Forze dell’ordine, la condotta della vittima pesa nel risarcimento per eccesso colposo nell’uso delle armi (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 4 ottobre 2024, n. 26057).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZION E CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO            Presidente

EMILIO IANNELLO                      Consigliere

MARCO DELL’UTRI                      Consigliere

AUGUSTO TATANGELO              Consigliere

PAOLO SPAZIANI                 Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 06571/2022 R.G.,

proposto da

(omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) rappresentati e difesi dall’avv. (omissis) (omissis) (pec dichiarata: (omissis)) in virtù di procure su foglio separato congiunto materialmente al ricorso;

-ricorrenti-

nei confronti di

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec dichiarata: (omissis)@mailcert.avvocaturastato.it);

-controricorrente-

nonché di

(omissis) (omissis);

-intimato­-

per la cassazione della sentenza n. 1692/2021 della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 3 agosto 2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2024 dal Consigliere dott. Paolo Spaziani.

Rilevato che:

1. (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), convennero, Tribunale di Catania, (omissis) il Ministero dell’Interno e la Presidenza di Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del loro congiunto, (omissis) (omissis) (coniuge della prima e padre dei secondi), il quale era stato ucciso la notte del (omissis) 2000, mentre vagava per le vie di (omissis);

dedussero che per questo fatto (omissis) (omissis) era stato condannato in sede penale per il delitto di cui agli artt. 55 e 589 cod. pen., con sentenza n. 63/2004 del GUP del Tribunale di Caltagirone, passata in giudicato;

esposero che nel processo penale era stato accertato che la notte del (omissis) 2000 (omissis) (omissis) agente della Polizia di Stato, era in servizio con il collega (omissis) (omissis) e che essi, intorno alle 2.40, mentre pattugliavano in automobile le vie di (omissis) si erano imbattuti in un pedone che camminava recando una valigetta in mano, il quale, dopa essere stato fermato, aveva poggiato a terra la valigetta ed aveva estratto una pistola, puntandola contra di loro;

i poliziotti, per scampare al pericolo, erano ripartiti ad alta velocita ma poco dopa, effettuata una inversione di marcia, erano tornati in prossimità del pedone, arrestando il veicolo ad una ventina di metri da lui, estraendo a propria volta (dopa essersi riparati dietro gli sportelli aperti) le pistole d’ordinanza, puntandole contro l’aggressore;

quest’ultimo, abbagliato dai fari dell’auto della Polizia e senza riparo, si era posto in ginocchio sulla carreggiata, aveva mantenuto la presa della pistola e il braccio teso verso i poliziotti, senza però sparare alcun colpo;

in quel frangente, sebbene fosse notte fonda e le strade fossero deserte, era sopraggiunta un’automobile, la quale si era arrestata all’incrocio posto alle spalle dell’uomo armato, ripartendo, tuttavia, immediatamente, dopo che i poliziotti avevano ordinato al conducente di allontanarsi;

poiché l’uomo armato non aveva cessato il proprio contegno minaccioso, (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) avevano aperto il fuoco, esplodendo otto colpi, quattro dei quali erano andati a segno; l’ultimo di questi, sparato da (omissis) (omissis) aveva colpito l’uomo (che sarebbe stato poi identificato per (omissis) (omissis) all’emitorace sinistro, provocandone la morte per rottura traumatica del cuore;

sulla base di questi accertamenti, il giudice penale aveva reputato che, pur venendo in considerazione, nella fattispecie, i presupposti di due cause di giustificazione, la legittima difesa e l’uso legittimo delle armi (in quanto i poliziotti avevano, per un verso, il diritto di tutelare la propria vita e integrità fisica dall’aggressore e, per l’altro, il dovere di prevenire eventuali azioni illecite di quest’ultimo, respingendo la violenza da lui posta in essere), tuttavia, in concreto, sia il pericolo per la vita e l’integrità fisica dei poliziotti, sia quello per la tutela dell’ordine e dell’incolumità pubblici apparivano molto limitati se non inesistenti;

il primo, perché, a fronte della situazione in cui si era trovato l’aggressore (rannicchiato senza riparo in mezzo alla carreggiata e abbagliato dai fari dell’automobile dei poliziotti), questi ultimi erano invece riparati dagli sportelli blindati e avevano una perfetta visuale della sagoma dell’uomo; il secondo, perché a causa dell’ora notturna non vi era traffico pedonale e veicolare ed era quindi impossibile che l’aggressore commettesse atti dannosi nei confronti di terze persone;

ciò posto in fatto, il giudice penale aveva reputato, in diritto, che si fosse integrato l’eccesso colposo nelle cause di giustificazione, per evidente insussistenza del necessario requisito della proporzione tra la condotta offensiva e violenta dell’aggressore e la condotta difensiva e respingente dei pubblici ufficiali;

oltre ad irrogare la pena per il delitto di omicidio colposo commesso eccedendo nelle suddette scriminanti, il giudice penale aveva condannato (omissis) (omissis) al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, limitandosi tuttavia alla condanna generica con provvisionale e rimettendone la liquidazione in sede civile;

