Responsabilità sanitaria, nessuno diritto al risarcimento per il nato “non sano” (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 11 febbraio 2025, n. 3502).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Magistrati:

Antonietta SCRIMA                      – Presidente –

Emilio IANNELLO                         – Consigliere –

Irene AMBROSI                             – Consigliere – Rel. –

Giuseppe CRICENTI                     – Consigliere –

Giovanni FANTICINI                     – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9030/2021 R.G. proposto da

(OMISSIS) (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) come da atto di comparsa di nuovo difensore depositato in data 10/07/2024, domiciliato elettivamente in ROMA, (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) (pec: (OMISSIS) )

ricorrente

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE della Provincia di BRINDISI, in persona deI Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) come da procura speciale in caIce aI controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (OMISSIS)

– controricorrente –

nonché contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) rappresentate e difese dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) come da procura speciale in caIce al controricorso, ex lege, domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: (OMISSIS) )

– controricorrente –

nonché contro

(OMISSIS) s.p.a.;

– intimata­ –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 168/2021 deposita ta ii 10 febbraio 2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) in rappresentanza di (OMISSIS) (OMISSIS) all’epoca minorenne, avevano convenuto in giudizio I’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e le eredi del medico (OMISSIS) (OMISSIS) nonché (OMISSIS) (OMISSIS) s.p.a., evocata in giudizio con funzioni di manleva, chiedendone la condanna aI risarcimento dei danni derivati da inadeguata e negligente prestazione professionale del medico durante la gravidanza della madre, il quale, non avvedendosi delle gravi malformazioni congenite che il nascituro presentava, non consenti alla stessa, ove opportunamente informata, di valutare se procedere o meno, alla interruzione deIla gravidanza, cagionando al nato quindi il danno per la sua nascita indesiderata e del diritto a nascere sano.

Si costituiva la Azienda Sanitaria Locale di Brindisi che eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto azionato; contestava poi la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto; allo stesso modo resistevano in giudizio le predette convenute nella qualità di eredi e la citata Compagnia assicurativa.

II Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1928/2017, pur riconoscendo la censurabilità dell’operato del sanitario e la sua responsabilità nei confronti dei genitori del nato, già affermata con altra sentenza in precedente giudizio instaurato dinanzi lo stesso Tribunale, rigettava la domanda ravvisando un difetto di legittimazione dell’attore ad agire, non potendosi configurare in capo al figlio un danno da nascita indesiderata sulla scorta della sentenza di questa Corte, a Sezioni unite, 22/12/2015, n. 25767, cui aderiva.

2. Avverso la sentenza di prime cure, il tramite dei suoi genitori (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’appello di Lecce. Si sono costituite l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, nonché le eredi del medico (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a..

La Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello, confermato integralmente la sentenza di prime cure, compensato in parte le spese del doppio grado e condannato (OMISSIS) (OMISSIS) costituitosi nelle more in proprio perché divenuto maggiorenne, alle spese processuali in favore delle controparti.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) (OMISSIS) sorretto da due motivi di impugnazione.

Hanno resistito con distinti atti di controricorso sia l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi sia le eredi del medico (OMISSIS) (OMISSIS).

Sebbene intimata, la Compagnia di assicurazione non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

II ricorso é stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

La parte ricorrente ha depositato memoria.

All’esito deIla camera di consiglio del 10 maggio 2024, con ordinanza interlocutoria n. 18815/2024 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione dell’avviso della udienza di trattazione in camera di consiglio al difensore costituito di parte ricorrente tramite Ufficia le giudiziario.

All’esito dell’incombente, il ricorso é stato nuovamente fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

La parte ricorrente ha nuovamente depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “In riferimento alle previsioni di cui all’art. 360/3 c.p.c.” la “non adeguata considerazione per le finalità e le previsioni delfa legge 194 del 1978 e non adeguata considerazione anche per le previsioni di cui all’art. 2043 c. e dell’art. 1223 c.c.“; in particolare, osserva che la Corte d’appello ha riconosciuto, non condivisibiImente, soltanto nei confronti dei propri genitori iI diritto aI risarcimento dei danni per il danno da mancato rilievo delle gravi malformazioni del feto, escludendolo nei confronti del figlio; tale affermazione sarebbe erronea suIla base delle seguenti svariate ragioni:

– iI nascituro nato non é estraneo al contatto sociale relativo alla gestante e alla struttura sanitaria;

– la struttura non ha il dovere di provvedere all’assistenza aIla madre, ma deve adoperarsi alla necessaria aIla cura nei confronti del nascituro (ad esempio, nel trasferire immediatamente iI nato presso altro centro medico specializzato);

– l’intervenuta violazione del consenso informato per omessa comunicazione delle condizioni del feto in danno dei genitori si riverbera anche suI figlio nascituro, terzo, rispetto al rapporto  intercorso tra la gestante e la struttura e ne giustificherebbe la reazione;

– ingiustamente quindi é stato escluso il concepito, poi nascituro, da ogni azione risarcitoria, riconosciuta invece ai genitori con precedente sentenza;

