Alcoltest, l’omologazione e la verifica annuale vanno provate solo su richiesta dell’imputato (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 7 ottobre 2020, n. 27879).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAGANI MASSIMO nato a BOLOGNA il 28/05/1954;

avverso la sentenza del 10/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DONATELLA FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;

è presente l’avvocato FUNGHINI DANIELE del foro di COMO in difesa di PAGANI MASSIMO che illustra i motivi del ricorso ed insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10.05.2019 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilità di Pagani Massimo in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 1, 2, lett. b) 2 bis, 2 sexies, cod. strada, aggravato dall’orario notturno (tasso alcolemico riscontrato 1,47-1,49 g/1).

Fatto commesso il 17.01.2015 alle ore 1,20.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sinteticamente illustrati.

I) Vizio di motivazione in relazione alla efficacia probatoria dell’etilometro in quanto a seguito della richiesta del 21.12.2015 di ottenere copia del libretto metrologico, con vidimazione annuale dell’etilometro 7110 MKIII serie ARPN- 0039, utilizzato per l’accertamento dell’alcool test, eseguito il 17.1.2015, il Comando provinciale dei Carabinieri di Piacenza, in data 24.12.2015, aveva affermato di non poter ottemperare alla richiesta in quanto il libretto era stato versato alla ditta costruttrice insieme all’etilometro per la prevista revisione periodica.

Di qui deduceva che, nel caso di specie, difettava la prova tecnica costituita dai riscontri del funzionamento dell’etilometro assunta a fondamento della sentenza di condanna.

II) Vizio di motivazione e travisamento della prova decisiva nella parte in cui afferma l’efficacia probatoria della sintomatologia sullo stato di ebbrezza in contrasto con altri elementi di prova che lo escludono. Infatti, sostiene che l’unica sintomatologia esistente era l’alito vinoso, nessun altro sintomo indicativo fu riscontrato dai verbalizzanti; né lo stato di ebbrezza può essere ricavato come fa la Corte territoriale dal verificarsi dell’incidente stradale che probabilmente era stato causato dall’asfalto scivoloso.

III) Violazione di legge per aver omesso di qualificare la fattispecie concreta in relazione al mancato accertamento strumentale della condizione di ebbrezza nella meno grave ipotesi priva di rilievo penale dell’art. 186 comma 2 lett. a) CDS.

3. I motivi dedotti in ricorso sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.

3.1. Il primo motivo riguarda la questione riguardante la taratura dell’etilometro e reitera censure coincidenti con quelle che erano state articolate in sede di appello, in cui la difesa sostanzialmente aveva solo ipotizzato l’irregolare funzionamento dell’etilometro non essendo stata fornita, a seguito della sua richiesta, inoltrata peraltro a distanza di quasi un anno dal fatto, copia del libretto metrologico, poichè l’apparecchio era in revisione e il libretto non era a disposizione del Comando provinciale dei Carabinieri.

Tanto precisato, deve ritenersi aderendo all’indirizzo recente di questa Corte (Sez. 4 n. 3201 del 12.11.2019 rv. 278032) che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, Cod. Strada nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio.

Il fatto che siano prescritte, dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 Reg.Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall’imputato, che ha all’uopo un onere di allegazione volto a contestare con elementi concreti la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti.

Venendo al caso di specie, tale onere di allegazione non può dirsi validamente assolto dall’odierno ricorrente che in ordine alla validità degli scontrini dell’alcoltest in base ai quali é stato misurato il tasso alcolemico, non ha eccepito nulla in proposito e non ha sollecitato l’assunzione di alcuna prova contraria.

In risposta, la Corte di merito, nel respingere la lagnanza difensiva ha precisato comunque che gli scontrini ritualmente acquisiti sono pienamente utilizzabili, evidenziando che il dedotto difetto di prova dell’omologazione dell’apparecchio per l’alcooltest non aveva trovato alcun riscontro nei dati acquisiti al processo in quanto nel verbale di accertamento urgente si dava atto della tipologia dell’apparecchio e della sua omologazione; non erano state riscontrate né rilevate anomalie di funzionamento dell’apparecchio, le due prove erano documentate da regolari scontrini; nessun difetto di funzionamento era stato dedotto dall’indagato o dalla sua difesa ma era stato solo addotta l’omessa produzione della documentazione formale attestante la idoneità dell’apparecchio, a seguito di una richiesta formulata peraltro vari mesi dopo il fatto.

3.2. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha ritenuto provato lo stato di ebbrezza e quindi il superamento della soglia di rilievo penale oltre che sulla base del tasso alcolemico riscontrato con l’etilometro, anche in relazione alla condotta di guida, rivelatrice di un’incapacità di governare il veicolo in prossimità di una rotatoria tanto da collidere contro il guardrail che la delimitava, e infine dalla sintomatologia mostrata, in specie dall’alito vinoso (fol. 2 e 3).

Si tratta di una ponderata valutazione di merito che, in quanto congruamente e logicamente argomentata, è insindacabile in sede di legittimità.

4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30.09.2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.