2. costituitosi nel giudizio civile il solo Ministero dell’Interno, nella contumacia di (omissis) (omissis) il Tribunale di Catania, avuto riguardo alle circostanze accertate in sede penale, con sentenza n. 1296/2018 li condannò, in solido, a pagare a (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) la somma di Euro 250.000 ciascuno, al netto della provvisionale liquidata dal giudice penale;

il Tribunale, per un verso, accertò, oltre alla responsabilità diretta dell’autore dell’illecito, anche quella del Ministero dell’Interno, ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.; per altro verso, escluse che alla produzione dell’evento dannoso letale fosse concorsa la condotta della vittima;

3. la sentenza del Tribunale di Catania é stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello della stessa citta che, con sentenza 3 agosto 2021, 1692, ha accolto lo specifico il motivo di gravame proposto dal  Ministero dell’Interno, concernente l’omesso accertamento del concorrente fatto colposo del danneggiato;

la Corte territoriale, precisamente, ha reputato sussistente il concorso di colpa di (omissis) (omissis) in applicazione del  principio di diritto –  affermato da questa Corte in una risalente pronuncia (Cass. 22/10/1968, n. 3394) – secondo cui «nell’ipotesi di danno causato per eccesso colposo di legittima difesa non é consentito relegare al ruolo di semplice occasione rispetto alla produzione dell’evento l’azione antigiuridica che ha determinato l’azione difensiva dell’aggredito danneggiante», giacché, in tale ipotesi, ricorre una «azione necessitata dall’esigenza di respingere l’ingiusta offesa altrui» e, «avuto riguardo a codesto indissolubile legame fra offesa ingiusta altrui ed eccesso colposo nella difesa, alla prima va riconosciuto il carattere di causa concorrente nel processo eziologico che ha determinato l’evento dannoso a carico dell’autore dell’offesa ingiusta»; la Corte territoriale ha quindi valutato l’incidenza causale del fatto colposo concorrente nella misura del 50%, conseguentemente dimidiando l’entità della somma liquidata dal primo giudice a titolo risarcitorio;

4. per la cassazione della sentenza della Corte catanese ricorrono (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) sulla base di due motivi; risponde il Ministero dell’Interno con controricorso; non svolge difese in sede di legittimità l’intimato (omissis) (omissis);

la trattazione del ricorso é stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.;

il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;

i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1.1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione deli artt. 55 e 185 cod. pen.;

1.2. con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.;

2. II primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento dannoso letale che aveva subito;

il motivo pone dunque la questione di diritto, di carattere generale, della applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227, primo comma, cod. civ. all’azione violenta o alla condotta di resistenza per vincere o respingere le quali il pubblico ufficiale ricorra alle armi o ad altro mezzo di coazione fisica, eccedendo colposamente in tale uso;

al di là del rilievo delie circostanze della fattispecie concreta, si pone il problema generale dell’ambito della rilevanza dell’azione violenta o della condotta resistente del danneggiato ai fini della riduzione del risarcimento del danno dovuto dal pubblico ufficiale che abbia colposamente ecceduto i limiti stabiliti dalla legge nella posizione in essere del comportamento scriminato ai sensi dell’art. 53 cod. pen.;

la questione – rispetto alla quale non sussistono orientamenti giurisprudenziali consolidati (e che, riguardando l’esimente dell’uso legittimo delle armi, non si presta ad essere risolta in piana aderenza al principio di diritto applicato dalla Corte d’appello, il quale concerne la diversa scriminante della legittima difesa) – assume la dignità di “questione di diritto di particolare rilevanza”, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., rendendo necessaria la sua decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale;

3. ne discende necessità di disporre rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza;

4. ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le genera lita e gli altri dati identificativi dei ricorrenti, dell’intimato e delle altre persone di cui si fa menzione.

Per Questi Motivi

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza;

ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le genera lita e gli altri dati identificativi dei ricorrenti, dell’intimato e delie altre persone in esso menzionate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 23 settembre 2024.

                                                                                                                                  Il Presidente

                                                                                                                           Giacomo Travaglino

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.