Tributi: il debitore ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. Giudizio estinto (Corte di Cassazione, Sezione V Civile, Sentenza 29 ottobre 2020, n. 23995).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25603/2013 R.G. proposto da:

Camagni Giovanna, rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Grande e dall’Avv. Massimo Antonini, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio del primo (Chiomenti Studio Legale);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 132/35/12 depositata il 6 novembre 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Nicastro.

Rilevato che:

Giovanna Camagni ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 132/35/12 depositata il 6 novembre 2012 che, pronunciando in sede di rinvio (a seguito di Cass., 08/11/2010, n. 22728), in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 247/08/05 – che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. R1Q01T201192/2004 – aveva affermato «la legittimità [di tale] atto impositivo [..] in punto di motivazione [e] determina[to] applicarsi sul quantum accertato l’aliquota del 21,66%»;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione orale, ai sensi dell’art. 370, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;

il 9 marzo 2020 Giovanna Camagni ha depositato una memoria, ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio – per avere effettuato la definizione agevolata, a norma dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2006, n. 225, del carico di cui alla cartella di pagamento n. 06820130128946112000, relativo ai tributi dovuti sulla base della pronuncia oggetto del presente giudizio – accompagnata dal deposito dei documenti ritenuti idonei a dimostrare l’esistenza dei presupposti di tale fattispecie estintiva.

Considerato che:

va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.I n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’agente della riscossione ai sensi del comma 3 di tale articolo, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente, per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;

in entrambe le ipotesi, inoltre, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., 03/10/2018, n. 24083, 02/05/2019, n. 11540);

nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’agente della riscossione – circostanza che risulta dalla produzione dei bollettini precompilati (mediante i quali può essere effettuato il pagamento delle somme dovute per la definizione) che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla stessa comunicazione (art. 6, comma 7, lett. b, del d.l. n. 193 del 2016) – e anche di avere provveduto al pagamento della prima rata delle somme dovute;

l’Agenzia delle entrate – che non ha depositato memoria ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. – nulla ha osservato al riguardo, in particolare, non ha contestato i documenti depositati in allegato alla memoria della parte contribuente né ha eccepito la mancata notificazione, ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dell’elenco degli stessi (i quali, evidentemente, devono ritenersi da essa comunque conosciuti);

risulta pertanto evidenziata – in base ai principi affermati da Cass., n. 24083 del 2018 e n. 11540 del 2019 – una fattispecie di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia motivata col verificarsi della fattispecie di definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016;

non è luogo a provvedere sulle spese perché, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore contribuente – come nella specie – quanto nel caso in cui il verificarsi della fattispecie dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2006 risulti allorquando il debitore contribuente si trovi nella posizione processuale di resistente o intimato, non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., n. 24083 del 2018 e n. 11540 del 2019).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia motivata col verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.

Così deciso in Roma il 26/06/2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.