La rinuncia al diritto di servitù deve manifestarsi per iscritto, a pena di nullità, e non può essere provata per testi o da fatti concludenti (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 21 febbraio 2024, n. 4646).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente – Dott. PAPA Patrizia – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Rel. Consigliere – Dott. POLETTI Dianora – Consigliere – ha pronunciato la seguente: Continua …