Sequestro del veicolo in leasing, quando la società proprietaria può impugnare la misura (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 21 gennaio 2025, n. 2389).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. Donatella Galterio – Presidente –

Dott. Lorenzo Antonio Bucca – Consigliere –

Dott. Alberto Galanti – Relatore –

Dott. Giovanni Giorgianni – Consigliere –

Dott. Valeria Bove – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi presentati da:

1. (OMISSIS) (OMISSIS), nata a (OMISSIS) (Ungheria) il xx/xx/19xx;

2. (OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS) (Ungheria) il xx/xx/19xx;

3. (OMISSIS) (OMISSIS), nata in Ungheria il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Udine del 03/06/2024;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alberto Galanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aldo Esposito, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 3 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Udine rigettava la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Udine in data 9 maggio 2024, avente ad oggetto l’autocarro motrice tg. (OMISSIS), rimorchio tg. (OMISSIS) e 28 cisterne in plastica contenenti 22.680 kg. di liquido, in riferimento al reato di cui agli articoli 40 e 49 d. lgs. 504/1995.

2. Avverso l’ordinanza gli indagati propongono, tramite il comune difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Preliminarmente, i ricorrenti evidenziano di non avere contestato il fumus commissi delicti non per prestare acquiescenza, ma solo perché, trattandosi di fase cautelare, i margini di impugnazione erano esigui.

Evidenziano poi che non è corretto affermare, come fa l’ordinanza impugnata, che in caso di dissequestro il bene tornerebbe in possesso degli istanti, in quanto l’istanza era finalizzata alla restituzione dei mezzi alla proprietà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per carenza di legittimazione ad agire.

2. Quanto alla (OMISSIS), (OMISSIS) della società conduttrice del mezzo, è senz’altro vero che la giurisprudenza prevalente di questa Corte ritiene che in tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione finanziaria a terzi, è legittimato a proporre istanza di riesame, in quanto la res rimane nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla emissione di misure cautelari funzionali all’adozione di uno strumento, quale la confisca penale, idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene (Sez. U., n. 14484 del 19/01/2012, R.v. 252030 – 01; Sei. 1, n. 44516 del 16705/2012, Agrifeasing, Rv. 253828 – 01 Sez. 3, n. 44901 del 09/02/2016, Fraer Leasing S.p.A., Rv. 267921 – 01).

Tuttavia, si è anche detto, con motivazione che il Collegio condivide e ribadisce, che «la società che ha concesso in leasing il veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è legittimata ad impugnare il rigetto dell’istanza di dissequestro e ad ottenere la restituzione del bene qualora sia in buona fede ed estranea al reato» (Sez. 3, n. 1475 del 22/11/2012, dep. 2013, Selmabipiemme Leasing s.p.a, Rv. 254336 – 01; Sez. 4, n. 39777 del 07/06/2012, Oleanu, Rv. 253721 – 01).

Nel caso di specie, la ricorrente nulla deduce in riferimento alla condizione di persona .estranea al reato e in buona fede della medesima società, condizione necessaria affinché possa essere esclusa la confisca, da disporsi obbligatoriamente ai sensi del combinato disposto degli articoli 44, comma 1, d.lgs. 504/1995, e 301, comma 1, d.P.R. 43/1973 (ora art. 94, comma 1, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141), con conseguente genericità della doglianza.

3. Quanto a (OMISSIS) e (OMISSIS), conduttrice del mezzo e autista accompagnatore, i due sono totalmente privi di legittimazione e anche di interesse ad agire, non vantando alcun diritto reale o personale di godimento sul bene.

4. Inoltre, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, il difensore risulta privo di procura speciale rilasciata della società di leasing, per cui non ha alcuna legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro.

5. I ricorsi non possono quindi che essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

6. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/12/2024.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2025.

SENTENZA