REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIA ACIERNO – Presidente –
Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI – Consigliere –
Dott. GIULIA IOFRIDA – Consigliere –
Dott. FRANCESCO TERRUSI – Consigliere –
Dott. MASSIMO FALABELLA – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso RG 13380 anno 2021 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato presso l’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);
ricorrente
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);
controricorrente
avverso la sentenza n. 1495/2020 della Corte di appello di L’Aquila depositata il giorno 5 novembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. Massimo Falabella.
FATTI DI CAUSA
1. — Con sentenza del 5 novembre 2020 la Corte di appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS) (OMISSIS) avverso la pronuncia con cui il Tribunale del capoluogo abruzzese aveva: dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS); affidato la figlia minore della coppia ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre; disposto che il padre contribuisse al mantenimento della figlia minore con un assegno di euro 415,00 mensili, oltre che partecipando alla metà delle spese straordinarie; dichiarato spettare alla moglie un assegno divorzile di euro 400,00 mensili.
2. ― Con tre motivi di impugnazione ricorre per cassazione, contro detta sentenza, (OMISSIS) (OMISSIS)
Resiste con controricorso (OMISSIS) (OMISSIS);
Vi sono memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Deve darsi atto, preliminarmente, dell’inammissibilità del controricorso, il quale è stato proposto da difensore munito di procura non avente carattere di specialità, in quanto «rilasciata nell’ambito del giudizio di primo grado» (cfr. epigrafe dell’atto).
E’ appena il caso di ricordare che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (per tutte: Cass. 27 agosto 2020, n. 17901; Cass. 7 gennaio 2016, n. 58); il detto principio opera anche per il controricorso, in forza del richiamo contenuto nell’art. 370, comma 2, c.p.c. (Cass. 7 marzo 2003, n. 3410, in fattispecie in cui la procura di assumeva conferita a margine dell’atto introduttivo della precedente fase di giudizio in data perciò anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato).
1.1. ─ Il primo mezzo denuncia «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112. c.p.c. in relazione all’art. 5, comma 6, l n. 898/1970 ed all’art. 156 c.c., per avere la Corte di appello di L’Aquila accolto la domanda di assegno divorzile, mai chiesta dalla coniuge, che ha sempre espressamente richiesto l’assegno di mantenimento».
Secondo il ricorrente la pronuncia impugnata non avrebbe rilevato il vizio di ultrapetizione presente nella sentenza del Tribunale; questa aveva riconosciuto l’assegno ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 a (OMISSIS) la quale si era però limitata a domandare giudizialmente l’aumento dell’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
Il ricorrente sottolinea, al riguardo, la diversità esistente tra le due forme di contribuzione, rimarcando sia i presupposti cui deve essere ancorato il riconoscimento dell’assegno divorzile, sia i parametri valutativi normativamente prefissati ai fini della concreta determinazione dell’assegno di divorzio.
2. — Il motivo è infondato.
Ha osservato la Corte di appello che il Tribunale aveva correttamente qualificato la domanda di (OMISSIS) quanto all’aumento a euro 500,00 dell’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione quale domanda di riconoscimento dell’assegno dovuto ex art. 5, comma 6, cit., attribuendo rilievo all’oggetto sostanziale della richiesta volta al riconoscimento di un assegno assistenziale; il Giudice del gravame ha inoltre rimarcato che il Tribunale, nel riconoscere l’assegno divorzile, aveva verificato la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione di un assegno di tale natura.
In tal modo, la Corte distrettuale risulta essersi conformata al principio di diritto per cui il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta (Cass. 21 maggio 2019, n. 13602; Cass. 29 aprile 2004, n. 8225).
Queste ultime evenienze non ricorrono, essendo manifesto che i Giudici del merito abbiano valutato la portata concreta della domanda proposta, la quale, del resto, proprio in quanto spiegata all’interno del giudizio di divorzio, non poteva che essere diretta al riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970: assegno le cui condizione di erogazione sono state poi coerentemente scrutinate avendo riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio.
2.2. ― Il secondo motivo è rubricato opponendo «nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, per avere la Corte di Appello di L’Aquila riconosciuto l’assegno divorzile alla coniuge che non ha mai cercato lavoro, né in costanza di matrimonio né dopo, e per avere lasciato dopo tre mesi l’unico lavoro reperito».
Si lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto la spettanza dell’assegno di divorzio nonostante la controparte non abbia mai indicato di aver tentato di reperire un’occupazione lavorativa, né chiesto di provare in via testimoniale una tale evenienza.
Sottolinea l’istante che aveva trovato smentita, nel corso del giudizio di merito, il fatto che il rifiuto di lavorare della controparte, in costanza di matrimonio, derivasse da un accordo coniugale.
Il motivo è inammissibile.
