Minaccia aggravata con taser. La Cassazione chiarisce la procedibilità d’ufficio per la minaccia aggravata (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 12 dicembre 2024, n. 45790).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI – Presidente –

Dott. LUCIANO CAVALLONE – Consigliere –

Dott. MICHELE CUOCO – Consigliere –

Dott. CARLO RENOLDI – Consigliere –

Dott. GIORDANO ROSARIA – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nato il xx/xx/20xx;

avverso la sentenza del 27/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROSARIA GIORDANO;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIULIO MONFERINI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza indicata in epigrafe dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti dell’imputato per il delitto di minaccia aggravata, ai sensi dell’art. 339 cod. pen., dall’utilizzo di uno storditore elettrico tipo Taser.

2. Propone ricorso per cassazione contro l’indicata pronuncia assolutoria il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 612, secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 339 del medesimo codice.

A fondamento della doglianza è evidenziato che il GIP, pur avendo ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto di cui all’impostazione accusatoria, ha assunto che il delitto fosse procedibile a querela e, pertanto, per la mancanza della stessa, ha reso sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato.

Sennonché, sottolinea il ricorso, la decisione impugnata non si è avveduta che, anche dopo le novità introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di minaccia è procedibile d’ufficio ove ricorra una delle circostanze aggravanti indicate dall’art. 339 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, poiché la decisione impugnata, pur ritenendo corretta la qualificazione giuridica del delitto per come indicata nel capo di imputazione (in conformità alla giurisprudenza di legittimità per la quale il dissuasore elettrico o “taser” ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l’offeso, è di certo idoneo a recare danno alla persona (Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379 – 01; Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Calabrice, Rv. 268364 – 01), è giunta all’erronea conclusione, in base all’indicata premessa, che il delitto sia procedibile a querela, non avvedendosi che l’art. 612, secondo comma, cod. pen., anche nell’attuale formulazione successiva alla riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi di cui all’art. 339 cod. pen., ossia (anche) con un’arma.

2. La pronuncia impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2024

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.