REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) Francesco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti Nicola (OMISSIS) e Salvatore (OMISSIS), che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio “Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS)”, alla via (OMISSIS) 301/bis in Messina;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3634, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 17.6.2020, e pubblicata il 3.7.2020;
ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 13.10.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate notificava a (OMISSIS) Francesco l’avviso di accertamento n. R3E010703267/2010, relativo a maggiore Irpef per l’anno 2005, in riferimento alla plusvalenza conseguita mediante la cessione di un terreno edificabile per il valore di Euro 80.000,00, disconoscendo l’Amministrazione finanziaria l’esistenza di un valore di acquisto del bene ed il sostenimento di costi inerenti. Il maggior reddito rispetto a quanto dichiarato era assoggettato a tassazione separata con aliquota del 39,16%.
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, e l’Ente impositore ammetteva, nel costituirsi, di aver errato nel calcolare l’aliquota dell’imposizione, che era stata indicata nel 39,16%, mentre l’aliquota corretta è quella del 27,80% (controric., p. 5).
La CTP accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, in particolare per avere l’Amministrazione finanziaria preso in considerazione soltanto il prezzo di vendita del terreno, disconoscendo la considerazione di ogni valore iniziale e costo inerente, ed annullava l’atto impositivo.
3. La decisione assunta dalla CTP era sottoposta ad appello dall’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
La CTR osservava che il contribuente aveva assicurato una risposta parziale al questionario somministratogli dall’Amministrazione finanziaria, non provvedendo ad adeguata produzione documentale, neppure fornendo l’atto di acquisizione del terreno, ed in tal modo aveva ostacolato l’accertamento tributario.
In conseguenza riformava la decisione di primo grado, e disponeva “confermarsi integralmente l’avviso di accertamento in contestazione” (sent. CTR, p. III).
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Francesco (OMISSIS), affidandosi a tre motivi di impugnazione.
Resiste mediante controricorso l’Ente impositore.
Ragioni della decisione
1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., ma lamentando comunque l’omessa pronuncia, il contribuente contesta la violazione dell’art. 6, comma 4, della L. n. 212 del 2000, dell’art. 68, comma 1, del Tuir, dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che il contribuente fosse tenuto a fornire all’Amministrazione finanziaria anche i documenti di cui la stessa era già ufficialmente in possesso.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della impugnata sentenza della CTR, per non essersi pronunciata, in violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., e non aver rilevato che la fattispecie oggetto di causa non rientra nella previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, bensì nella previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.
3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., e comunque l’omessa pronuncia in materia del giudice dell’appello, per avere la CTR confermato integralmente l’atto impositivo, sebbene la stessa Agenzia delle Entrate avesse ammesso di essere incorsa in errore, applicando un’aliquota eccessiva di tassazione sulla plusvalenza contestata al contribuente.
4. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, (OMISSIS) Francesco ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022.
Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo.
Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla sezione tributaria del Giudice di legittimità.
La Corte,
P.Q.M.
accoglie l’istanza proposta da (OMISSIS) Francesco, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria della Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13.10.2022.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2022.