Per quanto qui rileva è osservato, nella sentenza impugnata:
che risultava accertato lo squilibrio nella situazione economica delle parti a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
che l’odierna controricorrente versava in situazione di insufficienza economica;
che, come considerato dal Tribunale, l’età di (OMISSIS) (OMISSIS) non consentiva alla medesima un proficuo inserimento nel mondo del lavoro ― essendo ella oltretutto priva di esperienze lavorative, avendo svolto per soli tre mesi l’attività di operatrice telefonica ― e di percepire redditi tali da renderla autonoma dal punto di vista economico, «tenuto anche conto del contributo economico dovuto al mantenimento della figlia e dell’obbligo di pagamento delle spese straordinarie a questa relative»;
che andava tenuto conto della funzione riequilibratice che l’assegno divorzile era chiamato a svolgere;
che, a tale riguardo, risultava pacifico che nel corso della vita coniugale la controricorrente aveva fornito attraverso il lavoro domestico ed occupandosi della cura ed educazione della figlia minore, un concreto apporto alla conduzione familiare e alla formazione del profilo economico e professionale dell’ex coniuge;
che tanto doveva ritenersi essere il frutto di una scelta condivisa tra i coniugi almeno fino al dicembre 2012, epoca pressoché coincidente con la fine della vita coniugale.
3. Come chiarito dalle Sezioni Unite, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi natura assistenziale e natura perequativo-compensativa: quest’ultima discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
In tal senso, il riconoscimento del detto assegno richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto (Cass. Sez. U. 11 luglio 2018, n. 18287).
4. — Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è quindi derogato nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi e anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (Cass. 28 luglio 2022, n. 23583; Cass. 8 settembre 2021, n. 24250).
Ciò posto, l’accertamento della mancata autosufficienza economica contenuto nella decisione impugnata integra un accertamento di fatto che sfugge, in sé, al sindacato di legittimità: né il ricorrente ha sviluppato, sul punto, una censura motivazionale; nella rubrica del motivo è evocato, bensì, l’art. 360, n. 5 c.p.c., ma l’impugnativa non risulta articolata avendo riguardo a doglianze di omesso esame di fatto decisivo (doglianze che, come è noto, implicano che chi ricorre indichi il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
L’istante mostra, del resto, di non cogliere appieno la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia avendo riguardo al tema che qui interessa.
Infatti, come si è visto, la Corte di appello ha evidenziato che aveva un’età che non le consentiva un inserimento nel mondo del lavoro, tale da ottenere redditi che la potessero rendere autosufficiente economicamente (tenuto anche conto del concorso della medesima al mantenimento della figlia); ebbene, la parte istante non si misura con tale rilievo, limitandosi a questionare della mancata allegazione e della mancata prova della ricerca di un impiego da parte dell’odierna controricorrente.
5. — Il motivo appare non aderente alle ragioni del decidere anche in quanto trascura di prendere in considerazione quanto osservato dalla Corte di merito in ordine alla funzione perequativa e compensativa dell’assegno: il mezzo di censura non considera, cioè, i rilievi del Giudice di appello in ordine all’attività casalinga ed educativa svolta, in base a un scelta condivisa col marito, da (OMISSIS) e al contributo dalla stessa complessivamente fornito alla conduzione familiare e all’affermazione economica e professionale dell’ex marito.
Tali considerazioni della Corte del gravame appaiono pienamente pertinenti in diritto, in quanto, come si è detto, l’assegno di divorzio va riconosciuto anche laddove, a prescindere dall’esistenza di una autosufficienza economica, si tratti di compensare il coniuge economicamente svantaggiato delle rinunce operate nel quadro delle scelte della coppia relative alla conduzione familiare.
6. ― Col terzo motivo il ricorrente lamenta «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, c.p.c. sotto altro profilo, per avere la Corte di appello di L’Aquila erroneamente pronunziato sulla domanda di modifica delle condizioni di incontro padre – figlia».
Spiega chi impugna che la sentenza di appello avrebbe ritenuto che nelle cause di divorzio, ove non ricorra l’accordo tra i genitori sulle modalità di incontro tra genitori e figli, sarebbe corretto non decidere nulla per non modificare lo status quo, ché, diversamente, «se ne avrebbe un turbamento dei figli la cui importanza prevale alla corretta instaurazione dei rapporti genitoriali».
Il motivo è palesemente infondato.
7. — Il ricorrente formula la censura avendo riguardo alla domanda, da lui riproposta in appello, quanto alla regolamentazione dei tempi di incontro tra di lui e la figlia (OMISSIS) (OMISSIS).
Ha ritenuto, sul punto la Corte di appello che la regolamentazione dei modi e dei termini del diritto di visita, stabilite con la sentenza di separazione, avesse tenuto adeguatamente conto delle esigenze del minore e del genitore non collocatario e avesse consentito un rapporto sereno ed equilibrato tra la figlia e (OMISSIS), onde, a proprio avviso, il Tribunale aveva correttamente ritenuto di dare continuità alle prescrizioni già adottate.
Ora, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. 3 marzo 2020, n. 5730; Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388): tale evenienza nella fattispecie in esame per certo qui non ricorre.
8. ― L’impugnazione è respinta.
9. ― Nulla è da statuire in punto si spese, stante l’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 1° febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2023.