REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4606-2019 proposto da:
(OMISSIS) EMANUELE, (OMISSIS) COSIMA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (OMISSIS) 12, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati FERNANDO (OMISSIS), RITA (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AVIVA ITALIA SPA, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI (OMISSIS) (OMISSIS) 162, presso lo studio legale (OMISSIS) – (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) COOPERATIVA AGRICOLA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1046/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARILENA GORGONI.
Rilevato che:
Cosima (OMISSIS) ed Emanuele (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1046-2018 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 26 ottobre 2018, articolando due motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso Aviva Italia SPA.
Cosima (OMISSIS), in proprio e quale rappresentante legale di Emanuele (OMISSIS), minorenne, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, Aviva Assicurazioni SPA e (OMISSIS) Società cooperativa agricola, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti da Emanuele (OMISSIS), investito dall’autocarro condotto da Gerardo Daniele (OMISSIS), di proprietà della cooperativa agricola ed assicurato dalla Aviva.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2517/2015, dichiarava inammissibile la domanda perché il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta contro l’assicuratore ed il proprietario del mezzo danneggiante solo per i sinistri cagionati da mezzi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ed accessibili ad un numero indeterminato di persone diverse dai titolari dei diritti su di esse.
La strada ove il minore era stato investito dall’autocarro intento ad eseguire una manovra di retromarcia non possedeva tali caratteristiche, dovendosi ritenere accertato, per quanto emerso dal rapporto dei carabinieri di Copertino, dai rilievi tecnici effettuati e dai testi escussi, che l’investimento era avvenuto in un’area retrostante alla casa della famiglia (OMISSIS) di pertinenza della stessa, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita dell’automezzo privato e non destinata all’accesso di persone diverse dai proprietari della detta area.
La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, incentrato sul fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’area dell’incidente non fosse ad uso pubblico, confermava la decisione impugnata e regolava le spese di lite.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato aveva redatto proposta, che era stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Il Collegio, nel corso dell’adunanza svoltasi il 29 ottobre 2020 — tenuto conto che:
a) con ordinanza n. 33675 del 18/12/2019, era stato sottoposto alle Sezioni Unite il seguente quesito: «se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale»;
b) la risposta al menzionato quesito era rilevante ai fini della decisione della controversia in esame — rinviava, con la ordinanza interlocutoria n. 359 del 2021, la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione a Sezioni Unite.
Intervenuta, il 30 luglio 2021, l’attesa decisione delle Sezioni unite, n. 21983/2021, che ha dato risposta affermativa al quesito posto dall’ordinanza rimettente, e ritenute, dunque, sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di cui agli artt. 122 e 144 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 1 e 8 della I. n. 990/69, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Oggetto di censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto che l’area teatro dell’incidente non fosse ad uso pubblico, cioè aperta e transitabile da un numero indeterminato di persone.
Ora, non vi sono dubbi circa il fatto che la decisione tanto del Tribunale quanto della Corte d’Appello di ritenere esclusa dall’applicabilità della normativa sull’azione risarcitoria diretta nei confronti dell’assicuratore e del proprietario responsabile sia stata basata sull’accertamento che la strada teatro dell’incidente non era destinata all’accesso ad una serie indeterminata di persone.
Ai fini che qui interessano, in particolare, la sentenza non ha ritenuto l’area teatro dell’incidente “privata” tout court, ma ha reputato che non fosse stata provata la sua utilizzabilità da parte di una serie indeterminata di soggetti, essendo emerso che le sue caratteristiche erano quelle di una pertinenza a servizio della casa della famiglia (OMISSIS), utilizzata per facilitare le manovre dell’autocarro.
I giudici di merito hanno, al riguardo, argomentato sulla scorta del principio, all’epoca della decisione prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile solo allorquando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità -giuridicamente lecita- di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche ovvero l’accesso avvenga per particolari finalità ed in particolari condizioni.
La decisione delle Sezioni Unite n. 21983 del 2021, però, esaminando il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l’assicurazione obbligatoria, ha ritenuto che il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. «deve rinvenirsi nell’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone».
Di conseguenza, almeno per l’assicurato- danneggiante la scopertura assicurativa per la r.c.a. riguarda in via esclusiva il caso in cui il veicolo sia stato utilizzato «in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private».
Per tali devono intendersi, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale.
Solo detta interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” su “aree… equiparate” alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Cod. ass., risulta, secondo la decisione in esame, oltre che costituzionalmente orientata, conforme al diritto dell’U.E. come interpretato dalla Corte di Giustizia.
L’applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie esaminata comporta l’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione del fatto che la decisione reiettiva della richiesta si è inequivocabilmente basata sulla mancata dimostrazione, da parte del richiedente, che l’area teatro dell’incidente fosse aperta al pubblico e non già sul fatto che il veicolo investitore fosse stato utilizzato in un contesto avulso dal concetto di circolazione.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 345 c.p.c. e la sua falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Secondo la Corte d’Appello, solo nel giudizio di secondo grado, i ricorrenti avevano dedotto che la strada ove si era consumato l’incidente era aperta al pubblico, introducendo, rispetto al giudizio di prime cure ove avevano indicato l’area dell’incidente come facente parte della casa di abitazione della famiglia dell’infortunato; di conseguenza era stato violato l’art. 345 c.p.c, e non era stato peraltro neppure dimostrato che la strada era fruibile da un numero indeterminato di persone non potendo detta circostanza desumersi solo dall’oggetto sociale della cooperativa, richiedendosi la prova dell’effettiva presenza in loco di un punto di esercizio dell’attività commerciale nel quale avveniva il contatto diretto con la clientela.
Il motivo è assorbito.
3. La sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, la quale, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al principio di diritto secondo cui la circolazione su aree equiparate alle strade, di cui all’art. 122 Codice delle assicurazioni private, va intesa come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo.
Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 12 ottobre 2021.
Depositata in Cancelleria, oggi 17 dicembre 2021.
SENTENZA – copia non ufficiale -.
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Per completezza, si allega la sentenza emessa dalle Sezioni Unite Civile (n. 21983/2021), cui si fa riferimento nella sentenza ut supra …