Conflitto tra due Procure (Caltanisetta – Palermo) nel procedimento che vede coinvolto un Magistrato. La Cassazione ordina che sia il GUP di Caltanisetta a decidere (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 17 giugno 2019, n. 26029).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella Patrizia – Presidente –

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere –

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere –

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE DI PALERMO nei confronti di: GUP TRIBUNALE DI CALTANISSETTA con l’ordinanza del 19/12/2018 del GIP TRIBUNALE di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BONI Monica;

udito le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. TAMPIERI Luca il quale chiede dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Caltanissetta.

udito il difensore l’Avv. Vito Graziano difensore di P.A., che chiede dichiararsi la competenza del Gup del Tribunale di Caltanissetta con esclusione della parte civile Dott.ssa P.R.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 16 febbraio 2017 il G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, richiesto dell’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di R.S. e A.P. , dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Palermo a prendere cognizione dei reati loro ascritti ai sensi degli artt. 110, 625-ter cod. pen., 326 e 378 cod. pen., in quanto dei due procedimenti penali separatamente avviati e quindi riuniti, quello a carico del magistrato A.T., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, era stato stralciato, mentre per la posizione di A.P. era stata disposta l’archiviazione e lo stesso non era connesso con l’altro procedimento nr. 2269/2014 R.G.N.R. , nel quale non era possibile ravvisare in capo alla dr.ssa R.P., a sua volta sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, assegnataria del procedimento in fase di indagini preliminari a carico del P. ed altri, né la qualità di persona offesa dei reati ascritti al S.. ed al P., né di danneggiata dagli stessi, che avevano leso gli interessi del di lei marito R. D. M.., disponeva dunque trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

2. Esercitata l’azione penale, il G.u.p. del Tribunale di Palermo con ordinanza in data 24 maggio 2019, preso atto della denuncia di conflitto di competenza proposta dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, ne disponeva la trasmissione a questa Suprema Corte per la risoluzione del conflitto, rilevando che la dr.ssa P. nella configurazione degli illeciti compiuta dal p.m. nell’imputazione aveva assunto la qualità formale di persona offesa, cosa che è già sufficiente a determinare lo spostamento della competenza ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. in favore del Tribunale di Caltanissetta.

Considerato in diritto

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione della richiesta di rinvio a giudizio avanzata nell’ambito del procedimento penale, promosso a carico dei medesimi imputati in ordine agli stessi fatti di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta.

2. Quanto alla regola di determinazione della competenza, va premesso che a carico di R.S. ed A.P. è stata esercitata l’azione penale in ordine ai reati loro ascritti ai sensi degli artt. 110, 625-ter cod. pen., 326 e 378 cod. pen. per avere il primo, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la stazione di Alcamo, su istigazione del secondo, sottoposto ad altro procedimento penale per reati riguardanti vicende tenutesi in occasione delle elezioni amministrative del 2012, effettuato la ricerca e la stampa, mediante accessi abusivi al sistema informatico in dotazione alle forze dell’ordine, di notizie riservate, compresa l’eventuale pendenza di procedimenti penali, riguardanti il marito del magistrato che, quale sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Trapani, stava conducendo le indagini a carico del P., che era stato in tal modo favorito nel proposito di eludere o condizionare le investigazioni in corso.

2.1 Tanto premesso in punto di fatto, la ragione di effettivo contrasto tra i giudici, chiamati a pronunciarsi nell’ambito dell’udienza preliminare sul rinvio a giudizio degli imputati, investe l’individuazione dei presupposti di operatività del criterio prescritto dall’art. 11 cod. proc. pen. e l’applicabilità nel caso specifico in riferimento alla posizione processuale da assegnare alla dr.ssa R. P., magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Trapani e titolare del procedimento in fase di indagini a carico del P. ed altri.

Se il Giudice di Caltanissetta ha negato che il predetto magistrato potesse individuarsi in persona offesa o danneggiata dai reati ascritti al S. ed al P., il G.u.p. del Tribunale di Palermo ha aderito alle contrarie indicazioni del pubblico ministero che ha proposto denuncia di conflitto negativo di competenza.

