Richiesta di part-time del dipendente pubblico: vale il silenzio-assenso (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 22 agosto 2022, n. 25066).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19176-2016 proposto da:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) LUDOVICO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 164/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/02/2016 R.G.N. 292/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che, con sentenza del 23 febbraio 2016, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda proposta da Ludovico (OMISSIS) nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, alle cui dipendenze il Cigno prestava servizio quale operatore alla vigilanza ed accoglienza presso il polo museale di Firenze quanto alla declaratoria di illegittimità della revoca unilaterale del part-time richiesto a domanda dal (OMISSIS) al fine di intraprendere un’attività autonoma ma accertando nel contempo l’incompatibilità di quell’attività con l’impiego assolto;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto illegittima la revoca unilaterale del part-time dovendo ritenersi, stante il mancato pronunciamento dell’amministrazione sulla domanda del dipendente nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 1, comma 58, I. n. 662/1996, essersi il rapporto trasformato in part-time già allo spirare del termine e validamente restando irrilevante ai fini della validità di un tale effetto l’eventuale incompatibilità dell’attività cui è finalizzata la richiesta;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il (OMISSIS), pur intimato, non ha svolto difesa alcuna;

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 58, I. n. 662/1992 e 16 I. n. 183/2010, lamenta la non conformità a diritto dell’illegittimità dichiarata dalla Corte territoriale della revoca unilaterale del part-time, dovendosi escludere l’affermata automaticità dell’effetto di trasformazione del rapporto, presupponendo l’operatività di quell’effetto la liceità della causale giustificativa posta a base della domanda avanzata dal dipendente;

che il motivo si rivela infondato, dovendosi ritenere, nell’ipotesi del mancato pronunciamento dell’amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l’automaticità dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l’illegittimità della revoca unilaterale dell’instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell’irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell’ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part-time, non presupponendo l’operatività dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time la compatibilità della causale, compatibilità che, ove non sussistesse, come accertato dalla Corte territoriale nel caso di specie, risultando l’esercizio dell’attività autonoma cui il ricorrente intendeva dedicarsi in conflitto di interessi con la prestazione del servizio, ben poteva porsi a fondamento del diniego della richiesta trasformazione e comunque opererebbe nel senso di precludere lo svolgimento di quell’attività ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/200;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese di lite per non aver l’intimato svolto alcuna difesa;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.