Misure cautelari. Corrompe l’infermiere per non farsi inoculare il vaccino anti COVID-19: nessun pericolo di reiterazione (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 5 maggio 2022, n. 18042).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo – Presidente –

Dott. ROSATI Martino – Consigliere –

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere –

Dott. VILLONI Orlando – Rel. Consigliere –

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Eleonora, n. Macerata 06/12/19xx;

avverso l’ordinanza n. 21/22 del Tribunale di Ancona del 01/02/2022;

letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;

udita la relazione del consigliere, Dott. Orlando Villoni;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Simone Perelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Ancona ha respinto l’istanza di riesame proposta da Eleonora (OMISSIS) avverso quella emessa a suo carico dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 7 gennaio 2022, con cui le è stato imposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna nonché quello di presentazione quotidiana alla P.G. in ordine alle imputazioni provvisorie di corruzione (dal lato attivo) per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso ideologico, reati commessi in concorso con Emanuele (OMISSIS), infermiere professionale addetto alla effettuazione di vaccinazioni presso l’hub vaccinale Covic1-19 istituito presso il palazzetto dello sport ‘Paolinelli’ di Ancona e reo confesso di avere accettato da più di quaranta persone (tra cui l’indagata) somme di denaro pari o superiori a trecento euro in corrispettivo del compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, consistiti nel simulare l’inoculazione del siero vaccinale Covid-19 al fine di far conseguire alle suddette persone il documento di avvenuta vaccinazione per il successivo inserimento nella piattaforma nazionale D.G.C. del Ministero della Salute.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, che senza contestare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza deduce con tre motivi di ricorso sostanzialmente sovrapponibili, violazione di legge (artt. 292, lett. c-bis e 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza del pericolo di reiterazione nel reato, sostenendo che l’avvenuto conseguimento da Green Pass, susseguente alla contrazione della malattia da Covid-19, ha eliminato ogni concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle medesime condotte illecite o altre della stessa specie di quelle contestate e di non essere persona dedita o incline alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e/o contro la pubblica fede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La ricorrente non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma deduce l’assenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., atteso che la condotta di corruzione in addebito e quelle correlate dipendono strettamente dalla vicenda contingente del suo atteggiamento di rifiuto dell’inoculazione del siero vaccinale contro la patologia da Covid-19, per ragioni che non è dato in questa sede sindacare.

La prospettazione difensiva viene condivisa anche dal Procuratore Generale che con la sua requisitoria ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza, osservando che “essa non motiva adeguatamente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che vengono in rilievo e a ben vedere neppure all’adeguatezza della misura coercitiva applicata a tutelarle efficacemente.

Anzi, i passaggi motivazionali che interessano l’odierna ricorrente finiscono per risultare manifestamente illogici atteso che, alla luce dell’intervenuta guarigione dal Covid 19, la medesima era nella condizione di poter ottenere regolarmente il rilascio della certificazione verde”.

Anche il Collegio reputa fondata la tesi difensiva, osservando, tuttavia, che il profilo critico dell’ordinanza impugnata non risiede nell’omessa individuazione del conseguimento della certificazione verde da parte dell’indagata quale fattore decisivo da cui inferire l’assenza di pericolo di recidiva nei reati, quanto che, in difetto di altri indici di valutazione, le condotte illecite che le vengono ascritte, inscindibilmente collegate ad una evenienza specifica e ben individuata come quella connessa all’insorgenza della pandemia da Covid-19, non sembra riferibile ad una personalità di per sé proclive a commettere delitti della stessa specie di quelli oggetto di provvisoria contestazione.

Su tale fondamentale aspetto, l’ordinanza impugnata risulta totalmente silente, abbandonandosi, anzi, in qualche passaggio a toni di rimprovero etico e moralistico rispetto a condotte già riprovevoli sotto il profilo strettamente giuridico e che comunque la ricorrente non si perita affatto di giustificare nella presente sede cautelare.

L’ordinanza non indica, infatti, alcun elemento specifico da cui trarre la valutazione che l’indagata possa reiterare condotte delittuose contro la pubblica amministrazione la pubblica fede nei vari ambiti in cui – come ricorda lo stesso Tribunale – per accedere a servizi o prestazioni, occorre attestare il possesso di requisiti, rispettare le regole ed accettare limiti alla libertà individuale.

Vengono, invece, svolte considerazioni prevalentemente congetturali che non tengono conto della specificità della situazione e che potrebbero al più trovare significato solo nella prospettiva di un’ulteriore ondata pandemica dovuta a diverso fattore di contagio, implicante come nella presente il ricorso allo strumento vaccinale.

Pur non dovendosi, pertanto, intendere il requisito dell’attualità e concretezza del pericolo come imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, sono proprio le indicate carenze argomentative a rendere apodittica e quindi totalmente carente di motivazione la valutazione prognostica che il Tribunale ha condotto sulla probabilità di condotte reiterative da parte della ricorrente, difettando, invece, una analisi accurata della fattispecie concreta, delle modalità realizzative della condotta, della personalità della persona accusata e del contesto socio-ambientale in cui vive (tra molte Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242).

3. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, unitamente a quella cautelare genetica del G.i.p. di Ancona del 7 gennaio 2022, cui consegue la cessazione della composita misura cautelare in corso di esecuzione.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza genetica del G.i.p. del Tribunale di Ancona del 7 gennaio 2022 e ordina la cessazione della misura cautelare in corso di esecuzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso, il 30 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il giorno 5 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.