Legittima la multa che non riporta la firma autografa del Prefetto ma solo quella redatta con sistemi meccanizzati (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 4 agosto 2022, n. 24231).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. POLETTI Dianora – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 21678-2019 proposto da:

AVV. MAURO (OMISSIS), in proprio, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in ROMA, VIA (OMISSIS) 21;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2246/2019 resa dal TRIBUNALE di ROMA, in funzione di giudice di appello, depositata il 30/01/2019 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;

FATTI DI CAUSA

1) In data 18/2/2019 la Prefettura di Roma notificava al ricorrente due ordinanze ingiunzioni per infrazioni al codice della strada (al ricorrente) relative a due verbali di accertamento di violazione degli artt. 7 comma 9 e 157 comma 6 C.d.S.

Il ricorrente impugnava tali ordinanze dinanzi al Giudice di Pace di Roma eccependo la nullità/annullabilità dei provvedimenti per:

1) vizi di motivazione;

2) irritualità del procedimento notificatorio per la convocazione all’audizione personale;

3) illegittimità dell’ordinanza per mancanza di firma e carenza di delega;

4) nel merito, non commissione dell’infrazione.

2) Si costituiva la Prefettura di Roma chiedendo il rigetto del ricorso.

3) Il Giudice di Pace di Roma, disattese domande ed eccezioni di parte attrice, con sentenza 36634/16 rigettava integralmente l’opposizione.

4) L’Avv. Mauro (OMISSIS) proponeva appello avverso il rigetto dell’opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, prospettando le censure sollevate e disattese in primo grado.

5) Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2246/2019, confermava la decisione di prime cure.

6) Avverso detta decisione l’Avv. Mauro (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione con due motivi di censura, rivolti esclusivamente al rigetto del terzo motivo di appello.

7) La Prefettura di Roma è rimasta intimata.

8) La causa veniva avviata alla trattazione con rito camerale.

9) In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 381 – bis .1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I.– Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 L. 689/81 e dell’art. 214 c.d.s. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha giudicato legittimo il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emesso dalla Prefettura di Roma, in quanto doveva ritenersi sussistente per presunzione iuris tantum (sino dunque a prova contraria, cui è tenuto l’opponente) la delega all’esercizio della suddetta funzione in capo al Vice-prefetto, disconoscendo che il ricorrente non è rimasto inerte, ma ha chiesto più volte al giudice l’ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c.

Il motivo è infondato.

L’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, che ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, abbia emesso il provvedimento, è onerato della prova della carenza di delega, sicché, ove non riesca a procurarsi la relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. o ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23, comma 6, L. 689/1981 (ora dell’art . 7, comma 7, del d. lgs. n. 150 del 2011)(Sez. 1, Ord. n. 23073 del 2016; Sez. 2, Ord. n. 20972 del 2018; Sez. 2, Ord. n. 16804/22).

Se invece l’opponente non si sia attivato in tal senso, il giudice non è tenuto ad accertare d’ufficio la legittimità del provvedimento sanzionatorio: il potere di assume informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. non può essere esercitato per acquisire atti o documenti che la parte è in condizioni di produrre, inclusi quelli relativi al procedimento sanzionatorio (Cass. n.6101/2013; Cass. n. 6218/2009).

Nello specifico, non si evince dagli atti di causa e dal ricorso che il ricorrente avesse inutilmente richiesto copia degli atti del procedimento sanzionatorio all’autorità procedente e – pertanto – correttamente la pronuncia, richiamando in motivazione il precedente sopra citato (ord. n. 20972/2018), ha ritenuto che l’interessato non avesse assolto l’onere della prova della carenza di delega.

La produzione documentale introdotta con la memoria ex art. 381 bis 1 c.p.c. non può soccorrere al riguardo perché inammissibile e comunque perché attiene a richieste rivolte alla Prefettura riguardanti procedimenti diversi.

II.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 18 l. 689/81 e dell’art. 204 c.d.s. avuto riguardo alla mancanza di firma autografa del Prefetto, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., che determinerebbe l’incerta provenienza del documento (ordinanza-ingiunzione) e, per l’effetto, la nullità dello stesso.

Anche questo motivo è infondato.

Qualora l’ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione di cui all’art. 3, comma secondo, L. 39/1993, secondo cui “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.

Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l’apposizione di firma autografa, quest’ultima è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile” (Cass. 18493/2020; Cass.12160/2012).

Poiché, nello specifico, l’ordinanza risulta essere stata redatta con sistema meccanizzato, era sufficiente per la validità del provvedimento l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione.

III. Il ricorso va dunque rigettato.

IV. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

V. Visto l’esito del ricorso, sussistono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte di cassazione, in data 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.