Reati contro gli stupefacenti: posto agli arresti domiciliari, ha continuato a delinquere. Trasferito in carcere (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 13 gennaio 2020, n. 855).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. Gianni Filippo Reynaud – Consigliere

la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ALEX nato il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 23/07/2019 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca SEMERARO;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale Dott. Pietro MOLINO che conclude per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 luglio 2019, depositata 3 agosto 2019, il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato il ricorso proposto da (OMISSIS) Alex avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce del 3 luglio 2019 che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi aggravata con la custodia in carcere, per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990.

2. Il difensore di (OMISSIS) Alex, ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 2 settembre 2019, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen.; si contesta il rigetto dell’eccezione sull’inefficacia dell’ordinanza genetica per l’omessa trasmissione del cd contenente le video registrazioni del sistema di sorveglianza nell’esercizio commerciale in cui fu rinvenuta la sostanza stupefacente.

Si deduce altresì il vizio della motivazione quanto alla ritenuta irrilevanza del suddetto cd.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, proprio sulla visione delle videoregistrazioni non trasmesse al Tribunale del riesame.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, quanto al rigetto dell’eccezione difensiva di nullità dell’ordinanza genetica per il difetto dell’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.

Dall’analisi dell’ordinanza genetica non risulta che il giudice per le indagini preliminari abbia posto a fondamento della sua valutazione i cd a cui fa riferimento la difesa nel ricorso.

2. Il secondo motivo è infondato.

Ed invero, dalla motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame emerge che la condotta è avvenuta sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria.

3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità: a fronte della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame che ha ritenuto che l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari avesse una motivazione autonoma, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, procedendo anche alla allegazione della richiesta del pubblico ministero, che la motivazione dell’ordinanza genetica era identica a quella contenuta nella richiesta, mentre il ricorrente ha di fatto riproposto la stessa identica questione dedotta dinanzi al Tribunale del riesame.

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 28/11/2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020.