Truffa on line: dove si consuma il reato, se il profitto è conseguito con un bonifico bancario? (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 13 luglio 2022, n. 27012).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Presidente –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) Maurizio, nato a Lanciano (CH) il 05/02/19xx, rappresentato ed assistito dall’avv. Vincenzo (OMISSIS) e dall’avv. Paolo Valentino (OMISSIS), di fiducia

avverso la sentenza n. 2287/2019 in data 02/10/2020 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino;

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Dott. Alessandro Cimmino, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 02/10/2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ravenna in data 05/04/2018 che aveva condannato Maurizio (OMISSIS) alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 250 di multa per il reato di truffa aggravato dalla riconosciuta aggravante della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, commesso in data 04/11/2014.

2. Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di Maurizio (OMISSIS), è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. atl:. cod. proc. pen.

Primo motivo:

violazione di legge con riferimento all’art. 8 cod. proc. pen.; la Corte territoriale ha erroneamente applicato l’art. 9 cod. proc. pen., omettendo di rilevare che, trattandosi di pagamento effettuato tramite bonifico bancario (e non semplice ricarica) su conto corrente attivato presso lo sportello dell’istituto “Che Banca” in Pescara, era presso il relativo Tribunale che doveva essere radicata la competenza.

Nella truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l’accreditamento della somma sul conto corrente del destinatario e, ai fini della determinazione della competenza territoriale, occorre far riferimento al luogo in cui il destinatario ha aperto il conto corrente (cfr., Sez. 1, n. 48247 del 20/06/2017).

Secondo motivo:

mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo di ricorso.

2. Come più volte affermato la giurisprudenza di legittimità, «nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano – per la determinazione della competenza territoriale – le regole suppletive previste dall’art. 9 cod. proc. pen.» (così, Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369; v. anche, Sez. 2, n. 54948 del 16/1’1/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761).

2.1. La fattispecie sottoposta all’esame dei giudici di merito era perfettamente speculare a quella presa in considerazione dalla sentenza Vallelonga; la persona offesa, Wang (OMISSIS), residente a Ravenna, al fine di concludere l’acquisto effettuato on line, aveva provveduto ad effettuare un bonifico attraverso una piattaforma telematica con accredito della relativa somma su un “conto tascabile” intestato all’imputato (residente a Lanciano) accesso presso l’istituto bancario Che Banca, filiale di Pescara.

In questa situazione di fatto, non contestata tra le parti, la sentenza impugnata ha ritenuto di individuare il momento in cui si è consumato il delitto di truffa nell’atto dispositivo posto in essere dalla persona offesa, in considerazione delle peculiari caratteristiche delle operazioni informatiche effettuate per eseguire operazioni finanziarie, che permettono di sovrapporre il momento del depauperamento della vittima e quello della locupletazione dell’agente, rendendo definitiva ed irrevocabile la lesione dell’interesse giuridico protetto, collocando il dato dell’ingiusto profitto in un momento che viene considerato come ulteriore e necessitato dal primo.

2.2. La motivazione, in realtà, sembra influenzata dalle indicazioni emerse nella stessa giurisprudenza di legittimità, ma in relazione alla distinta tipologia di condotte fraudolente realizzate, sempre attraverso la rete Internet, con differenti metodi di pagamento, quali quelli delle ricariche di carte prepagate.

E’, però, evidente come quelle fattispecie si caratterizzino per diverse modalità esecutive dell’acquisizione della disponibilità del denaro versato dalla vittima, disponibilità che si realizza immediatamente con l’operazione di ricarica effettuata dall’ignaro acquirente («Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile – nella specie “postepay” -, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente – che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, – e non un mero diritto di credito – sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima»: così Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526; e, in precedenza, Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962; da ultimo, Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Tribunale di Napoli, Rv. 277,361).

Al contrario, come specificato dalla stessa giurisprudenza richiamata da ultimo (secondo la quale quel principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto viene conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per chi esegue l’operazione e di contestuale arricchimento per il soggetto agente, che caratterizzano le ricariche su carte Postepay o simili strumenti di pagamento) e come opportunamente rilevato da Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, cit., “chi effettua il pagamento (nella specie le persone truffate) perde subito il denaro (anche se, fintanto che il beneficiario non lo riscuota, l’ordine può essere revocato con conseguente reimpossessamento del denaro da parte di colui che ha effettuato l’ordine); il beneficiario (nella fattispecie, l’imputato agente), consegue il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell’ufficio bancario o postale dove ha acceso il conto corrente sul quale la somma è stata accreditata” (nello stesso senso v. anche Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011, secondo cui «In tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l’accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all’istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente»).

Pertanto, la competenza a giudicare del fatto ascritto al ‘imputata spettava al Tribunale di Pescara, poiché dagli atti risulta che l’imputato operava su un conto corrente aperto presso una filiale dell’istituto Che Banca.

3. Alla pronuncia consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado per incompetenza territoriale, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al Procuratone della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 10/06/2022.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.