Sì all’usucapione se il possesso ultraventennale viene provato dalle condizioni di separazione personale dei coniugi (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 27 maggio 2022, n. 17230).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25130/2017 proposto da:

Curatela del fallimento del Ristorante (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) Massimo & C. e del socio illimitatamente responsabile (OMISSIS) Massimo, in persona del curatore pro tempore (autorizzato alla proposizione del ricorso con decreto emesso il 29 settembre 2017 dal giudice delegato a tali fallimenti), elettivamente domiciliata in Roma, Viale (OMISSIS) n. 1, presso lo studio dell’avvocato Antonio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale estesa in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) Grazia, elettivamente domiciliata in Roma, Via (OMISSIS) n. 3, presso lo studio dell’avvocato Emilia Maria (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maurizio (OMISSIS), per procura speciale estesa a margine del controricorso

– controricorrente –

avverso la sentenza n.1425/2017 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 16 giugno 2017;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal consigliere Dott. Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. Alla luce del contenuto degli scritti difensivi delle parti (anche riproduttivi dei contenuti degli atti e documenti acquisiti al giudizio di merito), sono fra costoro incontroversi i seguenti fatti:

– il 28 febbraio 1986 i coniugi Massimo (OMISSIS) e Grazia (OMISSIS) comperarono, in comunione, la proprietà di immobile sito in (OMISSIS), Via Parigi, n. 11;

– il 17 dicembre 1993 venne fra tali coniugi perfezionato accordo di separazione personale, omologato dal Tribunale di Firenze, con cui, per quanto qui interessa, (OMISSIS) cedette alla moglie la quota ideale di proprietà di tale immobile, pari alla metà dell’intero, di cui egli era titolare;

– il 17 luglio 2014 il Tribunale di Firenze dichiarò il fallimento della Ristorante (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) Massimo & C. e, in estensione, di Massimo (OMISSIS) in quanto socio accomandatario;

– l’accordo di separazione personale sopra indicato venne trascritto solo il 26 agosto 2014;

– (OMISSIS) adì il Tribunale di Firenze per far accertare il proprio diritto di proprietà esclusiva dell’immobile per effetto dell’accordo di separazione “o comunque” per effetto di intervenuta usucapione;

– la curatela del fallimento resistette a tali domande deducendo che l’accordo di separazione personale non era opponibile alla massa dei creditori del fallito (OMISSIS) in quanto trascritto successivamente alla pronuncia del suo fallimento e che la domanda di acquisto della proprietà dell’immobile per effetto di usucapione era inammissibile perché l’accordo di separazione personale era valido titolo per l’acquisto della proprietà della quota ideale di proprietà del fallito;

– il Tribunale di Firenze rigettò le domande di (OMISSIS).

2. Adita da (OMISSIS), la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa il 16 giugno 2017, in riforma della sentenza di primo grado: accertò che (OMISSIS) era proprietaria esclusiva dell’immobile per effetto di usucapione ventennale anche nei confronti del fallimento di (OMISSIS); condannò la curatela del fallimento a rimborsare all’appellante le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello nella misura nella sentenza stessa liquidata.

2.1 La motivazione di tale decisione può essere così riassunta:

√ l’appellante possedeva in esclusiva il bene fin dal 1993;

√ tale possesso esclusivo era da lei esercitato uti domina, “in quanto deve presumersi conforme al contenuto del titolo derivativo costituito dalle condizioni della separazione omologata”;

√ la proprietà è diritto dal contenuto autodeterminato, con la conseguenza che la deduzione del suo acquisto a titolo originario “non si pone in contraddizione con l’acquisto a titolo derivativo” e che sono “irrilevanti” i modi di acquisto di tale diritto;

√ l’avvenuta dichiarazione di fallimento del disponente (OMISSIS) non costituisce fatto idoneo a interrompere il possesso ad usucapionem dell’appellante.

3. La curatela del fallimento della Ristorante (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) Massimo & C. e del socio illimitatamente responsabile Massimo (OMISSIS) chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

4. La Signora (OMISSIS) resiste con controricorso.

5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, complesso, motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ., dell’art. 1158 cod. civ., nonché da “erronea motivazione in relazione all’art. 360 n. 5, rispetto all’applicazione dell’art. 45 Legge Fallimentare, per avere la Corte di Appello trascurato le conseguenze giuridiche decisive della problematica relativa all’inefficacia rispetto ai creditori delle formalità eseguite successivamente alla sentenza di dichiarazione di fallimento”, in quanto:

a) (OMISSIS) appellò la sentenza di primo grado chiedendo in primo luogo l’accertamento della quota ideale di proprietà, pari alla metà dell’intero, dell’immobile sopra indicato e, solo in via subordinata, l’accertamento del suo diritto di proprietà dello stesso immobile per usucapione, con la conseguenza che il mancato rispetto da parte del giudice di appello della sequenza delle domande proposte comporta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;

