REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. VITO DI NICOLA – Presidente –
Dott. DOMENICO FIORDALISI – Consigliere –
Dott. FILIPPO CASA – Consigliere –
Dott. GIORGIO POSCIA – Consigliere –
Dott. EVA TOSCANI – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità;
udito il difensore.
Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la colpevolezza di (omissis) (omissis) per la contravvenzione di cui all’art. 703, comma secondo, cod. pen. e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano in data 29 giugno 2022, ha rideterminato la pena in giorni undici di arresto.
La vicenda oggetto del ricorso riguarda la condotta dell’imputato, sorpreso mentre – in occasione di un “presdio di solidarietà” con i detenuti della Casa circondariale di Bolzano, cui prendevano parte altre quattro o cinque persone – accendeva un fumogeno che lanciava in pieno giorno (ore 15,00) verso le mura del menzionato istituto di pena, e, segnatamente, lungo le passeggiate di (omissis), luogo pubblico generalmente interessato dal transito di ciclisti e pedoni.
2. Avverso la predetta sentenza (omissis), tramite il difensore di fiducia avv. (omissis) (omissis), ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 703, comma secondo, cod. pen.
I Giudici di merito hanno ritenuto l’ipotesi aggravata, per essere il fatto commesso «in luogo ove sia adunanza o concorso di persone», senza svolgere la necessaria verifica sulla sussistenza del pericolo concreto per l’incolumità delle persone, non essendo a tal fine sufficiente affermare – come si legge nella sentenza di appello – che quello interessato dal lancio del fumogeno è luogo in cui «notoriamente transitano pedoni e ciclisti»; al contrario il Giudice di appello avrebbe dovuto verificare che al momento dei fatti vi fosse un afflusso particolarmente elevato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità all’uopo citata nel ricorso (si menziona Sez. 4, n. 4814 del 01/03/1974, Capitanini, Rv. 127413).
Inoltre il pericolo non si concretizzò, poiché il fumogeno fu simbolicamente lanciato verso le mura della Casa circondariale, e non verso le persone presenti ai fatti, peraltro in numero esiguo (quattro o cinque manifestanti, oltre alle Forze dell’ordine). Infine, il fumogeno non costituisce, ex se, strumento pericoloso, non trattandosi di ordigno esplosivo ovvero fuoco di artificio.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma I, lett. b) ed e) cod. proc. pen. sotto un duplice motivo.
Per un verso, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie tra tutti i reati per cui (omissis) è stato condannato, per la loro comune matrice idoelogico-politica.
Per altro verso, lamenta l’erroneità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che il Giudice di appello non ha tenuto conto del principio espresso in sede di legittimità secondo cui la preclusione in caso di precedente fruizione per due volte del beneficio di cui si tratta non opera nel caso in cui i reati siano stati unificati per continuazione.
2.3. In data 8 maggio 2024 la difesa ha depositato memoria difensiva con cui ha ribadito i motivi di ricorso.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Olga Mignolo, con requisitoria scritta, depositata in data 26 aprile 2024, ha prospettato l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato e assorbe la seconda censura.
2. In diritto, non è superfluo richiamare l’art. 703 cod. pen., riguardante le «Accensioni ed esplosioni pericolose», che al primo comma, punisce «Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103». Recita, poi, il secondo comma di detto articolo che «Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese».
2.1. Com’è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’oggetto specifico della tutela penale è la polizia di sicurezza, concernente la prevenzione di talune specie di reati e, precisamente, delitti contro la vita e l’incolumità personale, dovendosi all’uopo impedire, data la pericolosità di determinate esplosioni o accensioni, che tali fatti siano compiuti da chiunque, senza speciale licenza dell’autorità.
Il fatto, pertanto, tutela l’interesse dell’incolumità fisica delle persone, che è compromesso in modo ancor più grave, se avviene alla presenza di molte persone, ivi riunite per una manifestazione sulla pubblica via (in tema di fuochi d’artificio, da ultimo, Sez. 1, n. 9022 del 24/11/2023, Ouzif, n.m.), presuppone la mancanza di licenza (Sez. 1, n. 43003 del 27/10/2005, Mauriello, Rv. 232708; Sez. 6, n. 2813 del 28/05/1979, dep. 1980, Zerbin, Rv. 144491;) ed è punibile a condizione che esso sia compiuto in determinati luoghi.
Quanto alla condotta materiale, l’indicazione contenuta nella norma, per quanto tassativa rispetto al genere (esplosioni o accensioni), è meramente esemplificativa in relazione alla specie.
Sul punto, autorevole e condivisa dottrina ha evidenziato che «se la menzione dello sparo d’armi, o dell’accensione di fuochi d’artificio, o del lancio di razzi, o dell’innalzamento di aerostati con fiamme è specifica, è invece generica e comprensiva d’ogni possibile specie congenere quella delle altre esplosioni ovvero accensioni pericolose».
