Guida in stato ebbrezza: la Cassazione ordina la confisca del veicolo (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28320).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso CORTE D’APPELLO di ANCONA;

nel procedimento a carico di:

PALMARINI LUIGI nato a VALLE CASTELLANA il 21/10/1968;

avverso la sentenza del 24/09/2019 del GIP TRIBUNALE di FERMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Donatella FERRANTI;

lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale dì Fermo con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti di Palmarini Luigi, in relazione al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), comma 2 sexies, d.lgs 285/1992, commesso in Fermo il 14.12.2018.

Il Giudicante ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità la pena di mesi due e giorni 20 di arresto e di euro 2000,00 di ammenda e ha disposto la sospensione della patente per mesi sei.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre lamentando che il Tribunale aveva omesso dì provvedere in ordine alla confisca del veicolo Fiat Panda tg DL 706 NZ condotto dall’imputato e di proprietà del medesimo.

3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa confisca che deve essere disposta dalla Corte di cassazione.

4. Va premesso che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (Sez. U. 89488 del 27/05/1998 Bosio rv 210981; Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, P.G. in proc. Assini, Rv. 26960501; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011 – dep. 2012, Rv. 25312801); l’art. 186, comma 2-quater, cod. strada, prevede espressamente l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di «applicazione della pena su richiesta delle parti».

L’art. 186, comma 2, lett. cod. strada, stabilisce che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato «salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato».

Tanto chiarito, si osserva che il Tribunale di Fermo, nella sentenza oggi impugnata, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un sei mesi ma non ha disposto la confisca dell’auto, utilizzata per la commissione del reato, in violazione della citata disposizione, posto che l’auto risulta appartenere all’imputato, secondo la contestazione di cui alla imputazione.

A fronte della accertata violazione di legge, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466), con la precisazione che, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell’accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l’errore di diritto ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere corretta.

Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum e perché tali provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di Cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di meritò che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.

4.1. Non sfugge che in caso positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice disporrà la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e revocherà la confisca del veicolo secondo quanto previsto dall’art. 186 9 bis cod. strada; in argomento occorre richiamare l’orientamento espresso da questa Corte in base al quale si è chiarito che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria e ciò in quanto proprio il comma 9 bis del richiamato art. 186, nel penultimo periodo, stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi il giudice ripristini le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca (cfr. Sez. 4 n,12262 del 8.02.2018 rv 2725531- 01).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla omessa confisca del veicolo, che viene disposta contestualmente, da questa Suprema Corte, per le ragioni sopra chiarite, ai sensi dell’art. 620, lett. /) cod. proc. pen.; va conseguentemente disposta la sospensione dell’esecuzione della predetta sanziona amministrativa accessoria e della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell’autovettura Fiat Panda tg DL706NZ, che dispone.

Ordina la sospensione dell’esecuzione della confisca e della misura accessoria della sospensione della patente di guida fino all’esito della valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Così deciso il 30.09.2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.