b) il presupposto per l’acquisto della proprietà di bene per usucapione (art. 1158 cod. civ.) è costituito dal non essere il possessore di buona fede proprietario del bene medesimo, mentre (OMISSIS) era già proprietaria dell’immobile per effetto dell’acquisto a titolo derivativo costituito dalla compravendita del 28 febbraio 1986 e dal valido accordo di separazione personale fra coniugi del 17 dicembre 1993, con la conseguenza che essa non poteva acquistare per usucapione la proprietà dell’immobile, anche perché l’acquisto, a titolo derivativo, della proprietà di bene non comporta anche, in presenza di titolo valido, l’acquisto del relativo possesso;

c) “l’esistenza e la validità del titolo derivativo, per effetto delle norme degli artt. 2644 c.c. e 45 L.F., esclude ogni ipotesi di acquisto a titolo originario”, con la conseguenza che la sentenza di appello ha ignorato la questione relativa all’inefficacia nei confronti dei creditori del fallito della trascrizione dell’accordo di separazione in quanto eseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, da un lato, “non si possono sanare con l’usucapione le conseguenze della mancata trascrizione di un atto valido, che sia in sé incapace di produrre effetti verso i terzi, in quanto la sua trascrizione è intervenuta dopo la genesi di un vincolo di indisponibilità del bene oggetto dell’atto valido” e, dall’altro, “non si può applicare l’istituto dell’usucapione, nel momento in cui il fatto genetico affermato dall’attore posto come fatto costitutivo del suo diritto, sia un titolo derivativo”.

2. Il motivo pone due questioni:

la prima, di natura solo processuale, riguarda la pronuncia giudiziale su domanda che si assume essere stata proposta in via subordinata (nella specie, acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione) senza il preventivo esame di quella che si afferma essere stata avanzata in via principale (nella specie, acquisto di quota ideale, pari alla metà dell’intero, di proprietà dello stesso bene per effetto di accordo di separazione consensuale intervenuto prima della dichiarazione di fallimento del disponente ma trascritto dopo tale evento);

la seconda, anche di diritto sostanziale, attiene alla compatibilità fra domanda di accertamento di proprietà di bene per effetto di acquisto a titolo derivativo e domanda di accertamento dello stesso diritto per effetto di usucapione e alla refluenza sul regime proprietario del bene del precetto di cui all’art. 45 I.fall.

2.1 La prima censura è manifestamente infondata perché sostanzialmente priva di oggetto.

Essa infatti ha il suo esclusivo presupposto nel, dedotto, vincolo di subordinazione fra le due domande di accertamento in discorso a esse impresso da (OMISSIS) con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Così però non è.

Risulta infatti dal contenuto delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, riprodotte nel ricorso (pag. 3), che (OMISSIS) chiese “accogliere la domanda attrice e per gli effetti: accertare il diritto di piena proprietà o comunque l’intervenuta usucapione del medesimo in favore dell’attrice” dell’immobile in questione.

Le due domande di accertamento di proprietà, rispettivamente fondate su acquisti a titolo derivativo (compravendita e assegnazione in sede di separazione consensuale) o a titolo originario (usucapione) furono chiaramente proposte – come del resto dedotto in questa sede dalla controricorrente – in via fra loro alternativa; sì che costituisce un fuor d’opera l’affermazione della curatela ricorrente di violazione da parte del giudice di appello dell’art. 112 cod. proc. civ.

2.2 La seconda censura è infondata.

Su di essa la sentenza impugnata ha dato specifica risposta, affermando la compatibilità fra le due domande di accertamento sul rilievo del contenuto autodeterminato del diritto di proprietà che ne costituisce l’oggetto e concludendo per l’avvenuto acquisto di tale diritto per effetto di usucapione ventennale avveratasi prima della dichiarazione di fallimento del disponente; così, implicitamente, affermando la non sussistenza del presupposto di applicabilità della citata disposizione della legge fallimentare.

E’ in primo luogo da premettere la proponibilità della domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela del fallimento, atteso il carattere di acquisto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare; a ciò non risultando di ostacolo gli artt. 42 e 45 I. fall., in quanto la prima di tali disposizioni, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito – con equiparazione del fallimento al pignoramento – non può essere riferita a fatti acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono ) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito, mente, mentre la seconda , a sua volta, avendo riguardo espressamente – in applicazione della stessa regola posta, per l’esecuzione individuale, dall’art. 2914 cod. civ. – alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di atti, è del tutto estranea all’ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l’accertamento dell’usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l’art. 2651 cod. civ. si limita a disporre al riguardo una forma di “trascrizione” (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario (in questo senso, cfr. Cass. n. 13184 del 1999; cfr. anche, in motivazione, Cass. n. 17605 del 2015).