2.2 Ritiene il Collegio di dover aderire a tale seconda prospettazione.

E’ noto che l’art. 11 cod. proc. pen. introduce una deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza per territorio, poiché sottrae al giudice naturale, competente secondo gli ordinari criteri generali, il procedimento che veda un magistrato quale imputato, persona offesa o danneggiata dal reato: la disposizione tutela l’imparzialità e terzietà del giudice e l’interesse della difesa dell’imputato a non subire interferenze nell’esercizio della attività giurisdizionale in dipendenza dello svolgimento di funzioni giudiziarie nell’ambito del medesimo distretto di Corte di appello del magistrato coinvolto nel processo e di quello chiamato a celebrarlo (Corte cost., sentenza n. 393 del 15/10/1991).

Sulla scorta di tali considerazioni è affermato quasi unanimemente in giurisprudenza che la competenza assegnata dall’art. 11 non viene determinata secondo criterio territoriale, ma è funzionale perché presiede alla corretta organizzazione degli uffici giudiziari ed all’imparziale celebrazione dei processi e quindi resta svincolata, quanto ai tempi di deduzione dell’eccezione che la contesti, al rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. e può quindi essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 21, comma 1 (Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, Scabbia ed altro, rv. 229633).

L’effettiva operatività della disciplina derogatoria stabilita dall’art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Cass., sez. 5, n. 21128 del 01/03/2018, C., rv. 273168; sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agranna e altri, rv. 256569; sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini ed altri, rv. 256873; sez. 6, n. 13182 del 2/04/2012, Vitalone, rv. 252592; sez. 2, n. 15583 del 22/01/2011, Aiello ed altri, rv. 249877; sez. 6, n. 40984 del 9/05/2005, P.G. in proc. Mazzoccoli ed altro, rv. 233471; sez. 6, n. 35218 del 22/04/2008, Trolio ed altro, rv. 241373).

2.3 Come sostenuto dal G.u.p. di Palermo, la dr.ssa P., oltre ad avere assunto l’iniziativa di segnalare con apposita relazione di servizio di avere appreso da fonte nota dell’attività di “dossieraggio” in atto, condotta nei confronti del marito, ha assunto formalmente la qualità di persona offesa e di danneggiato nell’ambito del presente procedimento.

Tale risulta nella richiesta di rinvio a giudizio, che il pubblico ministero ha rivolto al g.u.p. di Caltanissetta, nell’atto di costituzione compiuto in udienza preliminare e nella rinnovata richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica di Palermo, il quale ha chiesto fosse formalmente corretta con tale indicazione per poi effettuare la notificazione nei suoi confronti dell’atto, cui è seguita la costituzione di parte civile da parte della stessa.

Pertanto, per quanto desumibile dall’esposizione dei fatti contenuta negli atti di esercizio dell’azione penale, il diritto alla riservatezza di notizie personali e familiari, acquisite con modalità illecite, ed alla reputazione personale e professionale circa il corretto, imparziale e legale esercizio delle funzioni giurisdizionali, appartengono alla sfera giuridica della dr.ssa P. e non soltanto del di lei coniuge, il cui patrimonio e la cui sottoposizione a procedimento penale erano state oggetto di ricerche attuate mediante indebite intrusioni nel sistema informatico delle forze dell’ordine.

2.4 Giova ricordare che in linea generale la competenza, intesa quale strumento di distribuzione della funzione giurisdizionale, resta attribuita in dipendenza dei fatti che vengono prospettati, non già della loro fondatezza e nemmeno di quanto sia oggetto di valutazione giudiziale (sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, rv. 264539; sez. 1, n. 52541 del 20/06/2014, Conflitto di competenza, rv. 262143; sez. 1 n. 49627 del 17/11/2009, Osmanovic, rv. 246033; sez. 1 n. 11047 del 24/2/2010, Confl. comp. in proc. Guida e altri, rv. 246782).

Se venga esercitata l’azione penale, come nel caso, è in riferimento al contenuto della richiesta di celebrazione del processo quanto ad una precisa imputazione che la competenza va individuata.

Non può pertanto aderirsi al criterio prospettato dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, che, pur nel corretto rilievo circa la natura giuridica dei reati contestati agli imputati, erra nell’individuare quale unica persona offesa il D.M., marito della dr.ssa P., senza assegnare nessuna considerazione al possibile pregiudizio che la sfera giuridica di costei può avere sofferto dall’acquisizione di informazioni destinate a screditarne l’immagine professionale e la correttezza nella conduzione delle indagini affidatele.

3. Pertanto, va condivisa la soluzione prospettata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo con la conseguente determinazione della competenza del G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, cui si dispone la trasmissione degli atti per il prosieguo.

P. Q. M.

Dichiara la competenza del G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, in Roma, il giorno 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 17 giugno 2019.