– difatti, il nascituro – pur non godendo aI momento di piena capacita giuridica – sarebbe da ritenere tuttavia “a tutti gli effetti soggetto di diritto ed inoltre, come detto, terzo protetto rispetto aI rapporto in corso” e che quanto dedotto in proposito dalla Corte d’appello sarebbe superato da quanto affermato da due arresti di legittimità che pure richiama (Cass. nn. 16574/2021 e 25767/2015);

– sostiene che il grave inadempimento del medico per aver ritenuto esente da alcuna anomalia il feto non é stato trattato dalla sentenza impugnata in relazione alle indicate norme che si riferiscono all’ingiustizia del danno nei confronti del nato e che da tale omessa indicazione su qualsiasi sussistente anomalia del feto durante la gestazione deriva, non soltanto il diritto al ristoro dei genitori, già riconosciuto, ma anche quello del nato per le sue precarie condizioni di vita determinate anche dalla impossibilità dei propri genitori di esprimere ogni determinazione;

– non condivide inoltre quanto affermato dalla Corte d’appello che, con riferimento alla sofferenza della gestante per non aver potuto esperire l’interruzione di gravidanza, non avrebbe considerato iI diritto al ristoro dei danni anche per il nascituro in relazione alle sue future condizioni di vita.

2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta “L’inadeguato riferimento e omessa considerazione per i principi di diritto in relazione alle previsioni di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione” e ribadisce che l’impugnata sentenza ha attribuito il “diritto al ristoro soltanto a favore dei genitori” a fronte di quanto impongono, viceversa, le previsioni costituzionaIi richiamate in rubrica.

Ribadisce che nella vicenda in esame, non viene in rilievo soltanto la questione in ordine al diritto preteso a non nascere sano, quanto piuttosto la diversa questione attinente aI diritto deI nascituro a godere della propria vita senza pregiudizevoli limitazioni; richiama le massime espresse daIla Corte di cassazione nelle rilevanti pronunce (Sez. 3, 12/10/2012 n. 16754 e Sez. U, 22/12/2015 n. 25767) e conclude per ritenere “sussistente il proprio diritto di chiedere e ottenere l’invocato ristoro in considerazione delle precarie condizioni di vita che é costretto a vivere e tanto, non solo in riferimento alla situazione lavorativa, ma anche in riferimento al normale andamento dei rapporti familiari e sociaIi” (cosi in ricorso pag. 15).

3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, stante l’evidente vincolo di connessione, si rivelano inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis p.c. n. 1.

La Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse aI suo esame in modo conforme aIla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento.

Le pretese violazioni di norme costituzionali e sostanziali, nella specie, oltre che risultare insussistenti, sono sostanzialmente inammissibili in quanto il rinvio formulato da parte ricorrente ai richiamati arresti di legittimità, non spiega in particolare come “le successive determinazioni del 2015 e del 2017” (citate in ricorso, v. pag. 15) possano, come pure il ricorrente adombra, “far ritenere effettiva la sussistenza del diritto” in suo favore “di richiedere ed ottenere l’invocato ristoro in considerazione delle precarie condizioni di vita che é costretto a vivere (…)” e non riescono a scalfire quanto argomentato in proposito già dai giudici di merito in conformità agli orientamenti di questa Corte, invocati a supporto della propria tesi anche dallo stesso ricorrente.

Alla luce di tali orientamenti é stata esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l’alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in se, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo (Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767).

É stato inoltre chiarito che il nato disabile non puo agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l’ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, ne la vita del nato puo integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico (Cass., Sez. 3, n. 26426 del 2020).

L’orientamento é stato ribadito anche di recente con l’osservare che “come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato non ne é invero in radice data la stessa configurabilità in quanto «la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo» rivela sostanziaImente quale mero «mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani», andando pertanto «incontro aIla … obiezione dell’incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con l’unica aItemativa ipotizzabile, rappresentata dall’interruzione deIla gravidanza » non essendo d’altro canto possibile stabilire un «nesso causale» tra la condotta colposa del medico e le «sofferenze psicofisiche cui il figlio é destinato nel corso della sua vita» (Cass. n. 25767/2015 cit.)” (cosi testuaI. Cass. Sez. 3, 11/04/2017 n. 9251).

Nell’appena richiamato orientamento, anche con riferimento al giudizio instaurato dai genitori e già definito in precedente giudizio, come avvenuto nel caso in esame, si é infine precisato «che il danno del nato disabile risulta nella specie dai genitori invero prospettato come conseguenza del danno da essi asseritamente subito, laddove, stante la suindicata ravvisata relativa insussistenza, a fortiori difetta lo stesso presupposto per la configurabilità di un pregiudizio che si assume esserne conseguentemente derivato in capo aI nato» (cosi testuaI. ancora, Cass. n. 9251/2017 cit.).

4. II ricorso é inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente in favore delle parti controricorrenti secondo il principio di soccombenza, cosi come liquidate in dispositivo.

Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e dei genitori dello stesso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuaIi per ii versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ii ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente aI pagamento delle spese processuaIi in favore di ciascuna delle parti controricorrenti che si liquidano in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e dei genitori dello stesso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto deIla sussistenza dei presupposti processuali per ii versamento, da parte deI ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ii ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 dicembre 2024.

                                                                                                                                 Il Presidente

                                                                                                                            Antonietta SCRIMA

Depositato in Cancelleria l’11 febbraio 2025.

SENTENZA – copia non ufficiale -.