REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente –
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere –
Dott. CAIRO Antonio – Rel. Consigliere –
Dott. GUERRA Maria Emanuela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) TERESA nata a BARI il 23/12/19xx;
avverso l’ordinanza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Dott. Pietro Molino, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Catania, adito in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell’interesse di (OMISSIS) Teresa con cui era stata avanzata istanza di rivedere il provvedimento di revoca dell’indulto concessole.
In particolare, il condono della pena era stato concesso con ordinanza del 15/6/2007, sulla pena di anni due mesi uno di reclusione ed euro 400 di multa, inflitta con sentenza del Tribunale di Catania in data 4/7/1996, irrevocabile il 27/2/2007.
Nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore della legge 241/2006 la (OMISSIS) aveva commesso un nuovo reato (in data 20/11/2009) per il quale aveva riportato una condanna a pena non inferiore a due anni.
Ciò legittimava la revoca dell’indulto concessole.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) Teresa, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.
Fissato l’incidente di esecuzione, il 23/6/2020 si era celebrata la prima udienza e il giudice aveva ordinato che si eseguissero le ricerche di (OMISSIS), ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.
L’attività di ricerca era stata negativa e il decreto di citazione per l’udienza camerale era stato notificato presso il difensore.
Il decreto era, tuttavia, nullo, poiché le ricerche si sarebbero dovute eseguire cumulativamente e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati nell’art. 159 cod. proc. pen..
Nella specie non vi erano ricerche svolte presso l’Amministrazione carceraria centrale.
Trattandosi di vocatio in ius la notifica al difensore aveva determinato una nullità, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
D’altro canto, non era stato svolto nessun accertamento presso il Comune di Acireale dove (OMISSIS) aveva acquistato un immobile ad uso abitativo.
3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice di merito per il prosieguo.
Il decreto di irreperibilità, invero, è un atto formale insostituibile, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell’imputato e la consequenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose.
Questa Corte ha evidenziato che le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., derivando diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112; Sez 1, nr. 11341 del 27/11/2020, (dep. 2021) Rv 280976).
Ciò vale anche nella fase esecutiva, perché quel decreto presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza del condannato e la consequenziale constatazione che le indagini stesse sono risultate infruttuose.
Nel caso di specie la censura è fondata.
Risulta che il 23/6/2020 si era celebrata la prima udienza e il giudice aveva ordinato che si eseguissero le ricerche di (OMISSIS), ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.
L’attività di ricerca era negativa e il decreto di citazione a giudizio era notificato presso il difensore.
Le ricerche, tuttavia, si sarebbero dovute eseguire cumulativamente e non alternativamente (Sez. 1, nr. 11341 del 27/11/2020, (dep. 2021) Rv 280976).
Nella specie non vi erano ricerche svolte presso l’Amministrazione carceraria centrale e trattandosi di vocatio in ius si sarebbero dovute eseguire le necessarie ricerche, anche presso l’amministrazione carceraria, oltre che presso il nuovo luogo di domicilio della (OMISSIS).
In forza di quanto sopra, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria oggi, 8 agosto 2022.