIS).

3. (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:

I) Violazione degli artt. 40 e 41 cod.pen., in relazione all’art. 590 cod. pen. e all’art. 38 e 43 CDS e carenza di motivazione per aver ricostruito i fatti utilizzando esclusivamente l’elaborato peritale dell’Ing. Marongiu, senza confrontarsi con le censure contenute nell’atto di appello che non sono state confutate nemmeno in maniera implicita.

II) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all’azione frenante posta in essere dal motoveicolo, che è stata esclusa dal perito di ufficio mentre risulta presente nella contestazione, nelle dichiarazione dei testi e della stessa parte offesa. La mancata valutazione dell’azione frenante non ha consentito di dare rilievo alla eccessiva velocità tenuta dal motociclo rispetto a quella accertata dal perito di 43 Kmh, con conseguente incidenza sulla sussistenza del nesso causale e sulla valutazione della prevedibilità e evitabilità dell’ingombro da parte del motociclista.

III) carenza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla velocità del motociclo non adeguata in relazione alle circostanze di luogo a consentire di conservare il controllo del proprio veicolo; attribuzione al motociclo dell’esclusiva responsabilità dell’incidente per aver tenuto un comportamento imprudente e non aver osservato l’ordine della polizia municipale nella specie dell'(OMISSIS) di fermarsi.

IV) carenza e illogicità della motivazione circa la concreta visibilità e la evitabilità dell’ostacolo costituito dalle due autovetture che ingombravano la carreggiata; il motociclo poteva vedere sia la Toyota che la Fiat Panda da 47 metri prima e quindi se avesse avuto una velocità moderata o comunque quella che gli è stata attribuita dal perito poteva arrestarsi in condizioni di sicurezza nello spazio di 28 metri.

V) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto è stato omesso l’accertamento sull’evitabilità dell’urto e la visibilità dell’ordine legittimamente dato dalla polizia municipale di fermarsi;

VI) violazione di legge e vizio di motivazione sull’attività posta in essere dalla polizia municipale e in particolare sulla violazione della norma cautelare di cui all’art. 38 CDS.

L'(OMISSIS) percorreva contro mano la Via IV Novembre per consentire il deflusso cagionato dall’autoarticolato Scania a causa della presenza di lavori in Piazza S. Giusta, in considerazione delle rilevanti dimensioni del mezzo che si era trovato nella impossibilità di proseguire la marcia.

Si era trattato di una situazione eccezionale e urgente cui (OMISSIS) aveva fatto fronte procedendo a velocità moderata precedendo l’autoarticolato con il lampeggiante acceso e invitando le macchine che si presentavano in senso contrario ad arrestare la marcia; ove il motoveicolo avesse avuto una velocità moderata si sarebbe accorto della segnalazione e avrebbe messo il mezzo in sicurezza.

4. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha richiesto dichiararsi non doversi procedere per difetto di querela a seguito della avvenuta remissione.

4.1. La difesa di (OMISSIS) con memoria scritta del 13.01.2021 ha depositato il verbale di remissione della querela da parte di (OMISSIS) Maurizio e conseguente rinuncia alla costituzione di parte civile con contestuale accettazione da parte dell’imputato, risultante da verbale redatto dagli Ufficiali della Polizia Giudiziaria della Questura di Cagliari in data 12.01.2021; ha chiesto che venga emessa sentenza di non luogo a procedere per difetto della condizione di procedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve dare atto che nelle more delle impugnazioni in esame è intervenuta, in data 12.01.2021, la remissione di querela della persona offesa, debitamente accettata dal ricorrente, come risulta dal verbale di remissione di querela redatto presso la Questura di Cagliari, Ufficio denunce.

Secondo quanto già affermato da questa Corte (Sez. 4 -, n. 13577 del 16/01/2019 Ud. (dep. 28/03/2019 ) Rv. 275709 – 01) in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 590-bis cod. pen., introdotto dalla legge 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d’ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell’istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità).

Infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, specie quando il legislatore in una determinata materia modifichi profondamente fattispecie, pene, denominazione dei delitti, come è avvenuto nella materia delle lesioni gravi e gravissime derivanti dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in cui ha introdotto un regime di maggiore afflittività – in termini di procedibilità e di trattamento sanzionatorio – in un settore nel quale sono maggiormente avvertiti i bisogni di sicurezza e prevenzione, sicché il peggioramento del regime di procedibilità per tale ipotesi di reato non può produrre effetti su preesistenti situazioni la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato.

E utile richiamare quanto affermato in motivazione dalle Sez. Unite 3821 del 17/01/2006 Ud. (dep. 31/01/2006) Rv. 232592, in tema di successione delle leggi nel tempo, regolata dall’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Tale norma sancisce l’efficacia immediata della nuova disciplina legislativa, prevedendone al contempo la irretroattività, in omaggio a quella fondamentale esigenza della vita sociale, secondo cui la fede e la sicurezza nella stabilità dei rapporti non dovrebbero essere minacciate dal timore che una legge successiva possa turbare le situazioni giuridiche formatesi validamente.

E però, la retroattività non costituisce un limite di carattere costituzionale per il legislatore, come si desume chiaramente dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione, che la vieta solo per le norme penali che prevedono nuove fattispecie incriminatici o che aggravano quelle esistenti o per le norme come la procedibilità a querela cui si attribuisce valore essenzialmente sostanziale ovvero di modificazione della sanzione edittale e non invece di mera disposizione processuale.

2. Ne consegue che, trattandosi di reato procedibile ratione temporis a querela di parte, l’intervenuta remissione della stessa comporta l’annullamento della sentenza impugnata di quella di primo grado perché il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.

3. In assenza di diverso accordo fra le parti, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Spese a carico del querelato.

Così deciso il 12.02.2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.