Costituisce, poi, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti “autodeterminati”, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, dunque, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 22591 del 2020; Cass. n. 23565 del 2019; Cass. n. 22598 del 2010; Cass. n. 3192 del 2003; Cass. n. 18370 del 2002; Cass. n. 5894 del 2001; Cass. n. 11521 del 1999; Cass. n. 1682 del 1991; Cass. n. 4354 del 1980).

E’ poi vero che la norma recata dall’art. 1143 cod. civ. (secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo), è ispirata alla considerazione che normalmente l’acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l’acquisto del possesso, tal ché non è dettata per l’usucapione ventennale (come quella di specie) perché in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e, quindi, valido) alcuna necessità di invocare l’usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. (in questo senso, cfr.: Cass. n. 19501 del 2015; Cass. n. 1899 del 2011; Cass. n. 9134 del 1993).

E’ però altrettanto vero che in determinate circostanze, come quella di specie (in cui vi è titolo valido astrattamente inopponibile alla massa dei creditori del disponente fallito), il titolo ben può rilevare, facendo presumere che il possesso necessario all’usucapione ventennale abbia avuto inizio alla data del titolo inopponibile alla curatela del fallimento (arg. da Cass. n. 17605 del 2015 che cassò la sentenza di appello in quanto non aveva ammesso la prova per testimoni relativa alla usucapione formulata da soggetto munito di titolo di acquisto della proprietà di immobile non opponibile alla massa dei creditori dell’alienante fallito perché non trascritto prima della dichiarazione di fallimento).

E’ dunque condivisibile l’affermazione del Pubblico Ministero, secondo cui l’inopponibilità del titolo alla massa dei creditori del fallito “non esclude il valore iniziale (e nei confronti di tutti quelli che potenzialmente subiscono gli effetti dell’usucapione: compreso il curatore del fallimento dell’alienante) che lo stesso di per sé ha quale mero fatto storico che dimostra (salvo prova contraria) la data di inizio del possesso da parte dell’acquirente”.

E ciò, senza considerare che la curatela ricorrente non ha specificamente censurato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il possesso della Signora (OMISSIS) uti domina (anche della quota ideale di cui il marito era titolare) durava da più di venti anni (data di inizio: 17 dicembre 1993) prima della dichiarazione di fallimento (in estensione) del marito (17 luglio 2014).

3. Con il secondo motivo la sentenza è dalla ricorrente ritenuta nulla, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per assenza di pronuncia sull’appello incidentale proposto da essa ricorrente per la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui ebbe a dichiarare inammissibile la domanda, riconvenzionale, volta a ottenere la cancellazione della trascrizione, eseguita il 26 agosto 2014, del sopra richiamato accordo del 1993 di separazione consensuale fra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), omologato dal Tribunale di Firenze.

4. La censura è inammissibile per mancanza di interesse a proporla, in quanto: il rigetto del primo motivo di ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui contiene l’accertamento di avvenuto acquisto da parte della Signora (OMISSIS) della proprietà dell’immobile in discorso per usucapione; l’art. 45 I.fall. afferma l’inefficacia assoluta nei confronti dei creditori dell’imprenditore fallito delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi (fra le quali è da ricomprendere, ai sensi dell’art. 2657 cod. civ., il verbale di separazione consensuale fra coniugi, contenente trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti reali sugli stessi, omologato dal tribunale; in questo senso, cfr.: Cass. n. 10443 del 2019; Cass. n. 27409 del 2019; Cass. n. 4306 del 1997), sì che per conseguire tale effetto non è punto necessario cancellare tali formalità, la cui legittimità è da valutare solo in riferimento alle norme di legge che rispettivamente le governano.

5. Infine, la ricorrente deduce (terzo motivo) che la sentenza ha erroneamente condannato essa curatela al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, in quanto, “stante la mancanza di ogni liquidità in capo alla Curatela per essere essa ammessa a Gratuito Patrocinio”, gli errori commessi “in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso” debbono “necessariamente comportare una revisione della pronuncia in ordine alle spese, con conseguente annullamento del capo relativo a tale condanna”.

6. Premesso che il il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte, Cass. n. 9064 del 2018), il motivo, per come (non linearmente) dedotto è inammissibile, in quanto: sembra presupporre l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con conseguente non sussistenza di alcuna censura specifica relativa al capo della sentenza impugnata relativo alla decisione sulle spese processuali; l’ammissione della parte soccombente al patrocinio a spese dello Stato non interferisce punto sul contenuto precettivo della disciplina del codice di rito relativa alla ripartizione fra le parti delle spese processuali (il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale peraltro ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa; cfr, per tutte: Cass. n.10053 del 2012; Cass. n. 8388 del 2017).

7. In conclusione: il ricorso deve essere rigettato; la curatela ricorrente, soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese da costei anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la curatela ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 3.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l’8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.