Riforma Cartabia, la Cassazione chiarisce le novità in materia di furto aggravato e di appello cautelare (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 6 luglio 2023, n. 29321).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. VINCENZO SIANI                  -Presidente-

Dott. PAOLA MASI

Dott. DOMENICO FIORDALISI

Dott. TERESA LIUNI                       -Relatore-

Dott. CARLO RENOLDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 24/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott.ssa MARIELLA DE MASELLIS, la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.

PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/02/2023 il Tribunale del riesame di Venezia, adito ai sensi dell’art. 310 proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’appello di (omissis) (omissis) avverso un provvedimento di rigetto della declaratoria di perdita di efficacia di misura cautelare.

Hanno osservato i giudici che, alla stregua della nuova disciplina intro­ dotta nell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., applicabile all’appello de quo ratione temporis, è necessario – a pena di inammissibilità – il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, e tale adempimento nella specie era mancante.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del (omissis) avv. (omissis) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.

2.1. Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’indicata disposizione, che non è estensibile all’appello cautelare, come invece sostiene l’impugnata ordinanza. Infatti, detta norma – nonostante sia inserita tra le disposizioni generali in materia di impugnazioni – risulta chiaramente dettata per i soli atti di appello, di ricorso per cassazione e per i mezzi straordinari di impugnazione, come si ricava dalla previsione contenuta nell’art. 1, comma 13, n. 134 del 2021 (Legge delega), nonché dal richiamo alla necessità di uno specifico mandato ad impugnare “la sentenza” per il difensore dell’imputato assente, contenuto nel medesimo art. 1, comma 7, lett. h), che pure necessita della dichiarazione o elezione di domicilio.

2.2. Si cita, ulteriormente, l’art. 89, comma 3, D.L. n. 162 del 2022, convertito con modifiche nella Legge 199 del 2022, che ha puntualizzato che la nuova disciplina si applica alle sole impugnazioni proposte avverso “sentenze” pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Anche tale riferimento letterale depone per l’esclusione delle impugnazioni cautelari dall’operatività della nuova disciplina restrittiva. Né si ritiene corretto il richiamo dell’impugnata ordinanza alla “vacatio in ius”, con cui si è inteso equi­parare alla notificazione del decreto di citazione a giudizio l’avviso di fissazione dell’udienza camerale, trattandosi di nozione del tutto diversa.

3. Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

1.1. La novella legislativa inserita al comma 1 ter dell’art. 581 cod. proc. pen. non riguarda le impugnazioni cautelari, che seguono un proprio regime di adempimenti attinenti alla chiamata in giudizio e alla regolare costituzione del contradditorio.

Come rileva anche il Procuratore generale presso questa Corte di cassa­zione, l’art. 581 cod. proc. pen. è estraneo al reticolo di richiami normativi che l’art. 310 opera alle disposizioni di cui all’art. 309, commi 1, 2, 3, 4, 7 in materia di riesame. In particolare, il comma 4 dell’art. 309, con riferimento alla presenta­ zione della richiesta di riesame, richiama espressamente “le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p.” e non anche l’articolo 581, a conferma della esistenza di differenti modalità di vacatio in iudicium, proprie dell’ambito cautelare e rispondenti a criteri di snellezza e agilità nell’instaurazione del contraddittorio.

1.2. Risultano dunque corrette le notazioni del ricorrente, dirette a richiamare la Legge delega – 1, comma 13, L. n. 134 del 2021 – nella parte in cui delimita ai soli atti di appello, di ricorso per cassazione e ai mezzi straordinari di impugnazione la necessità di una previa dichiarazione o elezione di domicilio dell’impugnante.

Nella stessa direzione milita il richiamo all’art. 89, comma 3, D.L. n. 162 del 2022, convertito con modifiche nella Legge n. 199 del 2022, laddove specifica che la nuova disciplina si applica alle sole impugnazioni proposte avverso “sentenze” pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, con chiaro riferimento al processo di cognizione.

1.3. Ulteriore e definitivo crisma della inapplicabilità all’ambito cautelare della norma di recente introduzione emerge dal rilievo che l’adempimento – connesso alla disciplina dell’assenza nel giudizio di cognizione, ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità, esigenze del tutto estranee alla fase cautelare (Sez. 4, n. 22140 del 3/5/2023, En Naji) – viene richiesto “al fine della notificazione del decreto di citazione a giudizio”, mentre per l’appello cautelare, ed in genere per ogni impugnazione cautelare, è previsto un mero avviso di fissazione dell’udienza camerale.

Trattandosi di disposizioni in materia di impugnazioni, esse sono di stretta interpretazione e non consentono alcuna parificazione del decreto di citazione a giudizio all’avviso dell’udienza innanzi al tribunale cautelare.

Invero, non è sostenibile un’interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto, ed anzi escluso dalle norme processuali regolatrici della fattispecie, l’obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità (sez. 4, n. 22140, citata).

2. Da tali considerazioni consegue l’annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza, con restituzione degli atti al tribunale cautelare di Venezia affinché esamini nel merito l’appello proposto da (omissis).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.

Così deciso il giorno 7 giugno 2023.

Depositato presso la Cancelleria della Prima Sezione Penale, oggi – Roma, lì 6 luglio 2023.

SENTENZA