Per il furto pluriaggravato, si procede di ufficio e si prescrive in anni dieci (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 21 dicembre 2020, n. 36797).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente – 

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) GIUSEPPE nato a LONGOBUCCO il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Donatella FERRANTI.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato in punto di responsabilità penale la sentenza di primo grado che ha dichiarato (OMISSIS) Giuseppe colpevole del reato di furto aggravato (capo A, artt. 61 n. 11; 624, 625 n. 2 cod.pen.) commesso in Corigliano Calabro il 1.10.2007 e ritenuta l’equivalenza della circostanze generiche alla contestate aggravanti ha ridotto la pena nei suoi confronti a mesi 10 di reclusione e 300,00 euro di multa.

2. La contestazione riguarda l’essersi impossessato con violenza sulle cose di parte della merce contenuta all’interno dell’autocarro da lui condotto, in consegna per conto della Soc coop Pac2000.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, lamentando:

I) violazione di legge in quanto il reato era da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione già prima della sentenza della Corte di appello.

II) Violazione di legge stante la procedibilità a querela per il reato di cui all’art. 61 n. 11 alla luce del Dlgs n. 36/2018.

4. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n. 137 ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1. Infatti quanto al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che trattandosi di furto pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 ultimo comma la pena massima è di anni dieci, conseguentemente il periodo massimo di prescrizione, secondo quanto previsto dall’art. 157 e 161 cod. pen, è di dodici anni e mezzo dalla commissione del reato ed è maturato il 1.04.2020, quindi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

La manifesta infondatezza del ricorso avendo natura originaria è quindi inidonea ad instaurare un valido giudizio di impugnazione; con la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità preclude alla Corte di cassazione di dichiarare in ogni caso la prescrizione del reato eventualmente verificatasi dopo la sentenza di appello (Cfr. Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000 n. 32, De Luca, rv. 217266 e rv 266819 del 2015).

5.2. Il secondo motivo è del tutto generico e inconferente alla sentenza impugnata e alla contestazione di cui trattasi che attiene al delitto di furto aggravato anche dalla circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 11 cod.pen.; il richiamato D.Igs 36/2018 recita, infatti, che “per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, (non quindi per il delitto di furto) o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale”.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.