REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONI Monica – Presidente –
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere –
Dott. CENTOFANTI Francesco – Rel. Consigliere –
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere –
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Ministero della Giustizia (Casa Circondariale di Sassari) –
in procedimento riguardante
(OMISSIS) Rocco, nato a Marina di Gioiosa Ionica il 04/07/19xx;
avverso l’ordinanza del 07/10/2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata il 6 luglio 2021, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto Rocco (OMISSIS), assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e per l’effetto aveva ordinato alla direzione dell’istituto penitenziario di consentire al detenuto medesimo di svolgere i colloqui con gli stretti congiunti mediante video-collegamento, attraverso postazioni informatiche dedicate e nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza.
(OMISSIS) aveva addotto, nel reclamo, l’impossibilità dei congiunti di spostarsi sul territorio, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza legata alla pandemia da Covid-19.
Il Tribunale svolgeva ampie considerazioni a sostegno del riconoscimento del diritto all’effettuazione dei colloqui telematici, richiamando in via assorbente la più recente giurisprudenza di legittimità.
In conformità a quest’ultima, il diritto doveva intendersi subordinato all’allegazione, e positiva dimostrazione, di situazioni di impossibilità o grave difficoltà all’effettuazione dei colloqui in presenza.
Tali situazioni potevano essere collegate all’emergenza pandemica, o a ragioni ulteriori, quali (esemplificativamente) lo stato di detenzione del congiunto o le sue condizioni di salute.
2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente deduce violazione di legge. Nell’interpretazione datane dal giudice di legittimità, l’art. 41-bis Ord. pen. non sarebbe ostativo alla possibilità di effettuazione del colloquio in video-collegamento esclusivamente laddove sussistano situazioni obiettive ed eccezionali, che ne impediscano lo svolgimento secondo le modalità usuali.
Situazioni siffatte sarebbero venute meno già al tempo della decisione di primo grado, con l’abolizione, nell’aprile 2021, del divieto di spostamento tra Regioni causa pandemia e la graduale riapertura di tutte le attività.
Con il secondo e il terzo motivo l’Amministrazione ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale, nonché violazione di legge e di normativa secondaria applicativa, con riguardo a passaggi argomentativi incidentali dell’ordinanza impugnata, inerenti l’idoneità dei sistemi di sicurezza ministeriali a prevenire le intrusioni informatiche, ove siano coinvolti detenuti di massimo spessore criminale, nonché l’individuazione dei luoghi, esterni all’istituto di pena, da cui attivare il collegamento a distanza.
3. La difesa del condannato ha presentato rituale memoria ad opponendum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2. L’ordinanza impugnata enuncia principi in sé conformi alla più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577-01, ripresa da Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01), secondo cui il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, comunque, di grave difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal medesimo art. 41-bis.
Il provvedimento è tuttavia censurabile perché conferma l’accoglimento del reclamo sulla base di tale astratta enunciazione, omettendo di correlare i principi alla ricognizione di situazioni effettive e attuali di tal fatta.
Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione ricorrente, le restrizioni di carattere generale alla possibilità degli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori delle Regioni, introdotte nella fase acuta dell’emergenza pandemica, cui si legava l’impossibilità dei congiunti del detenuto di viaggiare per raggiungere l’istituto penitenziario, sono venute meno per effetto dell’art. 1, comma 2, d.l. 22 aprile 2021, n. 52, conv. dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, vigente da data anteriore alla decisione di primo grado.
E già l’art. 1-bis d.l. 13 marzo 2021, n. 30, introdotto dalla legge di conversione 6 maggio 2021, n. 61, aveva stabilito che «(g)li spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 […] sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate».
Il Tribunale di sorveglianza non si confronta con tali sopravvenienze normative e omette di verificare in concreto, alla luce di esse, la persistenza e la cogenza dell’addotta impossibilità di svolgimento dei colloqui in presenza con i congiunti. Né il Tribunale individua reali e concrete situazioni impeditive di altra natura.
3. Il procedimento di reclamo, disegnato dal combinato disposto degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., è un procedimento di natura giurisdizionale, funzionale all’accertamento di eventuali disposizioni di ordinamento penitenziario, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un pregiudizio all’esercizio dei diritti di carattere attuale e grave (da ultimo, Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, Basso, Rv. 269894-01).
Come ogni procedimento giurisdizionale, esso non tende all’astratta proclamazione del diritto obiettivo, ma alla contestuale rilevazione sia di specifiche posizioni di vantaggio, meritevoli di piena tutela e rientranti nella sfera giuridica individuale del soggetto che attivi il rimedio, sia di specifici fatti lesivi, che ne compromettano la realizzazione.
Se il reclamo è proposto per contrastare il diniego opposto dall’Amministrazione penitenziaria all’effettuazione dei colloqui a distanza in periodo di emergenza pandemica, e nella vigenza delle relative restrizioni, in tesi impeditive dei colloqui fisici, l’accertamento concreto di quest’ultima circostanza è parte integrante della causa petendi.
Dalla sua constatazione l’eventuale decisione di accoglimento del reclamo non può prescindere.
4. Previo assorbimento dei motivi ulteriori, l’ordinanza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per rinnovata valutazione. Quest’ultima dovrà essere in ogni caso riferita all’attualità.
E’ noto che il giudizio di reclamo al Tribunale di sorveglianza non rappresenta un giudizio “chiuso”, né un giudizio funzionale alla mera revisione della decisione iniziale.
Esso appare piuttosto un giudizio destinato alla rinnovazione della decisione medesima, all’esito dell’ulteriore confronto dialettico con le parti, previo riscontro della perdurante attualità dei suoi presupposti.
La giurisdizione penitenziaria – le cui decisioni sono sempre “allo stato degli atti’ (Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, El Hayane, Rv. 276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773-01; Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774-01) – si caratterizza, anche nelle fasi ulteriori del procedimento, e finanche in sede di rinvio, per il suo costante adattamento agli sviluppi della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata, che appaiono in costante e fisiologica evoluzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 06/05/2022.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2022.