Arresti domiciliari. Evasione episodica: condotta non punibile (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 9 maggio 2022, n. 18332).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente –

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere –

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere –

Dott. APRILE Ercole – Consigliere –

Dott. CALVANESE Ersilia – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta

nel procedimento a carico di

(OMISSIS) Vasile, nato in Romania il 31/01/1985;

avverso la sentenza del 09/09/2021 del Tribunale di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere, Dott.ssa Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

lette le conclusioni del difensore, avv. Giovanni (OMISSIS), che ha chiesto la declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava l’imputato Vasile (OMISSIS) non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis, cod. pen., per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.

All’imputato era stato contestato di essersi allontanato il 15 agosto 2021 senza autorizzazione sulla pubblica via a 500 metri dalla propria abitazione, dove era detenuto agli arresti domiciliari.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge.

Erroneamente il Giudice ha ritenuto applicabile la causa di esclusione di punibilità, in assenza dei presupposti necessari per l’inquadramento della condotta dell’imputato nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La norma infatti richiede l’esame di tutti gli indicatori della particolare tenuità del fatto relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza.

Il Tribunale ha invece utilizzato circostanze che nulla aggiungono in tema di scemata offensività e che potevano rilevare soltanto ai fini della dosimetria della pena.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non sussiste la dedotta violazione di legge, in quanto il Tribunale ha operato una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, che risulta immune da rilievi di legittimità.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, primo comma, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Rv. 274647).

Tali principi sono stati declinati anche con riferimento al reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all’esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un’offensività minima (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Rv. 279311).

Nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato, ritenendole rilevanti e decisive, la episodicità e le circostanze della condotta, che militavano per una scarsa offensività del fatto e una tenue intensità del dolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 29/03/2022.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.