Notifiche: il rifiuto della moglie convivente a firmare obbliga l’agente notificatore a procedere depositando l’atto presso la casa comunale (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 21 aprile 2023, n. 10805).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. HMELJAK Tania – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. SALEMME Andrea Antonio – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4425/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS) (OMISSIS);

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

-intimata-

avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA-SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 2162/2019 depositata il 17/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere dott. ANDREA ANTONIO SALEMME.

RILEVATO CHE

1. In data 23 dicembre 2012, (OMISSIS) (OMISSIS) riceveva notificazione di intimazione di pagamento n. (OMISSIS) per la complessiva somma di euro 185.822,71 quanto all’anno di imposta 1996 in riferimento ai ruoli 804 del 2003 e 847 del 2003. L’intimazione era fondata sulla cartella di pagamento n. (OMISSIS)

2. Proponeva impugnazione il contribuente eccependo la nullità dell’intimazione per mancata notifica della cartella.

3. La CTP di Reggio Calabria, con la sentenza 1147/03/2014, rigettava il ricorso.

4. Proponeva appello il contribuente e la CTR della Calabria, con la sentenza impugnata, accoglieva in parte il gravame, relativamente al calcolo degli interessi.

In particolare, la CTR così motivava:

La notifica della cartella appare del tutto rituale. Dalla fotocopia prodotta e non contestata dal contribuente si deduce infatti che la copia è stata ritirata dalla moglie del contribuente che si è soltanto rifiutata di sottoscrivere la relata. Di conseguenza la notifica appare corretta e conforme alla normativa vigente.

5. Propone ricorso per cassazione il contribuente con un unico motivo.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione resta intimata.

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 138, 139 e 140 cod. proc. civ.

1.1. Le considerazioni della CTR sono smentite dalle evidenze documentali, poiché è indubitabile che la consegna del plico non è mai avvenuta.

La circostanza assunta a fondamento con decisione, ossia la consegna dell’atto presupposto alla moglie del contribuente, nonostante il rifiuto della medesima di sottoscrivere l’atto, risulta incontestabilmente esclusa dalla relata di notificazione depositata dall’agente della riscossione: come emerge da detta relata (riprodotta per autosufficienza a pagina 5 del ricorso), “il messo notificatore non attesta di aver consegnato alla moglie del contribuente la cartella stessa, circostanza[,] questa[,] emergente dalla mancata apposizione del contrassegno alla casella: ‘Consegnandola in assenza del contribuente'”.

Risulta quindi smentita la regolarità della notificazione, atteso che, in costanza di rifiuto opposto da persona diversa dal destinatario, il messo avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.

L’osservanza della procedura ai sensi di quest’ultimo articolo era in ogni caso dovuta, essendo normativamente prescritto che solo il rifiuto del destinatario possa assumere rilevanza ai fini della regolarità della notificazione.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

2.1. Dalla relazione di notificazione della cartella di pagamento, costituente il presupposto dell’intimazione oggetto di impugnazione, notificazione, come detto, riprodotta nel corpo del ricorso, emerge che non è contrassegnato il riquadro relativo alla casella che recita: “Consegnandola in assenza del contribuente”;

– la “moglie convivente” del contribuente “si rifiuta di firmare”.

2.2. In ragione di quanto precede, ed in particolare della dicitura: “Si rifiuta di firmare”, la suddetta “moglie convivente” ha espressamente ricusato di ricevere la notifica, senza peraltro che, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, il tenore letterale della relata consenta di affermare che la medesima abbia comunque ricevuto il piego.

2.3. Pertanto, a fronte dell’art. 139, comma 2, proc. civ., secondo cui, “se il destinatario non viene trovato in uno d[ei] luoghi [ove deve essere ricercato], l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”, nella specie, trova applicazione l’art. 140 cod. proc. civ., secondo cui, “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

Invero, come detto, ricorre l’ipotesi del “rifiuto”.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata e cassata senza rinvio.

3.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa Suprema Corte è abilitata a decidere definitivamente la causa, accogliendo il ricorso introduttivo del giudizio, in ragione dell’omessa rituale notificazione della cartella di pagamento al

3.2. L’esito del giudizio comporta, in punto di spese, che, compensate quelle dei gradi di merito, l’Agenzia delle entrate – Riscossione sia condannata a rifondere al contribuente quelle del grado di legittimità, liquidate, secondo tariffa, come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Per l’effetto, annulla e cassa senza rinvio la impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.

Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Condanna l’Agenzia delle entrate-Riscossione a rifondere alla contribuente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.600, oltre esborsi per euro 200, spese forfetarie in misura del 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti.

Così deciso a Roma, lì 21 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.