No al reato di atti osceni se il minore è presente in via occasionale (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 3 maggio 2022, n. 17188).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente –

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Rel. Consigliere –

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS), il xx/xx/1974;

avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;

visti gli atti, Il provvedimento impugnato e Il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 14 giugno 2021 è stata confermata la decisione del Tribunale di Chieti del 15 dicembre 2016, che aveva condannato (OMISSIS) (OMISSIS) alla pena di mesi 4 di reclusione relativamente al reato di cui agli art. 81 e 527, cod.pen. (perché […] compiva ripetutamente atti osceni in luogo pubblico in quanto dopo aver richiamato l’attenzione della minore (OMISSIS) (OMISSIS) si mostrava mentre si masturbava all’interno della propria autovettura Fiat Panda parcheggiata sulla pubblica via; commesso nel mese di settembre ed il 28 ottobre 2013).

2. L’imputato propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); prescrizione del reato.

Alla data del 24 giugno 2021 si è maturata la prescrizione (anche valutando la sospensione di sessanta giorni per l’astensione del difensore di cui all’udienza del 25 maggio 2016).

2.2. Violazione di legge (art. 96 cod. proc. pen.). L’imputato è sordomuto dalla nascita, non svolge attività lavorativa e percepisce la pensione. In udienza gli è stato nominato un interprete.

L’imputato durante il processo per seguire una ragazza appena conosciuta si è trasferito in Ungheria e non ha potuto, quindi, rendere dichiarazioni alla fine del dibattimento.

Per i sordomuti caso per caso deve essere accertata la loro capacità di intendere e di volere. I giudici di merito nonostante specifica richiesta non hanno compiuto nessun accertamento, neanche per l’accertamento di un vizio parziale (attenuante).

2.3. Violazione di legge (art. 527, secondo comma, cod. pen.).

Per la sussistenza del reato la norma richiede che il fatto sia commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati dai minori. Invero i luoghi devono essere oggettivamente frequentati dai minori (scuole, impianti sportivi, ludoteche ecc.).

La vettura dell’imputato era parcheggiata in una strada e contrariamente a quanto riferito dal teste di PG la stessa non era abitualmente frequentata da minori.

La palestra, inoltre, dista circa 500 metri dal luogo dei fatti e, quindi, non può ritenersi nelle immediate vicinanze.

La strada risulta scarsamente illuminata e percorsa prevalentemente da auto. Del resto, la stessa minore riferiva che si stava recando da un’amica.

2.4. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.).

Le modalità dell’azione per la Corte di appello avrebbero turbato la minore che aveva assistito agli atti di masturbazione dell’imputato. Invece, dalle stesse modalità della condotta emerge che il danno e il pericolo sono stati limitati (una sola minore e per poco tempo).

Il ricorrente non ha precedenti penali e, quindi, non può ritenersi abitualmente dedito a tali condotte illecite.

2.5. Violazione di legge (art. 62 bis e 133 cod. pen.) per l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio sproporzionato ai fatti.

Il ricorrente ha sicuramente una limitata capacità criminale. Il ricorrente è meritevole delle attenuanti generiche, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, per la sua condizione di sordo muto e per la sua difficile vita unitamente ai suoi familiari.

La pena anche se limitata al minimo edittale risulta eccessiva e andava mitigata con il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato relativamente al terzo motivo, che assorbe gli altri.

L’atto della masturbazione o di mostrare i genitali, infatti, deve ritenersi a contenuto evidentemente sessuale, ma nel caso in giudizio non risulta compiuto in un luogo abitualmente frequentato da minori o nelle immediate vicinanze dello stesso: «Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell’art. 527 cod. pen. – in precedenza costituente forma aggravata della fattispecie base, prevista al primo comma, depenalizzata dal d.lgs. n. 8 del 2016 – per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (In motivazione, la S.C ha osservato che un tale requisito può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo, alle vicinanze di un edificio scolastico, a strade o piazze notoriamente luogo di incontro dì adolescenti, a quella parte di giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, alle zone limitrofe ad istituzioni specificamente vocate alla cura ed assistenza dei minori)» (Sez. \3, n. 30798 del 18/10/2016 – dep. 21/06/2017, P., Rv. 27023101).

Nel caso in giudizio già l’imputazione è generica, limitandosi a contestare l’atto della masturbazione “all’interno della propria autovettura Fiat Panda parcheggiata sulla pubblica via”.

La stessa sentenza evidenzia che la scuola era a circa 500 metri dal luogo dei fatti. La distanza di 500 metri non può ritenersi tale da far integrare l’elemento oggettivo del reato.

La norma prevede l’immediata vicinanza e non può ritenersi tale una distanza di 500 metri dalla scuola: “Ai fini della configurabilità del reato cui all’art. 527, comma secondo, cod. pen., i luoghi abitualmente frequentati da minori – al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto – sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale). (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di un minore nella condotta di un automobilista che si masturbava all’interno dell’auto sulla pubblica via, per la presenza occasionale di minori al momento del fatto)” (Sez. 3, Sentenza n. 29239 del 17/02/2017 Ud., dep. 13/06/2017, Rv. 270165- 01).

4. La presenza occasionale della minore nel luogo dei fatti non può, quindi, far configurare il reato.

5. La sentenza deve, quindi, annullarsi senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

6. Copia atti al Prefetto di L’Aquila per quanto di competenza.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti al Prefetto di L’Aquila, per quanto di competenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell’art. 52 del d. lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27/01/2022.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2022.

Sentenza – copia non ufficiale -.