REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
Dott. DI SALVO Emanuele – Rel. Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) MARIO nato il 15/02/19xx;
avverso la sentenza n. 3741/2020 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 24/11/2020;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensori, avv.;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due nonostante l’imputato abbia cagionato un incidente stradale alla guida di un velocipede, mezzo per il quale non è prevista alcuna abilitazione alla guida.
3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con conseguente eliminazione della relativa statuizione.
4. La doglianza è fondata: non può, infatti, essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (Sez. U, 29 marzo 2002, n 2; conf. Cass., Sez. 4, n. 45669 del 16-12-2008; Cass., Sez. 4, n. 36580 del 4-11-2006).
5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina.
Sentenza semplificata.
Così deciso in Roma, il 14-7-2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021.