Occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo per la recinzione a ridosso della spiaggia (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 7 luglio 2020, n. 20088).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Di Fazio Giacomo, nato a Gaeta il 02/12/1962;

avverso la sentenza del 23/07/2018 del Tribunale di Cassino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi;

lette le richieste, ex artt. 83, comma 12 ter d.l. n. 18/2020, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/07/2018, il Tribunale di Cassino dichiarava Di Fazio Giacomo responsabile del reato di cui agli artt. 54, 1161 cod.nav. – perché invadeva arbitrariamente al fine di occuparla un’area demaniale delimitata a mezzo di recinzione metallica e due porte di accesso, posta immediatamente prima della spiaggia dell’Ariana in Gaeta – e lo condannava alla pena di euro 516, 00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Di Fazio Giacomo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.

Argomenta che la natura demaniale marittima dell’area asseritamente occupata era stata erroneamente desunta dal verbale di delimitazione della spiaggia risalente all’anno 1958, atto redatto unilateralmente dalla parte pubblica, e dalla relativa cartografia catastale, che aveva effetti unicamente a fini tributari;

occorreva, invece, dare rilievo all’obiettivo stato dei luoghi, come rappresentati dalla relazione tecnica versata in atti datata 20/01/2005, le cui risultanze comprovavano che la zona era sopraelevata rispetto al livello dell’arenile di circa 1 mt/1,20 mt, non era raggiunta dalle ordinarie mareggiate e che, quindi, non faceva parte del demanio marittimo.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Va ricordato che il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.) è configurabile anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione demaniale del bene, derivando la demanialità dalle caratteristiche intrinseche di quest’ultimo, sicché, se esso è compreso nelle categorie previste dall’art. 28 cod. nav. e sia adibito ad usi attinenti alla navigazione, rientra nel demanio marittimo (Sez. 3, n. 46351 del 27/10/2011, Rv.251343 – 01).

In particolare, il demanio marittimo è formato dai beni indicati nell’art. 822 cod. civ. (lido del mare, spiagge, rade e porti) e nell’art. 28 cod. nav., che aggiunge le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Ognuno dei beni dianzi enumerati è contraddistinto dall’essere idoneo ai pubblici usi del mare e tale criterio, desunto dall’art. 28 cod. nav., guida tradizionalmente la giurisprudenza nelle controversie tendenti ad accertare i confini del demanio marittimo.

Il lido del mare è quella zona della riva a contatto diretto con le acque, che si estende all’interno fino al limite massimo delle mareggiate ordinarie.

La spiaggia è costituita dalla zona che dal margine interno del lido si estende verso terra senza confini determinati.

La minore o maggiore estensione della spiaggia si pone in relazione all’avanzarsi o al ritrarsi del mare: in particolare, quando questo si ritrae la spiaggia si allarga, costituendo gli arenili, i quali, ove non servano ai pubblici usi del mare, possono essere esclusi dal demanio marittimo, con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 35 cod. nav. e restano demaniali fino all’emanazione di un tale provvedimento espresso di sclassificazione (cfr, in motivazione, Sez.3, n.28156 del 04/05/2006,Rv.234937 – 01).

Trattandosi di demanio naturale, l’ampiezza del lido del mare e della spiaggia può variare in modo anche notevole a seconda che i loro caratteri obbiettivi (natura sabbiosa o ghiaiosa del terreno, eccetera) si presentino in modo più o meno esteso verso la terraferma (Sez. 3, n. 4534 del 27/09/1976 – dep. 31/03/1977, Croci, Rv. 136954).

E’ pacifico, inoltre, che il procedimento amministrativo di delimitazione di determinate zone del demanio marittimo (disciplinato dall’art 32 cod. nav. ed affidato, in caso di obiettiva incertezza, all’iniziativa discrezionale, in base al principio dell’autotutela, del capo del compartimento marittimo competente) ha carattere semplicemente ricognitivo e non costitutivo della demanialità del lido, della spiaggia e dell’arenile, nel senso cioè dell’accertamento di una preesistente qualifica giuridica (la demanialità di tali beni).

Peraltro, in considerazione di tale limitata natura del procedimento amministrativo di delimitazione del demanio marittimo, la mancanza di esso non esplica alcuna influenza sull’accertamento dei reati di cui agli arti 54, 55 e 1161 cod. nav. (Sez. 3 del 29.4.2004, n. 20124, Testa; 31.5.2002, n, 21386, P.M. in proc. Salerno; 24.4.1995, n. 4332, Capua; 17.10.1986, n. 11094, Accardi; 11.10.1976, n, 10010, Raviele); neppure è configurabile l’ipotesi di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, proprio perché la demanialità è una qualità che deriva direttamente e originariamente dalla legge, sicché i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte della competente autorità amministrativa (Sez. 2, n. 599 del 01/02/1988 – dep. 20/01/1989, Izzi, Rv. 180214; Sez. 3, n. 865 del 22/02/1996 – dep. 03/04/1996, Coppola, Rv. 204303;Sez. 3, n. 25165 del 21/05/2009 – dep. 17/06/2009, Olivetti, Rv. 244085 (Sez.3, n.17424 del 10/03/2016,Rv.267025 – 01; Sez.3, n.25165 del 21/05/2009, Rv.244085 – 01).

Va, inoltre, evidenziato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt.32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, sicché, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione (Sez. 3, n. 12606 del 20/10/2000, Rv. 217394; Sez. 3, n. 36179 del 02/07/2003, Rv. 225884; Sez.3, n.18691 del 22/03/2016, Rv.267029 – 01).

3. Tanto premesso, va osservato che, nella fattispecie in esame, si verte in ipotesi di “arenile”, la cui demanialità discende direttamente dalla legge, con iscrizione del bene tra quelli del demanio, trascrizione nelle mappe catastali e mancanza di successivi provvedimenti formali di sdemanializzazione (cfr Sez.3, n.2603 del 13/07/1999, Rv.215418 – 01)..

Né assume rilievo quanto dedotto dal ricorrente e, cioè, che la zona si trovi in posizione sopraelevata rispetto al livello della spiaggia, atteso che, come già affermato da questa Corte, “gli arenili, quali zone abbandonate dal mare nel suo ritrarsi (relitti del mare), fanno parte della spiaggia e la loro demanialità, discendente direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ. e art. 28 cod. nav.) può cessare solo mediante il procedimento, di cui all’art. 35 cod. nav., quando la zona sia stata ritenuta dal capo del compartimento marittimo non più utilizzabile per pubblici usi del mare.

Ne’, a impedire la demanialità dell’arenile, può valere la conformazione orografica del medesimo rispetto alla spiaggia toccata dal mare, come può desumersi dall’art. 55 cod. nav., che, a proposito del lido, fa menzione del “ciglio dei terreni elevati sul mare” (Sez.3, n.3761 del 01/02/1985, Rv.168814 – 01, in fattispecie relativa a ritenuta demanialità di zona di terreno murariamente recintata e separata in elevazione dalla spiaggia, da una strada pubblica).

Pacifica, pertanto, l’occupazione di zona dell’arenile da parte del ricorrente, in assenza di un atto di concessione – mediante delimitazione con recinzione metallica e due porte di accesso e ricovero all’interno di essa di attrezzature da spiaggia, piccole unità di diporto ed un box in legno di mq 1) -, risulta integrato il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo contestato (artt. 54 e 1161 cod. nav.). 4.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.