REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MARIA ACIERNO Presidente
MARINA MELON! Consigliere – Rel.
CLOTILDE PARISE Consigliere
LAURA TRICOMI Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21636/2023 R.G. proposto da:
(omissis) (omissis), (omissis) (omissis), elettivamente domiciliati in TORINO VIA (omissis) 22, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (omissis) (omissis);
-ricorrente-
contro
COMUNE DI (omissis), elettivamente domiciliato in TORINO (omissis) (omissis) 65, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) (omissis), che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 681/2023 depositata il 10/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere, dott.ssa MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2019, (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) convenivano il Comune di (omissis) avanti al Tribunale di Aosta proponendo querela di falso nei confronti del verbale di sopralluogo prot. n. 0010201/x/11 del 25 novembre 2019 nella parte in cui i Tecnici Comunali avevano rilevato la presenza di un terrapieno ricoperto da geotessuto la cui parte superiore era arretrata di circa 170 cm rispetto al confine con il mappale n. 600: la falsità sarebbe consistita nell’indicazione di tale distanza posto che quella effettiva era, secondo gli attori, circa doppia.
Il Comune di (omissis) si costituiva in giudizio eccependo la nullità della querela ai sensi dell’art. 221, secondo comma c.p.c. (ovvero la sua infondatezza), in quanto priva di elementi e prove da cui desumere la falsità del verbale.
In particolare il Comune evidenziava che nel corso del sopralluogo del 25 novembre 2019 i tecnici comunali non avevano eseguito personalmente alcuna misurazione e si erano, infatti, limitati ad accertare l’inottemperanza degli attori all’ordine di demolizione di cui alla diffida n. 16/2018 del 28 dicembre 2018 con cui il Comune, all’esito di sopralluogo del 7 dicembre 2018, aveva ordinato agli attori la demolizione del terrapieno.
Con sentenza n. 383/2021, pubblicata il 14 dicembre 2021, il Tribunale di Aosta rigettava la querela di falso compensando integralmente le spese di lite.
Con Sentenza n. 681/2023 (RG 266/2022) la Corte d’Appello di Torino, sez. II civile rigettava l’appello proposto dai ricorrenti.
Avverso la sentenza n. 681/2023 (RG 266/2022) della Corte d’Appello di Torino, sez. II civile, pubblicata in data 10.07.2023 e notificata da controparte con PEC del 28.7.2023 proponevano ricorso davanti a questa Corte (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) con un motivo e memoria.
Il Comune di (omissis) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) hanno proposto querela di falso volta ad accertare la falsità del verbale di sopralluogo prot. n. 0010201/x/11 del 25 novembre 2019 nella parte in cui i tecnici comunali avrebbero rilevato, difformemente dall’effettivo stato di fatto, la presenza di un terrapieno la cui parte superiore era arretrata di circa 170 cm rispetto al confine con il mappale n. 600.
La Corte di Appello di Torino su impugnazione dei ricorrenti confermò la sentenza di primo grado in quanto il verbale oggetto di causa non conterrebbe alcuna attestazione della distanza del terrapieno dal confine ma solo la constatazione che lo stato dei luoghi era rimasto immutato rispetto alla diffida 16/2018 del 28.12.2018.
La querela di falso sarebbe quindi inammissibile, in quanto non investirebbe l’unica circostanza (la non mutazione dello stato dei luoghi) attestata dall’atto pubblico: “La richiamata circostanza (cfr immutazione dello stato dei luoghi tra il sopralluogo del 2018 e quello del 2019) non risulta contestata, in quanto oggetto di querela è solo ed esclusivamente la presunta falsità sulla distanza del terrapieno dal confine …”.