Le ipotesi previste dall’articolo 703 cod. pen., indicate alternativamente, sono dunque penalmente equivalenti.
Ciò riverbera i suoi effetti in punto di richiesta pericolosità della condotta. Se la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il fatto previsto dall’articolo 703 cod. pen. deve risultare pericoloso in concreto (Sez. 1 n. 23267 del 03/03/2021, Carlucci, n.m.; Sez. 1, n. 1321 del 18/11/1994, dep. 1995, Morittu, Rv. 200232), osserva il Collegio che detto requisito deve ritenersi riferito sia alle indicazioni specifiche nella prima parte del primo comma della disposizione, sia alle esplosioni o accensioni genericamente indicate nella seconda parte del medesimo primo comma.
2.2. Neppure può essere posto in dubbio che il secondo comma dell’articolo 703 cod. pen. preveda un’aggravante speciale, di carattere obiettivo, siccome riguardante il luogo dell’azione e la gravità del pericolo, di cui il colpevole risponde anche ove non l’abbia voluta o conosciuta.
Questa Corte ha, in proposito, chiarito che «In tema di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.), l’ipotesi del fatto commesso in luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone (comma 2) non costituisce figura autonoma di reato, bensì circostanza aggravante, avente natura oggettiva, la cui configurazione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie base tipizzati al comma 1» (Sez. 1, n. 19621 del 20/10/2016, dep. 2017, Caldonazzi, Rv. 270111).
Proprio perché si tratta di un’aggravante (e non di un autonomo titolo di reato) è, dunque, necessario che il luogo, ove sia adunanza o concorso di persone sia abitato o costituisca adiacenza di luogo abitato o sia una pubblica via ovvero che il fatto avvenga in direzione di una pubblica via; diversamente, non sussistendo un reato nella sua nozione fondamentale, non potrebbe neppure sussistere la relativa circostanza aggravante.
2.3. Sotto altro concorrente profilo, per ciò che qui interessa, tra le diverse ipotesi di fatto prevedute dall’articolo 703 cod. pen., l’accensione di un fumogeno – che è cosa diversa dal “fuoco d’artificio”, poiché consiste in un oggetto la cui accensione crea fumo – rientra nella condotta prevista nell’ultima parte della norma e, segnatamente, quella delle accensioni pericolose in genere, punibile – come ciascuna delle ipotesi esemplificate nella disposizione di legge – sempre che sussista il presupposto di fatto, ossia che si tratti di accensione per la quale è prevista la licenza della autorità, senza che l’agente ne sia provvisto, e sempre che sia accertato il requisito della pericolosità per la vita o l’incolumità delle persone. In astratto, dunque, anche l’accensione di un fumogeno, in particolari condizioni (ad esempio a distanza ravvicinata dalle persone, derivando il pericolo anche dalla respirazione dei relativi fumi) può essere lesiva dell’incolumità dei presenti, e dunque rientra nelle condotte vietate dalla norma incriminatrice.
3. Così delineato il quadro normativo e interpretativo di riferimento, la motivazione della sentenza impugnata si palesa insoddisfacente in punto di requisito della pericolosità in concreto.
In primo luogo, l’indicazione della possibilità concreta che l’accensione illegittima di un fumogeno determini una lesione del bene giuridico dell’incolumità delle persone, senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta licenza, rende necessaria la descrizione del fumogeno, diversamente opinando qualsiasi accensione anche di modesta entità integrerebbe la fattispecie di reato.
Nel caso che ci occupa i giudici di merito si sono limitati ad evidenziare che l’imputata aveva acceso un fumogeno senza descriverne la tipologia e il fumo sprigionato.
Inoltre, quanto all’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 703 cod. pen., pur dando atto che il fatto oggetto di contestazione è avvenuto lungo una pubblica via, non ha fatto alcun riferimento all’eventuale contesto di assembramento e, anzi, ha meramente richiamato il “fatto notorio” che quel luogo fosse frequentato da pedoni e ciclisti.
Secondo un arresto risalente, ma mai superato (Sez. 4, Sentenza n. 4814 del 01/03/1974, Capitanini, Rv. 127413), ai fini della sussistenza del reato di cui all’ultima parte dell’art. 703 cod. pen. per “adunanza o concorso” di persone deve intendersi non già la presenza di più persone che sia normale rispetto al centro abitato o alla via in cui si verificano le accensioni o le esplosioni pericolose, bensì è necessario un afflusso particolarmente elevato di persone in rapporto all’ampiezza del luogo.
4. La sentenza, che si espone ai vizi denunciati, dev’essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento.
Così deciso, il 14 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2024.