L’aumento della sanzione amministrativa per ipotesi di reiterazione dell’illecito (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 22 agosto 2022, n. 25079).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28611/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e domiciliata presso quest’ultima in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12.

– ricorrente –

contro

FRANCO (OMISSIS) in proprio e quale legale rappresentante di (OMISSIS) FRANCO C. sas, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO (OMISSIS) (OMISSIS) e domiciliato presso lo studio dell’avvocato SILVIA (OMISSIS) in ROMA, VIA (OMISSIS), 66.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 136/2017 della CORTE DI APPELLO DI TRENTO, depositato il 06/06/2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

Udito l’avvocato Generale dello Stato Pio Giovanni (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati e insiste per l’accoglimento.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Franco (OMISSIS) – accomandatario della società (OMISSIS) Franco C. s.a.s., titolare di una rivendita di tabacchi in (OMISSIS) – è stato sanzionato dall’Agenzia delle Dogane, con ordinanza ingiunzione n. 7779 del 22.1.2016, per aver venduto tabacco a persona minorenne in data 22.10.2015.

Nel conseguente giudizio di opposizione all’ordinanza- ingiunzione la Corte di appello di Trento, confermando la sentenza di primo grado, ha accertato la responsabilità del (OMISSIS) per l’illecito ascrittogli, ma ha eliminato la maggiorazione per reiterazione che era stata applicata dall’ Agenzia delle Dogane, ai sensi dell’art. 25, comma 2, R.D. 2316/1934, in relazione ad un pregresso episodio di vendita di tabacchi a minore, risalente al 2013.

Esclusi gli effetti della reiterazione, i limiti edittali della sanzione sono stati ritenuti non quelli a cui era parametrata l’ordinanza – ingiunzione (da € 500 ad € 2.000, oltre alla sospensione dell’attività per tre mesi) bensì quelli della sanzione base (da € 250 ad € 1.000).

A fondamento di quest’ultima statuizione la corte territoriale ha valorizzato il rilievo che il (OMISSIS) si era avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata per il primo illecito accertato; circostanza, questa, ritenuta idonea ad escludere, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 5, L. n. 689/1981, l’aumento di sanzione connesso alla reiterazione dell’illecito.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato la predetta sentenza con ricorso per cassazione.

Franco (OMISSIS), in proprio e quale rappresentante della (OMISSIS) Franco C. s.a.s., si è costituito nel presente giudizio a mezzo controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato.

La causa -chiamata all’adunanza di camera di consiglio della Sesta sezione civile del 7.11.2018 sulla base di una proposta di rigetto del ricorso formulata dal consigliere relatore designato, per la quale la difesa erariale depositava una memoria – è stata rimessa alla pubblica udienza e, quindi, chiamata all’udienza del 1° marzo 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in conformità alla requisitoria scritta depositata in prossimità dell’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 R.D. n. 2316/1934 nonché degli artt. 8-bis, 12 e 16 L. n. 689/1981, per non avere la corte di appello ritenuto applicabile al caso di specie l’aumento della sanzione amministrativa previsto dal secondo comma dell’art. 25 citato per le ipotesi di reiterazione dell’illecito.

La ricorrente afferma che l’esclusione degli effetti della reiterazione, prevista dal comma 5 dell’art. 8-bis L. 689/1981 in caso di pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, non opererebbe nel caso di specie, stante la specialità della previsione dell’art. 25 R.D. 2316/1934 rispetto alla norma generale di cui all’art. 8-bis L. 689/1981.

Il ricorso principale è infondato.

Non appare meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dall’Agenzia ricorrente secondo cui l’art. 8-bis, comma 5, L. 689/1981 (alla cui stregua la reiterazione «non opera nel caso di pagamento in misura ridotta») non si applicherebbe alla violazione di cui all’art. 25, comma 2, R.D. 2316/1934 (come modificato dall’articolo 7 del decreto legge n. 158/2012, convertito con la legge n. 189/2012, nel testo – applicabile ratione temporis – anteriore alla ulteriore modifica recata dall’articolo 24 decreto legislativo n. 6/2016) in ragione della specialità della disposizione che sanziona la vendita o somministrazione di tabacchi a minori.

L’art. 25, comma 2, R.D. 2316/1934 non prevede, infatti, alcuna diversa disposizione, espressa o tacita, rispetto a quella di cui al comma 5 dell’art. 8-bis L. 689/1981; né in tale senso potrebbe valorizzarsi il rilievo che il relativo testo non fa menzione del disposto dell’art. 8 bis della L. 689/1981.

La legge 689/1981 contiene la disciplina generale sul procedimento sanzionatorio amministrativo e, come previsto nel relativo articolo 11, le disposizioni di cui al Capo I (ivi compreso l’art. 8 bis) «si osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro».

Deve pertanto ritenersi che l’aggravamento delle sanzioni previsto da una disciplina di settore per il caso in cui uno stesso illecito venga compiuto più volte rientri tra gli “effetti” a cui fa riferimento l’art. 8 bis della l. 689/1981 là dove, nel comma 5, recita «la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce», subito prima di precisare che la stessa «non opera nel caso di pagamento in misura ridotta».

L’errore dell’Agenzia ricorrente si annida, dunque, là dove essa pretende di leggere nell’articolo 25, comma 2, R.D. 2316/1934 – che si limita a fissare un trattamento sanzionatorio differenziato per l’illecito base e per l’illecito aggravato dalla reiterazione, così determinando gli effetti di quest’ultima in relazione all’illecito di vendita o somministrazione di tabacchi a minori – una, in effetti inesistente, previsione che “stabilisca diversamente” le conseguenze, su tale illecito, del pagamento in misura ridotta; effetti tra i quali rientra anche – a norma dell’articolo 8-bis, comma 5, L. 689/1981 (applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria), la neutralizzazione delle conseguenze della reiterazione.

La lex specialis idonea a neutralizzare la disposizione di cui al suddetto articolo 8-bis, comma 5, L. 689/1981, in sostanza, dovrebbe essere una disposizione specificamente regolatrice degli effetti del pagamento in misura ridotta sull’illecito di cui all’articolo 25 R.D. 2316/1934 e non, come mostra di ritenere la difesa erariale, la mera regolazione degli effetti della reiterazione di tale illecito.

Il ricorso principale è rigettato e tanto preclude l’esame del ricorso incidentale, espressamente dichiarato condizionato: tale ricorso, volto a censurare l’accertamento di fatto della corte d’appello sulla responsabilità del (OMISSIS) per l’illecito a lui ascritto, resta quindi assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Non vi è luogo alla declaratoria ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/ 2002, di sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essendo ricorrente un’Agenzia fiscale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1° marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.