Con unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cc. perché la Corte di Appello di Torino ha ritenuto non sussistente il falso ideologico, in quanto nel sopralluogo oggetto del verbale non sarebbe stata effettuata alcuna misurazione strumentale della distanza del terrapieno dal confine della proprietà limitrofa (la sentenza osserva che i verbalizzanti operarono “senza effettuare personalmente alcuna misurazione”) e pertanto i verbalizzanti si sono limitati a “richiamare e dare atto”, nella “premessa del verbale”, delle misure risultanti dai “precedenti provvedimenti” amministrativi adottati dal Comune contro gli odierni ricorrenti (si tratta della Diffida n. 16/2018 del 28 dicembre 2018 e della Ordinanza n. 49/2019 del 9 agosto 2019).
Secondo i ricorrenti invece la querela di falso proposta dagli odierni appellanti “non ha per oggetto la effettuazione o non effettuazione da parte dei verbalizzanti di una misurazione di tipo strumentale, ma, più semplicemente, l’attestazione nel verbale di una determinata distanza dal confine del manufatto di cui il Comune contestava l’abusività”.
Il motivo è inammissibile.
Infatti posto che il verbale testualmente affermava: “la situazione è identica a quella già verificata nei precedenti sopralluoghi ed in particolare è tuttora presente il terrapieno ricoperto da geotessuto e da arbusti con base situata a 50cm di distanza dal confine con il mappale n. 600 ed alto circa 250cm; la parte superiore è arretrata di circa 170cm rispetto al confine ed è sormontata da una siepe di notevole altezza. La stessa siepe è collocata anche lungo il confine con il mappale 799 fino al confine con il mappale 600”, correttamente il giudice di merito ha affermato “nel verbale non vi è il benché minimo elemento che consenta di ritenere che, invece, la distanza del terrapieno dal confine sia stata da essi nuovamente e direttamente misurata”.
Pertanto correttamente il giudice ha ritenuto che la querela di falso ricade su una circostanza che non è stata oggetto di attestazione del pubblico ufficiale e pertanto non attinge la veridicità delle attestazioni contenute nel verbale.
A nulla rileva che il verbale veniva effettuato dai tecnici comunali ai fini della difesa del Comune nel corso del giudizio davanti al TAR Valle d’Aosta RG 42/2019 (doc.ti 3 e 5 del fascicolo di primo grado) avente per oggetto l’impugnazione dell’ordinanza 49/2019 (doc. 2 del fascicolo di primo grado) e che, tale giudizio amministrativo aveva per oggetto l’abusività del terrapieno con particolare riguardo alla sua distanza dal confine e non certo la sua modificazione rispetto alla diffida 16/2018 del 28.12.2018 e che il Consiglio di Stato avesse sospeso il giudizio con ordinanza in cui afferma “- le questioni oggetto di giudizio meritano di essere approfondite nella sede di merito, con riferimento, altresì, alla correttezza dei rilievi operati dall’amministrazione e posti a base del provvedimento impugnato in prime cure, anche alla stregua di quanto emergente dal decreto penale di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta e depositato in giudizio dall’appellante in data 24.8.2020…
E’ appena il caso di ricordare che l’art. 2700 cc, infatti, considera provati fino a querela di falso i fatti (e quindi le situazioni di fatto) che il pubblico ufficiale personalmente verifica (“L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, … delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”) per cui non rientra nel perimetro della norma e nella previsione dell’art. 2700 cc. ciò che, pur presente nell’atto, non risulta direttamente frutto di un accertamento compiuto dal medesimo pubblico ufficiale.
Secondo la giurisprudenza della Corte: “L’efficacia probatoria dell’atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell’atto, indicati all’art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero.
E’ pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all’esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Cass. Civ., sez. VI, 25 luglio 2019, n. 20214).
Secondo la Suprema Corte l’efficacia probatoria fino querela di falso del contenuto di un verbale (atto pubblico) non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, a seguito di percezioni sensoriali (Cass. Civ. sez. un. 24 luglio 2009 n. 17355).
In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 3.500,00 complessivamente per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 05/06/2024.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2024.