Vice brigadiere nell’Arma dei Carabinieri dichiarato permanentemente non idoneo al servizio (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Terza, Sentenza 19 luglio 2022, n. 2311).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

Dott. Roberto Valenti, Consigliere

Dott. Bartolo Salone, Referendario

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 941 del 2022, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cirasa, Salvatore Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Sansone in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 111;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

a) dell’accertamento medico sanitario Verbale modello BL/S n. -OMISSIS- datato 03/03/2022 della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma – Comando Logistico dell’Esercito. Comando Sanità e Veterinaria Roma, notificato in data 05/03/2022, con il quale la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, chiamata a pronunciarsi sulla idoneità al servizio del sig. -OMISSIS- lo ha ritenuto permanentemente non idoneo al servizio, e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile;

b) della comunicazione di provvedimento medico legale del Comando Sanità e Veterinaria – commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, prot. n. -OMISSIS- concernente la comunicazione relativa al giudizio sulla idoneità al servizio del ricorrente relativamente al verbale mod. BL/S n. -OMISSIS- sopra specificato, notificata in data 05/03/2022;

c) per quanto di ragione ed in relazione a quanto infra il giudizio della Commissione medica di primo grado Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina – Ufficio C.M.O. 2^, verbale modello BL/S n. -OMISSIS- del 21/06/2021;

nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere vice brigadiere nell’Arma dei Carabinieri, e di prestare servizio presso la Compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo, ricoprendo, prima delle vicende ricollegate all’impugnato provvedimento, l’incarico di addetto alla Stazione Carabinieri Palermo Falde;

– che, con nota del 17 ottobre 2020, il Comando Provinciale di Palermo della Legione Carabinieri Sicilia richiedeva alla Infermeria Presidiaria di competenza di voler disporre degli accertamenti sanitari sul conto di esso ricorrente, al fine di verificarne la persistenza dell’idoneità al servizio militare nell’Arma dei Carabinieri;

– che le ragioni sottese all’avanzata richiesta sarebbero originate dalle ricadute di “[…] una problematica personale riguardante una relazione sentimentale già intrattenuta dal militare con una ragazza originaria di Bolognetta […]”, in considerazione della quale “[…] preso atto della particolare situazione, ovvero che l’atteggiamento è indicativo di uno stato di insofferenza comportamentale, con potenziali riflessi sia sulle relazioni personali, sia sull’espletamento dei compiti istituzionali […]” si sarebbe reso necessario il chiesto accertamento;

– che, all’esito del predetto accertamento, l’Amministrazione adottava gli atti impugnati;

Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione; in realtà, un attento esame delle risultanze e degli esami avrebbe consentito alla C.M.I. di formulare un giudizio di perfetta idoneità al servizio, così come confermato dalle molteplici visite specialistiche alle quali si è sottoposto il sig. -OMISSIS- durante tutto il periodo nel quale è stato esaminato dalla resistente e dagli esperti da essa delegati;

2) violazione degli artt. 579 e 582 D.P.R. n. 90/2010, atteso che la patologia addebitata ad esso ricorrente non è mai stata ritenuta causa di una permanente inidoneità al servizio, in quanto sanabile;

3) la patologia addebitata ad esso ricorrente non rientra tra quelle indicate dall’art. 582 del d.P.R. 90/2010, dunque gli atti impugnati sono illegittimi;

CONSIDERATO che il ricorso è infondato;

– che, per giurisprudenza costante, “in materia di accertamenti tecnici ed in particolare circa gli accertamenti sanitari relativi all’idoneità al servizio militare, ex art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008, il sindacato di legittimità sui giudizi fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, quali sono quelli espressi dalle commissioni mediche nell’esercizio di discrezionalità tecnica basata su cognizioni della scienza medica e specialistica, deve intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, essendo precluso al giudicante sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un’attività tipicamente discrezionale” (così, tra le più recenti, Cons. Stato Sez. II, 14/03/2022, n. 1786);

– che tali palesi errori o macroscopiche illogicità, nel caso di specie, non si evincono;

– che la perizia di parte non è idonea ad inficiare la valutazione effettuata dall’Amministrazione, atteso che “La determinazione con la quale viene motivatamente disposta l’esclusione dalla procedura di scorrimento volta all’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato per inidoneità psichica al servizio di polizia è espressione di discrezionalità tecnica, è di natura infungibile, non potendo essere sostituita o surrogata da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti secondo la disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva, è sindacabile soltanto laddove sia inattendibile ed è soggetta al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta” (così Cons. Stato Sez. II, 11/06/2021, n. 4518);

– che, per tali motivi, non può neanche essere disposta una verificazione o una CTU;

– che, infine, è infondata anche la censura con cui ci si duole della violazione dell’art. 582 d.P.R. n. 90/2010, atteso che tale norma prevede espressamente sia, alla lett. r) n. 12), “i -OMISSIS- trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea” sia, alla lett. z n. 1), “le imperfezioni o le infermità non specificate nell’elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione”;

– che, pertanto, non è condivisibile l’assunto in forza del quale la patologia addebitata al ricorrente non sarebbe prevista dall’art. 582;

– che, come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il ricorrente è stato sottoposto a numerosi test ed accertamenti sanitari, nonché ad un congruo periodo di osservazione;

– che, all’esito di tali accertamenti, è stata rilevata “la presenza di un quadro di personalità strutturata in cui possono presentarsi condotte -OMISSIS-(visita psicologica e psichiatrica eseguiti in data 08/02/2021, 06/05/2021, 15/06/2021 presso Infermeria Presidiaria Augusta)-OMISSIS-(cfr visita psicologica con test eseguiti in data 10/11/2020 e 30.10.2020 presso il Servizio di Psicologia della Sezione Sanità del Comando Legione Carabinieri “Sicilia” di Palermo)”;

CHE sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 941 dell’anno 2022;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il giorno 19 luglio 2022.

SENTENZA – TAR Sicilia Palermo del 19 luglio 2022, n. 2311 -.