Limiti più ampi per la sospensione condizionale della pena in base all’età dell’imputato (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 27 ottobre 2022, n. 40824).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) CARLO nato a CATANIA il 05/03/19xx;

avverso l’ordinanza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;

lette le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Dott. Simone Perelli, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Carlo (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza del 7 febbraio 2022 del Tribunale di Catania che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno di reclusione, precedentemente concesso dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 30 giugno 2016, definitiva il 15 settembre 2016, in ordine ad un delitto commesso il 28 novembre 2011.

Il Tribunale ha evidenziato che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della citata sentenza concessiva del beneficio, (OMISSIS) era stato nuovamente condannato dal Tribunale di Catania con sentenza del 9 maggio 2017, definitiva il 9 gennaio 2018, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine al delitto commesso il 26 aprile 2015, e che il cumulo delle pene riportate superava il limite di anni due di reclusione di cui all’art. 163 cod. pen.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 163 cod. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che (OMISSIS), al momento della commissione del reato per il quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, era soggetto infraventunenne; pertanto, ai sensi dell’art. 163, terzo comma, cod. pen., il limite di pena richiamato nel provvedimento impugnato doveva essere pari ad anni due, mesi sei di reclusione e non anche di anni due di reclusione, come erroneamente affermato dal giudice dell’esecuzione.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 9 maggio 2017, si era estinto per l’esito positivo della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, che era stata concessa a (OMISSIS) dal Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 9 aprile 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Differentemente da quanto ritenuto nel ricorso, qualora un imputato a cui sia stata già concessa la sospensione condizionale della pena riporti un’altra condanna per un delitto commesso anteriormente e in età avuto riguardo alla quale il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. poteva essere dato entro limiti più ampi di quelli ordinari, la sospensione concessa va revocata se, cumulata la pena inflitta per il reato anteriormente commesso a quella sospesa, viene superato il limite stabilito dall’art. 163 cod. pen., tenuto conto dell’età del soggetto al momento della perpetrazione del secondo reato (Sez. 2, n. 1538 del 14/04/1981, Bizzocca, Rv. 149414).

Nel caso in esame, (OMISSIS), classe 19xx, aveva più di ventuno anni quando aveva commesso nel 2015 il secondo reato, oggetto della sentenza del Tribunale di Catania del 9 maggio 2017, in forza del quale era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Pertanto, come evidenziato dal giudice dell’esecuzione, il limite di pena oltre il quale il predetto beneficio doveva essere revocato di diritto e richiamato dall’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. era pari ad anni due di reclusione e non già, come sostenuto nel ricorso, pari ad anni due e mesi sei di reclusione.

Come già evidenziato, infatti, in tema di concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini della dichiarazione di revoca di diritto del beneficio, il giudice di merito, nel calcolo cumulativo del limite di pena che non deve essere superato ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., può tenere conto dei più ampi limiti previsti per ragioni di età dall’art. 163, secondo e terzo comma, cod. pen., solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall’imputato quando aveva un’età rientrante nei limiti predetti.

Pertanto, il giudice dell’esecuzione, pur avendo affermato in maniera errata che anche per il secondo reato era stata concessa la sospensione condizionale della pena, ha adottato sul punto una decisione corretta nelle conclusioni, revocando di diritto il beneficio accordato a (OMISSIS) dalla Corte di appello.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

In materia di esito positivo della misura alternativa alla detenzione ex art. 47 Ord. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., in favore dell’imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di «estinzione della pena e di ogni altro effetto penale» ai sensi dell’art. 47 dell’Ord. pen., a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso (Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479).

Per “effetto penale” della condanna, infatti, si deve intendere ogni conseguenza di essa che si risolva in incapacità giuridiche o che comporti limitazioni o preclusione all’esercizio o alla possibilità di ottenere benefici o che rappresenti il presupposto di inasprimento del sistema precettivo o sanzionatorio riguardante il successivo comportamento del soggetto.

Non può, però, la declaratoria di estinzione di ogni “effetto penale” della condanna far venire meno la condizione risolutiva espressamente prevista dal legislatore nell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la quale opera di diritto; pertanto, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere revocato di diritto nel caso in cui il soggetto beneficiario della sospensione condizionale della pena, nei termini stabiliti, riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., anche quando in relazione a tale ultima condanna, sia intervenuta declaratoria di «estinzione della pena e di ogni altro effetto penale» ai sensi dell’art. 47 dell’Ord. pen., a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso.

La declaratoria dell’estinzione di ogni effetto penale della condanna, infatti, non può eliminare il vizio genetico che aveva permesso la concessione del beneficio.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14/06/2022.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.